Intervallo per la consumazione dei pasti Clausole campione

Intervallo per la consumazione dei pasti. Art. 134 - Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione dell’intervallo prevista nella Lettera di Assunzione, o diversi Accordi Aziendali di secondo livello tra Azienda e R.S.A. in funzione delle esigenze di servizio conciliate, per quanto possibile, con quelle familiari o personali, avrà le seguenti durate:
Intervallo per la consumazione dei pasti. 1. La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra lavoratrici e lavoratori ed il datore di lavoro e, se presente, con la rappresentanza sindacale.
Intervallo per la consumazione dei pasti. 1) E' demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un massimo di due ore al giorno.
Intervallo per la consumazione dei pasti. La durata del tempo per la consumazione dei pasti è regolamentato con la contrattazione di 2° livello nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Intervallo per la consumazione dei pasti. Art. 149 - Lavoratori cd. giornalieri e a tempo pieno: l’intervallo varierà da 30 minuti ad un massimo di 1,5 ore. In caso di intervallo superiore alle due ore, al Lavoratore dovrà essere riconosciuta l’Indennità di Pausa Prolungata pari al 20% della X.X.X. - Lavoratori “H24” (su 3 turni giornalieri): 15 minuti retribuiti nell’arco delle 8 ore di lavoro. - Lavoratori turnisti (con 2 turni giornalieri): sarà prevista una pausa di 15 minuti che potrà essere retribuita o non retribuita. La pausa giornaliera potrà essere anche di 30 minuti: in questo caso non sarà retribuita.
Intervallo per la consumazione dei pasti. Articolo 99
Intervallo per la consumazione dei pasti. Art. 125 Salvo Accordi di secondo livello, può variare dai 30 minuti ad un massimo di 3 ore, ed è concordata tra i lavoratori e il datore di lavoro, in funzione delle esigenze di servizio, per quanto possibile, conciliate con quelle del lavoratore.
Intervallo per la consumazione dei pasti. Art. 149 - Intervallo per la consumazione dei pasti Tab. 1): Esemplificazione delle Pause nei turni alterni con profili d’orario “5 + 2” Tab. 2): Due esemplificazione delle Pause nei turni alterni con profili d’orario “6 + 1” Tab. 3): Esemplificazione delle Pause nei turni continui con profili d’orario “6+1+1”
Intervallo per la consumazione dei pasti. Il tempo per la consumazione dei pasti, salvo diversa configurazione dell’intervallo prevista nella lettera di assunzione, o diversi accordi aziendali di secondo livello tra Azienda e rappresentanza sindacale, in funzione delle esigenze di servizio conciliate a quelle familiari o personali, non potrà essere inferiore a 30 minuti, interverrà una sola volta nell’arco di una giornata, dovrà essere recuperato in entrata o in uscita dal lavoro e non sarà retribuito.
Intervallo per la consumazione dei pasti. Il socio coimprenditore o il lavoratore dipendente che presti un’attività non inferiore alle 6 ore giornaliere ha diritto alla fruizione del pasto o, in mancanza, all’erogazione di un’indennità sostitutiva. La durata del tempo per la consumazione dei pasti va da un minimo di mezz'ora ad un massimo di due ore, e viene concordato tra i soci coimprenditori o lavoratori dipendenti ed il datore di lavoro e non viene retribuito. Stante particolari esigenze del settore della vigilanza , per garantire la protezione dei beni pubblici e privati affidati, nel caso in cui, nel periodo della pausa, si evidenzino particolari esigenze che richiedano la presenza della Guardia Particolare Giurata, la pausa sarà interrotta o non effettuata e verrà goduta in un momento successivo.