Common use of Invalidità permanente da infortunio Clause in Contracts

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che: a. per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoro, la Società non corrisponderà alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse superiore al 20% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Per Perdite Patrimoniali, Contratto Di Assicurazione Infortuni, Contratto Di Assicurazione Della Tutela Legale

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza In caso di Infortunio che comporti una invalidità permanente e questa Invalidità Permanente totale che si verifica verifichi entro due 2 (due) anni dal giorno nel quale l'infortunio dell’Infortunio, l’Indennizzo è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata pari al Massimale convenuto per il Invalidità Permanente. Nel caso di invalidità permanente Invalidità Permanente parziale, l’Indennizzo è determinato secondo la le modalità sotto riportate ed in base alle percentuali indicate nella tabella contenuta nell'allegato nel T.U. per gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali di cui all’Allegato n. 1 del DPR 30/06/1965 al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifichemodifiche (c.d. “Tabelle INAIL”). In particolare: 1. nei casi di mancinismo le percentuali di Invalidità Permanente previste per l’arto superiore destro varran- no per l’arto superiore sinistro e la mano sinistra e viceversa; 2. se la lesione comporta una minorazione, integrazioni e/anziché la perdita totale, le percentuali indicate nel sopra citato T.U. vengono ridotte in proporzione alla effettiva funzionalità perduta; 3. nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella sotto riportata, l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dall’Attività Professionale esercitata dall’Assicurato; 4. la perdita totale, anatomica o interpretazionifunzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con rinuncia il massimo assoluto del 100%; 5. in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabile. La perdita totale anatomica o irrimediabile dell'uso riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sotto richiamate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente; 6. nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso. La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata previa presentazione del certificato di avvenuta guarigione. La liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente sarà effettuata con le seguenti modalità: Pari o inferiore al 3% Nessun Indennizzo Superiore al 3% inferiore al 26% Indennizzo, con Franchigia pari al 3% Pari o superiore al 26% e inferiore al 66% Indennizzo, senza Franchigia Pari o superiore al 66% Indennizzo pari al 100% della somma assicurata, senza Franchigia In caso di decesso dell’Assicurato per cause diverse dall’Infortunio denunciato prima che l’Invalidità Permanente totale sia stata accertata da un medico fiduciario dell’Impresa per il tramite di apposita visita medica, gli eredi potranno dimostrare la sussistenza del diritto all’Indennizzo consegnando la documentazione medica idonea ad accertare la stabilizzazione dei postumi. La stabilizzazione dei postumi potrà essere provata dagli eredi mediante produzione del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti, corredati, se non ancora prodot- ta, da tutta la relativa documentazione medica e dalla Cartella Clinica, qualora ci sia stato un Ricovero. L’Impresa verificherà la documentazione ricevuta al fine di valutare l’Invalidità Permanente totale. Facciamo qualche esempio in caso di una somma assicurata per Invalidità Permanente pari a € 100.000: • invalidità accertata 2%: non verrà riconosciuto alcun Indennizzo, in quanto l’invalidità ac- certata è inferiore alla Franchigia prevista del 3%; • invalidità accertata 7%: verrà riconosciuto un Indennizzo di € 4.000, così determinato: 7% (invalidità accertata) - 3% (Franchigia) = 4% di 100.000 = € 4.000; • invalidità accertata 30%: verrà riconosciuto un Indennizzo di € 30.000, ossia 30% di 100.000, in quanto per invalidità pari o superiori al 26% non viene considerata come applicata nessuna Franchigia. Sordità completa di un orecchio 15% Sordità completa bilaterale 60% Perdita totale della facoltà visiva di un occhio 35% Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di protesi 40% Altre menomazioni della facoltà visiva (si veda tabella specifica) / Stenosi nasale assoluta unilaterale 8% Stenosi nasale assoluta bilaterale 18% Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticato- ria: a) con possibilità di applicazione di protesi efficace; 11% b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace. 30% Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25% Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15% Per la perdita anatomica dello stessodi un testicolo non si corrispondono Indennità / Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio 5% Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola 50% 40% Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola 40% 30% Perdita del braccio: a) per disarticolazione scapolo omerale; 85% 75% b) per amputazione al terzo superiore. 80% 70% Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75% 65% Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 70% 60% Perdita di tutte le dita della mano 65% 55% Perdita del pollice e del primo metacarpo 35% 30% Perdita totale del pollice 28% 23% Perdita totale dell’indice 15% 13% Perdita totale del medio 12% Perdita totale dell’anulare 8% Perdita totale del mignolo 12% Perdita della falange ungueale del pollice 15% 12% Perdita della falange ungueale dell’indice 7% 6% Perdita della falange ungueale del medio 5% Perdita della falange ungueale dell’anulare 3% Perdita della falange ungueale del mignolo 5% Perdita delle due ultime falangi dell’indice 11% 9% Perdita delle due ultime falangi del medio 8% Perdita delle due ultime falangi dell’anulare 6% Perdita delle due ultime falangi del mignolo 8% Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110°- 75°: a) in semipronazione; 30% 25% b) in pronazione; 35% 30% c) in supinazione; 45% 40% d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione. 25% 20% Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi 55% 50% Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione; 40% 35% b) in pronazione; 45% 40% c) in supinazione; 55% 50% d) quando l’anchilosi sia totale da permettere i movimenti di pronosupinazione. 35% 30% Anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica in estensione rettilinea 18% 15% Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione; 22% 18% b) in pronazione; 25% 22% c) in supinazione. 35% 30% Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole 45% Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi 80% Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70% Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 65% Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparec- chio articolato 55% Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50% Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30% Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16% Perdita totale del solo alluce 7% Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna Indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il 3% Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35% Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto 20% Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11% Perdita totale della voce 35% 1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio. 2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzio- ne stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale. 3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di Invalidità Permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da due a dieci punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione. 4. La perdita di 5/10 decimi di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata al 16% se si tratta di minorazioneInfortunio agricolo. 5. In caso di afachia monolaterale: con visus corretto di 10/10, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18% con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32% con visus corretto inferiore a 3/10 35% 6. Nei casi In caso di perdita anatomica o funzionale afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di più organi o artivalutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che: a. aggiungendo il 15% per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoro, la Società non corrisponderà alcun indennizzo corre- zione ottica e per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse superiore al 20% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigiala mancanza del potere accomodativo.

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Samples: Insurance Contract

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio l’Infortunio ha per come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata. Se l’Infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodefinitiva parziale, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo calcolato per tale titolo, l’indennità calcolandola sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla “Tabella per il l’industria allegata al Regolamento per l’esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124” (la Società rinuncia all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa in caso di infortunio) e tenendo conto della franchigia di cui all’Art. 21.2.1. – Franchigia Invalidità Permanente. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. In caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o interpretazioniarticolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo criteri aritmetici fino a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabileraggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale parziale, anatomica o funzionali, di un organo più organi o arti comporta l’applicazione di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stessouna percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%. Nel caso di ernia che risulti compresa in garanzia (ernia traumatica e pertanto determinata da infortunio), l’indennizzo è riconosciuto soltanto se l’ernia non risulta operabile; in questo caso la Società riconoscerà postumi invalidanti fino al 10% della Invalidità Totale, anche se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perdutal’ernia è bilaterale. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione. Resta tuttavia convenuto che: a. per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoro, la Società non corrisponderà alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia non specificati nella tabella di grado pari od inferiore al 5% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse superiore al 20% della totalecui sopra, l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigiaè stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.

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Samples: Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Infortuni

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato un indennizzo calcolato per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per il caso di invalidità permanente assoluta, secondo la tabella contenuta nell'allegato 1 annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del DPR 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni(per l’industria), con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di franchigie invalidità permanente previste dal citato decreto dalla precitata tabella per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabileviceversa. La perdita totale o ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesioneal momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. Resta tuttavia convenuto che: a. per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoro, la Società non corrisponderà alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% Tale garanzia è prestata con l’applicazione della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse superiore al 20% della totale, l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigiafranchigia indicata nell’allegato alla polizza denominato “ Franchigia invalidità permanente da infortunio” ove presente.

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Samples: Assicurazione Infortuni

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società l’Assicuratore liquida all'Assicurato un indennizzo calcolato per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per il caso invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte dell’Assicuratore all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente secondo la previste dalla precitata tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabileviceversa. La perdita totale o ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesioneal momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. Resta tuttavia convenuto che: a. per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoroA parziale deroga a quanto previsto dal presente articolo, la Società garanzia è prestata con l’applicazione della seguente franchigia: • non corrisponderà alcun si farà luogo a indennizzo per Invalidità Permanente invalidità permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% (cinque percento) della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse invece essa risulterà superiore al 205% (cinque percento) della totale, l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione solo per la parte eccedente. Tutti i tipi di alcuna franchigia.xxxxx a seguito di infortunio non sono coperti da questa polizza

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni Del Personale Sanitario

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità un’invalidità permanente e o questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio l’infortunio è avvenuto, la Società liquida all'Assicurato l’Impresa riconosce all’Assicurato un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per il caso grado di invalidità permanente secondo la i criteri stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell'allegato nell’allegato 1 del DPR D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiches.m.i. Sull’invalidità permanente così determinata, integrazioni e/l’Impresa liquiderà, a partire dal primo punto di invalidità permanente, una indennità pari a quella indicata nella Tabella Invalidità Permanente TIPE 22-23, che costituisce parte integrante del contratto. In caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado di invalidità permanente pari o interpretazionisuperiore al 45% (quarantacinque percento) della invalidità totale, con rinuncia in ogni verrà riconosciuta all’Assicurato una invalidità permanente del 100% (cento percento). In caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto infortunio liquidabile a termini di polizza, che colpisca un alunno orfano di entrambi i genitori e con riguardo a qualsiasi categoria che comporti una invalidità permanente di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabilegrado uguale o superiore al 25% (venticinque percento), l’indennizzo verrà raddoppiato. La perdita totale o irrimediabile dell'uso funzionale percentuale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte invalidità permanente da liquidare in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi caso di perdita totale, anatomica o funzionale di più organi o artiun arto superiore, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesionesarà sempre calcolata come se l’arto fosse quello destro (sinistro per i mancini). Resta tuttavia convenuto che: a. per gli Nel caso in cui, a seguito di infortunio liquidabile a termini di polizza, con l’esclusione degli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza studenti durante l’orario di lavoroil tragitto casa/scuola e viceversa e degli alunni orfani, la Società non corrisponderà alcun indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia residui all’Assicurato un’invalidità permanente di grado pari od inferiore al 5% della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse o superiore al 2075% (settantacinque percento) della totale, l’indennizzo l’Impresa riconoscerà un capitale aggiuntivo pari a Euro 200.000,00 per le combinazioni A, B, C, D ed E e pari ad Euro 300.000,00 per le combinazioni F e G. L’esposizione massima dell’Impresa, a titolo di maggiorazione del capitale, non potrà comunque superare l’importo di Euro 5.000.000,00 nel caso di evento che colpisca contemporaneamente più assicurati dello stesso Istituto. Qualora le indennità da corrispondere a titolo di maggiorazione ai sensi della presente garanzia eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli infortunati. Resta inteso che il capitale aggiuntivo non verrà corrisposto senza applicazione riconosciuto nel caso di alcuna franchigiainfortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni e esondazioni. Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l’Impresa paga agli eredi l’importo liquidato o offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha La garanzia è prestata per un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una invalidità Invalidità permanente e questa di grado superiore al 30%, se la stessa si verifica manifesta entro due 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodell’Infortunio, la Società liquida all'Assicurato l’Assicuratore corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il caso 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia:  Percentuale di Invalidità Permanente accertata  Percentuale di Invalidità Permanente liquidata  Da 1 a 30%  0  45%  15%  dal 66% al 100%  100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente secondo la previste dalla precitata tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabileviceversa. La perdita totale o e irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo l’indennità viene stabilito stabilita mediante l'addizione l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Resta tuttavia convenuto che: a. per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoroPer le singole falangi terminali delle dita, la Società non corrisponderà alcun indennizzo per escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% della soltanto l’asportazione totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse superiore L’Indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L’invalidità permanente verrà erogata secondo la Franchigia e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al 20% D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della totalesuccessione testamentaria. Mod. NET/0207/01 - Ed. 01-2022 L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigiase l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria.

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Samples: Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha La garanzia è prestata per un Capitale assicurato di € 30.000,00. Nel caso di Infortunio che abbia come conseguenza una invalidità Invalidità permanente e questa di grado superiore al 30%, se la stessa si verifica manifesta entro due 2 anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenutodell’Infortunio, la Società liquida all'Assicurato l’Assicuratore corrisponde un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per Indennizzo determinato mediante applicazione, sul Capitale assicurato, della percentuale di Invalidità permanente accertata secondo i criteri stabiliti dalla “Tabella delle menomazioni” allegata al D.M. 38/2000 del 12 luglio 2000. Se l'Invalidità Permanente medesima supera il caso 66% della totale, verrà corrisposto l'indennizzo pari al 100% del Capitale assicurato. Esempio applicazione Franchigia:  Percentuale di Invalidità Permanente accertata  Percentuale di Invalidità Permanente liquidata  Da 1 a 30%  0  45%  15%  dal 66% al 100%  100% Per gli Assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente secondo la previste dalla precitata tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabileviceversa. La perdita totale o e irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate della tabella sopraindicata vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo l’indennità viene stabilito stabilita mediante l'addizione l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Resta tuttavia convenuto che: a. per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoroPer le singole falangi terminali delle dita, la Società non corrisponderà alcun indennizzo per escluso il pollice, si considera Invalidità Permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% della soltanto l’asportazione totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse superiore L’Indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 l’Indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopraindicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L’invalidità permanente verrà erogata secondo la Franchigia e le modalità previste all’articolo 3.7 che segue in deroga al 20% D.P.R. 30 giugno 1965 N.1124 e successive modifiche. L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della totalesuccessione testamentaria. Mod. NET/0209/01 - Ed. 01-2022 L’accertamento dell’invalidità permanente a seguito di Infortunio deve essere effettuato da un medico legale incaricato dall’Assicuratore non prima di 6 mesi e non oltre i 18 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata. Il diritto all’Indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Tuttavia, l’indennizzo verrà corrisposto senza applicazione di alcuna franchigiase l’Assicurato muore per causa indipendente dall’Infortunio dopo che l’Indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata oppure nel caso in cui l’invalidità sia quantificabile tramite documentazione medico legale, l’Assicuratore paga agli eredi l’importo liquidato od offerto o quantificabile tramite documentazione successiva secondo le norme della successione testamentaria.

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Samples: Assicurazione Multirischio

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società l’Assicuratore liquida all'Assicurato un indennizzo calcolato per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per il caso invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte dell’Assicuratore all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente secondo la previste dalla precitata tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabileviceversa. La perdita totale o ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesioneal momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. Resta tuttavia convenuto che: a. per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoroA parziale deroga a quanto previsto dal presente articolo, la Società garanzia è prestata con l’applicazione della seguente franchigia: • non corrisponderà alcun si farà luogo a indennizzo per Invalidità Permanente invalidità permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% (cinque percento) della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse invece essa risulterà superiore al 205% (cinque percento) della totale, l’indennizzo l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione solo per la parte eccedente. Tutti i tipi di alcuna franchigia.xxxxx a seguito di infortunio non sono coperti da questa polizza

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Gli Infortuni Del Personale Sanitario

Invalidità permanente da infortunio. Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società l’Assicuratore liquida all'Assicurato un indennizzo calcolato per tale titolo una indennità calcolata sulla somma assicurata per il caso invalidità assoluta, secondo la tabella annessa al T.U. sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (con esclusione comunque di ogni e qualsiasi invalidità conseguente a malattia professionale) approvata con D.P.R. del 30/06/1965 n. 1124 (per l’industria), con rinuncia da parte dell’Assicuratore all’applicazione della franchigia relativa prevista. Per gli assicurati xxxxxxx le percentuali di invalidità permanente secondo la previste dalla precitata tabella contenuta nell'allegato 1 del DPR 30/06/1965 n. 1124 per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e successive modifiche, integrazioni e/o interpretazioni, con rinuncia in ogni caso da parte della Società all'applicazione di franchigie previste dal citato decreto e con riguardo a qualsiasi categoria di persone nei confronti delle quali la normativa di cui trattasi si renda applicabileviceversa. La perdita totale o ed irrimediabile dell'uso dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate di cui alla citata tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o od arti, l'indennizzo le percentuali previste nella predetta tabella sono addizionate fino al massimo del 100% (cento per cento) della somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. La perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell’alluce è stabilita nella metà, e quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella predetta tabella l’indennità viene stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi indicati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Il grado di invalidità permanente viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesioneal momento in cui le condizioni dell’Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro 730 (settecentotrenta) giorni dal giorno dell’infortunio. Resta tuttavia convenuto che: a. per gli infortuni subiti dagli Assicurati indicati all’articolo 16.1 lettera a. esclusivamente all’interno dell’Ente di appartenenza durante l’orario di lavoroA parziale deroga a quanto previsto dal presente articolo, la Società garanzia è prestata con l’applicazione della seguente franchigia:  non corrisponderà alcun si farà luogo a indennizzo per Invalidità Permanente invalidità permanente quando questa sia di grado pari od inferiore al 5% (cinque percento) della totale. Se l'Invalidità Permanente medesima risultasse invece essa risulterà superiore al 205% (cinque percento) della totale, l’indennizzo l'indennizzo verrà corrisposto senza applicazione solo per la parte eccedente. Tutti i tipi di alcuna franchigiaxxxxx a seguito di infortunio non sono coperti da questa polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Professionale, La Tutela Legale E Gli Infortuni Dei Medici