Contract
ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI |
Servizio Appalti, Affari Legali e Generali, Xxxxxxxx e Personale
Ufficio Affari Legali e Servizi Generali
Capitolato Tecnico Polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera (RCT/RCO) Lotto 1 CIG 81724241A2 |
Stipulata tra: |
ERSU – Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, X. 00 XXX 00000 - Xxxxxxxx P.IVA n. 01031570920 |
e |
[Nome Società] Via.............................. Cap..............Città................. P.IVA n..................................... |
Effetto: | dalle ore 24.00 del 31/03/2020 |
Cessazione: | alle ore 24.00 del 31/03/2023 |
Scadenza anniversaria | al 31/03 di ogni anno |
Premio lordo annuale | €.................................................. |
Indice
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata 4
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio 6
Art. 3 - Assicurati Aggiuntivi 7
Art. 4 - Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali 8
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione 10
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto 10
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 10
Art. 3 - Durata dell’assicurazione 11
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia 11
Art. 5 –Recesso per Sinistro: (Opzione base vale 0 punti) 12
Art. 6 - Regolazione del Premio 12
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione 12
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 12
Art. 11 - Interpretazione del contratto 13
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società 13
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto 13
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio 13
Art. 16 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010 15
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge 15
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione 15
Art. 19 - Estensione territoriale 15
Art. 20 - Coassicurazione e delega 15
Art. 21 - Clausole vessatorie… 16
Art. 22- Disposizioni finali 16
Art. 23 - Patto di integrità 16
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione 18
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) 18
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) 18
Art. 3 – Malattie professionali 19
Art. 4 – Qualifica di “Terzo” 19
Art. 5 – Estensioni di garanzia 20
Art. 6 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia 22
Art. 8 - Esclusione del rischio guerra e terrorismo 24
Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie 25
Sezione 4 – Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx 00
Art. 1 - Denuncia di sinistro 25
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza 25
Art. 3 - Gestione danni in franchigia 26
Art. 4 – Procedure sinistri 26
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie 27
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti 27
Sezione 1 – Definizioni, soggetti e attività assicurata
Art. 1 – Definizioni
Le norme riportate nel presente contratto annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi annullate e prive di effetto. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale pertanto solo quale presa d’atto del premio e dell’eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Annualità assicurativa | Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria, o tra due date di scadenza anniversaria fra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza anniversaria e la scadenza finale dell’assicurazione. |
Assicurato | Rivestono qualifica di Assicurato: • L’Ente Contraente, • Tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di di cui il Contraente si avvale ai fini delle proprie attività compresi gli Amministratori ed i Collaboratori a qualsiasi titolo, stagisti, borsisti, tirocinanti, obiettori di coscienza, collaboratori, studenti, operatori del servizio civile. Le associazioni dopolavoristiche, ricreative e di volontariato ed i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso. |
Assicurazione | Il contratto di Assicurazione. |
Broker | Marsh S.p. A., iscritta al R.U.I. al n° B000055861. |
Comunicazioni | Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile. |
Contraente | E.R.S.U. - Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari |
Cose | Gli oggetti materiali e gli animali. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose. |
Danni materiali | Ogni distruzione, deterioramento, alternazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti |
Danni corporali | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni patrimoniali puri/Perdite patrimoniali | Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti. |
Dipendenti | Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l’Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza, inclusi: |
• le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l’attività sia diversa da quella descritta in polizza; • quelli per i quali l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall’Assicurato; • quelli per i quali l’Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l’obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall’Assicurato; Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione. | |
Franchigia per sinistro | La parte di danno risarcibile al danneggiato che per ogni e ciascun sinistro (fino alla concorrenza massima dell’eventuale importo indicato in polizza quale massimo aggregato annuo - pro rata - di franchigia per più sinistri che colpiscono la polizza nella medesima annualità assicurativa) non concorre a formare l’indennizzo e resta a carico dell’Assicurato anche se anticipata dalla Società; |
Garanzie | Le prestazioni oggetto dell’Assicurazione dovute dalla Società. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Massimale per anno / Xxxxxxx risarcimento | La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo (non soggetto all’applicazione di rateo). |
Massimale per sinistro o limite di indennizzo | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Retribuzioni | Tutto quanto al lordo delle ritenute, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (es. stipendio, altri elementi a carattere continuativo, provvigioni, premi di produzione, bonus e gratifiche, l’equivalente del vitto ed alloggio eventualmente dovuti al dirigente), gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati). Sono invece esclusi: i rimborsi spese e gli emolumenti a carattere eccezionale, gli emolumenti lordi versati dal Contraente alle società che si occupano della somministrazione del lavoro, purché non superiori al 5% del monte retribuzioni complessivo come sopra determinato. |
Risarcimento | La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto | La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell’Assicurato. |
Sinistro (secondo la formula temporale “loss occurence”) | Il verificarsi, durante il tempo dell’assicurazione, dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l’omissione che lo ha causato, anche se antecedente alla data di inizio dell’assicurazione. |
Sinistro in serie | Una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro; |
Società | L’impresa assicuratrice, le imprese coassicuratrici, identificati nei documenti di polizza. |
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio
Con Legge Regionale n° 37 del 14/09/1987 la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito gli enti regionali per il diritto allo studio universitario di Cagliari e Sassari (E.R.S.U) con personalità giuridica di diritto pubblico e dotati di autonomia amministrativa, contabile e gestionale.
l'Ente di Cagliari ha il compito di assistere gli studenti universitari che frequentano i corsi istituiti dall'Ateneo cagliaritano e persegue come fine istituzionale quello di realizzare in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e/o nazionale e in collaborazione con le università, interventi per la promozione e l’accesso ai corsi universitari e post universitari e permettere il raggiungimento dei più alti gradi d’istruzione e di preparazione professionale agli studenti più capaci e meritevoli, con incentivi economici, interventi di carattere sociale, orientamento verso Facoltà, istituti di istruzione superiore, corsi post universitari. L’attribuzione di alloggi e sussidi economici è disposta sulla base dei parametri e criteri previsti dal D.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 come ancora specificati dal D.P.C.M. emanato il 9 aprile 2001. Per quanto riguarda il regime giuridico del personale e l’attività dell’Ente, trovano, altresì, applicazione la L.R. n. 31/1998 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, la L.R. n. 14/1995 in materia di “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli Enti, Istituti ed Aziende regionali” e la L. R. n. 20/1995 in materia di “Semplificazione e razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione” nonché la L.R. n. 11/2006 in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna.
La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
Quanto sopra premesso e confermato, la Contraente esegue, direttamente o tramite soggetti terzi, le funzioni istituzionali di Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, intendendosi per tali quanto di seguito descritto a titolo esemplificativo e non limitativo:
• le attività esercitate per legge, regolamenti o delibere compresi i provvedimenti emanati dai propri Organi, eventuali modificazioni e/o integrazioni, anche future, direttamente, in regime di concessione, in appalto o qualsiasi altra forma di esecuzione;
• quale committente, organizzatore, promotore anche avvalendosi di terzi e/o subappaltatori, personale a rapporto convenzionale, determinato e/o indeterminato, di incaricati occasionali, di studenti, collaboratori, volontari e associazioni di volontariato, borsisti e tirocinanti, consulenti, lavoratori
interinali, collaborazione coordinate e continuative e lavoratori a progetto, collaboratori ai sensi dell’art. 6 bis della L.R n. 31/1998 ed altre forme di collaborazione compatibili ed ammesse dall’ordinamento giuridico regionale;
• quale proprietario, conduttore, utilizzatore, comodatario e comodante di ogni bene, mobile ed immobile, impianto, attrezzatura, anche di fatto, utilizzata, inclusi mezzi di trasporto meccanici e veicoli non a motore in genere;
• l’organizzazione, gestione e esecuzione in proprio e per conto terzi dei servizi destinati a rispondere alle
esigenze pubbliche, di utilità sociale e di tutela ambientale;
• la gestione degli alloggi, delle biblioteche, dei parcheggi, degli impianti sportivi e ricreativi, dei giardini, delle celle frigorifere, anche se gestito da terzi;
• gestione di spacci e mense universitarie e/o scolastiche (compresa l’esistenza di distributori automatici di
cibi e bevande) anche se la gestione e affidata a terzi;
• tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
L’ERSU contribuisce, con propri mezzi e risorse, alla realizzazione di iniziative, anche sperimentali, finalizzate all’aumento dell’offerta abitativa in favore degli studenti universitari fuori sede, a fronte dell’elevato numero di studenti che, pur essendo idonei, non beneficiano di una soluzione abitativa da parte dell’Ente.
Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti, provvedimenti, contratti e/o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
La garanzia è operante anche per la lesione di interessi legittimi, quando risarcibili.
Xxxxxx intendersi comprese, sin dall’origine, tutte le attività e competenze esplicate “a nuovo” non valutate al momento della stipulazione del contratto, fermo restando il diritto della Società a richiedere il conguaglio del premio dovuto, calcolato a far data dall’ultima scadenza anniversaria del presente contratto.
In caso di mancato accordo tra le parti circa le modifiche contrattuali proposte dalla Società, il contratto potrà
essere rescisso da una o dall’altra parte mediante comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 30 giorni.
Art. 3 - Assicurati Aggiuntivi
Qualsiasi persona fisica o giuridica per la quale la legge, convenzione o contratto od altra disposizione impone al Contraente l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile o di manleva in conseguenza di danni coperti dal presente contratto.
Art. 4 - Riservatezza e Trattamento dei Dati Personali
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D. Lgs. n.196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di
cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione.
Conformemente a quanto disciplinato dall’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le
seguenti informazioni:
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è E.R.S.U., Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari nella persona del Presidente pro tempore.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. – Dati di contatto: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx; xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
3. Finalità e base giuridica
I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali di stipula e esecuzione del contratto di polizza per il servizio assicurativo a garanzia dei rischi derivanti da “Responsabilità Civile versop Terzi e Prestatori d’Opera” e per gli adempimenti previsti per legge.
Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica. I dati sono trattati in relazione ad obblighi di legge secondo la disciplina del D.lgs. n. 50/2016.
Il trattamento di categorie particolari di dati personali è previsto nel GDPR all’art. 9 paragrafo 2, lettere:
b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato;
g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.
4. Destinatari
Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di
comunicazione per legge o per l’espletamento delle finalità istituzionali, quali:
Personale dipendente dell’E.R.S.U., responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
5. Trasferimento a paesi terzi
I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.
6. Periodo di conservazione o criteri
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall’art. 5 GDPR 679/2016.
7. Diritti dell’interessato ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:
di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l’accesso alle informazioni previste dall’art.15 del GDPR; 2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell’art.16 GDPR; 3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell’art.18 GDPR; 4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l’art.19 GDPR; 5) alla portabilità dei dati ai sensi dell’art.20 GDPR; 6) di opposizione ai sensi dell’art. 21 GDPR; 7) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell’art. 22 GDPR. 8.
L'esercizio dei predetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo del DPO: xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx ovvero all'indirizzo: dell’Ente: xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx o lettera raccomandata a/r all'indirizzo E.R.S.U. di Cagliari, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, n. 68 – CAP 00000 Xxxxxxxx.
8. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l’impossibilità della costituzione dei rapporti dell’interessato con l’E.R.S.U. ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza dell’E.R.S.U., nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte
Sezione 2 – Condizioni generali di assicurazione
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla
comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055 c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 x.x. x xxxx'xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
✓ nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
✓ nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da
ciascuno sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.
Art. 3 - Durata dell’assicurazione
La polizza ha durata dalle ore 24 del 31.03.2020 alle ore 24 del 31.03.2023.
È prevista la possibilità da parte del Contraente di richiedere, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, un’ulteriore annualità di copertura alla scadenza del 31.03.2023 alle medesime condizioni economiche e normative.
È prevista inoltre la facoltà del Contraente di richiedere alla Società una proroga della presente polizza finalizzata all’espletamento, completamento e conclusione della procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto di assicurazione. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Ente.
La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/365 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza o cessazione.
Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale con posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata A.R. da inviarci con almeno 120 giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il Contraente è tenuto a pagare, a parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile, il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza,
anche per il tramite del broker.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e ss. mm. ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 60 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
La Società conviene che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da
quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all’Unità Operativa
Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che, negli estremi dell'atto, venga allegata copia dell’ordine di bonifico contenente tassativamente il codice TRN (Transation Reference Number). Tali dati dovranno essere comunicati per iscritto a mezzo raccomandata A. R. e/o PEC e anticipati via e-mail entro il termine di mora sopra riportato.
Art. 5 –Recesso per Sinistro: (Opzione base vale 0 punti)
a) Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il computo dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. In ambedue i casi di recesso, la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso. La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 13– “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio” necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
b) Non si applica al presente contratto: (Opzione Migliorativa vale 20 punti) Art. 6 – Regolazione del Premio
Il premio della presente polizza non è soggetto a regolazione (premio “flat”).
A titolo puramente informativo si comunica che le Retribuzioni Lorde Annue sono stimate in Euro 3.480.000,00 circa.
Art. 7 – Prova del contratto e modifiche dell’assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 10 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 11 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 12 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art. 13 - Assicurazione per conto di chi spetta – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall’Assicurato.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente,
dall’Assicurato e dalla Società.
In caso di sinistro, spetta in particolare all’Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. I Xxxxx interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che per il tramite del Contraente.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, ove pertinente, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
E’ data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell’Assicurato o dei Terzi interessati in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Xxxxx interessati che dell’Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art. 14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, così articolato:
sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato per ciascun sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, ed ottenere, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Art. 15 - Clausola Broker
Per l’assistenza nella presente procedura, la Stazione Appaltante dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, da parte di Xxxxx SpA con sede legale in Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx Xxxxx, 00 - P.IVA n. 01699520159, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e sede operativa in Roma – Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 – Tel: 06/545161 – fax: 06/00000000 – PEC: xxxx.xx@xxxx.xxxxx.xx, di conseguenza tutti i rapporti inerenti i contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della Stazione Appaltante dal broker.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Qualora l’Impresa aggiudicataria intenda avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva, nondimeno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.
La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 10%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Art. 16 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente nonché delle persone delle quali si avvale nello svolgimento della propria attività.
Art. 19 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio dell’Europa geografica restando comunque esclusi i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in Usa e Canada.
Art. 20 - Coassicurazione e Delega1
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse
devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c.
- la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto
mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e
recesso.
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente
tutte le Imprese Coassicurate, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 21 – Clausole vessatorie
L’indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.
Art. 22 – Disposizioni finali
Il contratto è inoltre regolato dalle norme contenute nel D.lgs. n. 50/2016, nel D.lgs. n. 81 /2008, nel Regolamento Generale D.P.R. n. 207/2010, nella forma vigente, dal nuovo Regolamento D.M.I.T n. 49/2018 e da tutte le normative legislative e regolamentari, statali, regionali in vigore correlate all’oggetto del presente atto.
Qualunque modifica delle pattuizioni al contratto per essere valida dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto dagli Organi responsabili dell'Ente e dalla Società
Il contraente si obbliga, inoltre, ad osservare ed a rispettare le disposizioni contenute nel codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate vigente approvato con Deliberazione G.R. n. 3/7 del 31.01.2014.
Art. 23 – Patto di integrità
La Società si impegna ad osservare gli obblighi previsti dal “Patto di Integrità”, individuato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, adottato nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15/06/2015 dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, dal Presidente dell’Anci Sardegna e da Transparency International Italia ed approvato con D.G.R. n. 30/16 del 16 giugno 2015. Il mancato rispetto del protocollo di integrità dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, all’escussione e totale o parziale, dal 10% al 50%, del deposito cauzionale, all’interdizione a partecipare ad altre gare indette dall’ERSU per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
Sezione 3 – Condizioni di assicurazione
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato
debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese)
quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e ss. mm. ii., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e ss. mm. ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;
• a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici
in formazione specialistica) per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
• in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
• in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi;
b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7.09.2005 n. 209;
• In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
• in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della normativa di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della Legge n. 81/2008 e ss. mm. ii. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.;
• tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 222/1984 e ss. mm. ii. o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 – Qualifica di “Terzo”
Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a) dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b) dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO,
nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Art. 5 – Estensioni di garanzia
A maggior chiarimento e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la garanzia s’intende estesa a:
1. Attività Socio-assistenziali: La responsabilità per tutte le attività istituzionali di contenuto anche socioassistenziale e sanitario svolte a favore di studenti ed utenti in genere, anche se non autosufficienti o portatori di handicap fisico o mentale, nonché di soggetti socialmente svantaggiati, in virtù di Leggi, regolamenti, convenzioni, deliberazioni, determinazioni, decreti ed anche semplicemente di fatto. La garanzia include la responsabilità dell’Assicurato per i danni cagionati del personale sanitario, medico, infermieristico e tecnico, anche se non alle dirette dipendenze dall’Assicurato.
2. Circolazione in area privata: la responsabilità civile derivante per i danni a terzi inclusi i terzi trasportati su veicoli a motore di proprietà o in uso all’Assicurato, mentre circolano all’interno dei recinti degli insediamenti, salvo quanto oggetto dell’Assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del Codice delle Assicurazioni Private.
3. Committenza auto: la responsabilità civile derivante all'Assicurato - ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile e nei limiti delle disposizioni contenute nella Nota dell’Assessorato XX.XX. della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 12721 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto: missioni del Personale – Linee Guida” come recepite dall’Ente con Nota della Direzione Generale dell’E.R.S.U. prot. n. 9201 del 20.10.2014 - per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e xxxxxxxx, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Inoltre, premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizi di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere.
4. Committenza lavori: L'Assicurazione si intende operante per i danni di cui l'Assicurato è chiamato a rispondere in qualità di committente dei lavori di progettazione, realizzazione, ristrutturazione, completamento, potenziamento, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, inclusi gli scavi, i reinterri e le opere provvisorie, fermo restando l’esclusione della responsabilità degli appaltatori stessi e loro dipendenti e fatta salva l'esperibilità dell'azione di rivalsa della Società nei confronti degli stessi;
5. Condutture ed impianti sotterranei: la responsabilità dell’Assicurato per i danni alle condutture ed agli
impianti sotterranei inclusi i danni causati da scavo, posa, reinterro, cedimento e franamento del terreno.
6. Corsi e manifestazioni: La Responsabilità civile derivante all’Assicurato dallo svolgimento, dall’organizzazione o committenza di corsi di istruzione e formazione, congressi, concorsi ed esami, cerimonie, di manifestazioni religiose, culturali, tradizionali o folkloristiche, turistiche, commerciali, sportive, musicali, artistiche, circensi,
politiche o sindacali, organizzazione di attività ricreative dopo lavoristiche, ed altri simili eventi, anche con prove pratiche, esposizione o utilizzo di materiali, strumenti, apparecchiature, impianti ed installazioni, animali propri di terzi, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands.
7. Cose in consegna e custodia: la responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato.
8. Furto: la responsabilità derivante all’assicurato per i danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti per conto dell’assicurato, nonché per i danni da furto alle cose depositate dagli utenti in cassette ed armadietti a ciò dedicati.
9. Incendio: la responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, cagionato dell’Assicurato o da cose dell'Assicurato o da lui detenute. In presenza di garanzia “ricorso terzi” operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.
10. Inquinamento accidentale: L'Assicurazione si intende operante per i danni di qualunque natura conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, infiltrazione e contaminazione di acque, terreni o colture, interruzioni od impoverimento di deviazioni e sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti di minerali ed in generale di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento a condizione che i medesimi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina. In caso di sinistro indennizzabile si intendono compresi in garanzia i costi di ripristino fino ad un massimo del 10% del sotto limite garantito per la presente garanzia. Restano in ogni caso escluse le conseguenze di inquinamento graduale e progressivo.
11. Interruzione di attività: La responsabilità derivante da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi in conseguenza di sinistro indennizzabile. La garanzia comprende i danni derivanti da irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi purché conseguente ad un guasto od un danno che abbia colpito i beni utilizzati dall’Assicurato e causato l’irregolare o mancata erogazione.
12. Lavori eseguiti: la Responsabilità dell’Assicurato per danni arrecati a terzi in conseguenza di lavori od opere
anche dopo il completamento dei lavori, ma non oltre due anni dal completamento dell’esecuzione.
13. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico e in sosta: la responsabilità per danni cagionati dai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
14. Parcheggi: la responsabilità derivante all'Assicurato dalla proprietà ed esercizio di aree di sosta e parcheggi, compresi i danni ai veicoli di terzi, escluso il furto, rimossi o posti sotto sequestro.
15. Privacy: La responsabilità derivante agli Assicurati per i danni patrimoniali puri ai sensi di quanto previsto dal
D. Lgs. n. 196/2003 (Testo Unico Privacy) nella forma vigente in armonia con le norme introdotte dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
16. Proprietà e conduzione di beni immobili, fabbricati, reti e impianti, aree e terreni: la responsabilità civile derivante da proprietà, conduzione, uso e manutenzione, ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione e ampliamento di fabbricati comprese tensostrutture, terreni, impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. L’Assicurazione comprende, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli edifici e le strutture destinati ad ospitare, centri di aggregazione, associazioni di qualsiasi natura, servizi collettivi di quartiere e religiosi, attrezzature del verde, pubblici esercizi,
uffici e studi, depositi e magazzini, attività espositive, ricettive, sociosanitarie, culturali per lo spettacolo, sportive, ricreative, per la mobilità, tecniche e tecnologiche.
17. RC Personale: la responsabilità civile personale degli Amministratori, del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di tutti i dirigenti e dipendenti e delle persone non dipendenti che svolgono attività per conto della Contraente/Assicurata e/o delle quali debba rispondere, fermo restando l’esclusione in caso di colpa grave o dolo giudizialmente accertato.
18. Xxxxx alla persona: si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte, i danni cagionati alla persona anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da involontaria inosservanza del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR);
19. Rigurgito di fogne e allagamenti: la responsabilità dell’Assicurato per i danni da rigurgito di fogne e/o
spargimento di acqua conseguenti a rottura di tubazioni e condutture.
20. Sicurezza sui luoghi di lavoro: la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per involontaria inosservanza della normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché delle norme di cui al D. X.xx. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
21. Vigilanza: la Società prende atto che il servizio di Vigilanza diurna e notturna nonché di ronda degli stabili
dell’Ente può essere svolto con dotazione d’armi da fuoco incluso l’eccesso colposo di legittima difesa.
22. Squadre antincendio: esistenza ed attività delle squadre antincendio organizzate o composte da personale dipendente e/o da terzi;
23. Case dello Studente e Mense Universitarie: Responsabilità derivante dalla gestione delle Case dello studente, degli edifici ed altre strutture adibiti ad ospitare gli studenti, e della gestione diretta e indiretta delle mense universitarie, spacci e bar di proprietà dell’ERSU CA ovvero in comodato d’uso o detenute a qualsiasi titolo, compresa la responsabilità civile del personale alle dirette dipendenze dell’Ente, del personale esterno addetto alla vigilanza, portierato, tirocinanti, collaboratori, studenti ed altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività istituzionale dell’Ente e la Responsabilità Civile Personale degli studenti e loro ospiti per i danni a terzi, compreso il personale in organico, personale esterno addetto alla vigilanza, portierato, tirocinanti, collaboratori, studenti ed altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività istituzionale dell’Ente.
24. Utilizzo di City Bikes: premesso che il Contraente concede delle biciclette (City Bikes) in comodato d’uso agli studenti dell’Università di Cagliari, l’Assicurazione si intende operante anche per la responsabilità civile degli studenti per danni da circolazione stradale connessi all’uso delle biciclette.
25. Trattamento dati personali: inosservanza del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. nonché alla luce delle disposizioni introdotte dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari. L’Assicurazione vale per l’attività di trattamento e conservazione dei dati con finalità strumentale rispetto allo svolgimento dell’attività dell’Assicurato, rimanendo comunque escluso dalla garanzia il trattamento dei dati avente finalità commerciale.
Art. 6 – Ulteriori estensioni speciali di garanzia
Le garanzie di cui al presente articolo si intendono prestate anche in deroga a quanto disposto al successivo art. 6
“esclusioni” entro i limiti di seguito indicati.
26. Dispersione di acque: L'Assicurazione si intende operante per i danni materiali e corporali, inclusi i danni a fabbricati, in conseguenza di cedimento o franamento di terreno, crollo di opere, manufatti e fabbricati, allagamenti nonché altri eventi aventi natura catastrofale conseguenti a dispersione involontaria dell'acqua canalizzata, sia per effetto dell'azione diretta dell'acqua, sia per le conseguenze indirette derivanti dal dilavamento e bagnamento del terreno;
27. Cedimento e franamento del terreno: L'Assicurazione si intende operante per i danni cagionati a terzi e derivanti da franamento e cedimento del terreno da qualunque causa determinato. Limitatamente ai danni materiali a cose, diretti e consequenziali, resta ferma l’applicazione del limite di indennizzo e della franchigia indicati nella Sezione 5 della presente Polizza.
28. Contaminazione. L'Assicurazione si intende operante per i danni corporali e materiali cagionati dall'acqua, soggetta o non soggetta a trattamento, nonché da altri prodotti forniti dall'Assicurato dopo la consegna a terzi in conseguenza della difettosità del prodotto stesso, dei quali l'assicurato sia responsabile a norma di legge. Si intendono inclusi i casi di contaminazione dell'acqua derivanti da fatti di terzi, colposi o dolosi, o da cause naturali, purché fortuite e non dipendenti dall'Assicurato, o conseguenti a guasti o malfunzionamenti degli impianti di trattamento dell'Assicurato. Limitatamente ai danni materiali la presente garanzia è operante a condizione che la contaminazione non sia stata rilevata, dai sistemi di controllo esistenti, in conseguenza di guasti accidentali, errori od omissioni dell'Assicurato o delle persone di cui lo stesso è tenuto a rispondere nonché da fatto doloso di terzi. Si intendono inclusi nell'Assicurazione i danni al prodotto finito di cui il prodotto fornito dall'assicurato sia un componente di fabbricazione.
Art. 7 - Esclusioni
Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:
1. da furto, salvo quanto previsto in Polizza e a condizione che il fatto sia stato oggetto di regolare denuncia alla competente Autorità;
2. derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Titolo X del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, e comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili;
3. di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
• inquinamento infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture;
• interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua;
• alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
salvo che gli stessi siano derivati da eventi aventi causa imprevista, improvvisa e repentina.
4. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento;
5. alle cose e/o opere in costruzione sulle quali si eseguono i lavori. Dall'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono esclusi i danni:
6. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte,
dall’asbesto o da qualsiasi sostanza contenete in qualsiasi forma o misura asbesto e dall'amianto;
8. derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati (O.G.M.);
9. conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra;
10. conseguenti a provvedimenti amministrativi, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, dagli stessi direttamente conseguenti;
11. patrimoniali puri o perdite pecuniarie, salvo quanto espressamente previsto in Polizza;
12. cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati dall’Assicurato, dopo la consegna a Xxxxx, salvo quanto espressamente previsto in polizza;
13. derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l’assicurazione ai sensi del D.lgs.
n. 209/2005, art. 12, comma 1 rubricato: “Operazioni Vietate”;
Art. 8 - Esclusione del rischio guerra e terrorismo
A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Xxxxxxx o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:
1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:
2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.
La presente clausola esclude inoltre la copertura di Danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1) e 2).
Nel caso in cui la Società eccepisca l’accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghino il risarcimento dei Danni, costi o spese, l’onere di provare l’insussistenza di quanto deciso dalla Società graverà sull’Assicurato.
Art. 9 - Operatività temporale delle garanzie
L’assicurazione vale per gli eventi dannosi che si verificano, durante il tempo dell’assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l’omissione che li hanno causati, anche se antecedente alla data di inizio dell’assicurazione.
Sezione 4 – Clausole che regolano la gestione dei sinistri
Art. 1 - Denuncia di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni (Opzione base vale zero punti) entro 45 giorni (Opzione migliorativa vale 10 punti) da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C.
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso dipendenti RCO” solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a
norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. n. 1124/1965.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese di resistenza
La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.
L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del
D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
Art. 3 - Gestione danni in franchigia
La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale pari a € 500,00 per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle condizioni.
La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società, applicando la specifica “Procedura sinistri” sottoscritta con il Contraente che costituisce parte integrante della presente polizza.
La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si conferma invece che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione entro 60
giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.
La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
Art. 4 – Procedure sinistri
La gestione operativa dei sinistri è regolata dalle specifiche procedure sottoscritte dalle parti ed allegate alla polizza. La Società prende atto che le procedure sinistri costituiscono parte integrante delle condizioni normative di polizza.
Sezione 5 – Massimali, limiti di indennizzo e franchigie
Art. 1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti
massimali:
Responsabilità Civile verso Terzi | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per ogni persona | |
€ 5.000.000,00 per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro | € 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00 per persona |
Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l’esposizione globale della Società
non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
Riferimento (Sez. – Art. – Num.) | Garanzia | Limiti di risarcimento per sinistro e anno | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto: | I massimali RCT/O di polizza | Relativamente alla sola sezione RCT, le garanzie vengono prestate con applicazione di una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro | |
3- 2-2 | Danno biologico | I massimali R.C.O. di polizza | € 2.500,00 |
3-3 | Malattie professionali | I massimali R.C.O. di polizza | Nessuna |
3-5-5 | Condutture e impianti sotterranei | (*)€ 150.000,00 | frontale |
3-5-7 | Cose in consegna e custodia | € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 |
Riferimento (Sez. – Art. – Num.) | Garanzia | Limiti di risarcimento per sinistro e anno | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
3-5-8 | Furto | € 100.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 |
3-5-9 | Incendio | (*)€ 1.000.000,00 | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00 |
3-5-10 | Inquinamento accidentale | (*)€ 1.000.000,00 | frontale |
3-5-15 | Privacy | € 100.000,00 | frontale |
3-5-19 | Rigurgito di fogne e allagamenti (senza rottura) | € 500.000,00 | frontale |
3-6-27 | Danni a cose da cedimento e franamento del terreno | € 1.000.000,00 | € 500,00, elevata ad (*) € 25.000,00 per danni ai fabbricati |
(*) parametro con Opzione migliorativa