IPO Clausole campione

IPO. (e) A partire dal quinto anniversario della Data di Esecuzione, nel caso in cui la Fusione sia stata realizzata, ciascuna Parte (fatta eccezione per l’Acquirente a Seguito di Escussione19) (la “Parte Richiedente IPO”) avrà il diritto di richiedere che HoldCo avvii il processo per ottenere la quotazione delle proprie azioni su un mercato regolamentato di primario standing (l’“IPO”).
IPO. Qualora le azioni della Società non siano più quotate, e gli Aderenti al Patto successivamente decidano di procedere ad una offerta pubblica sul mercato primario delle azioni della Società (di seguito l’“IPO”), gli Aderenti al Patto si impegnano a fare quanto in loro potere ai fini del completamento della prospettata operazione. Qualora l’IPO si verifichi dopo una Riorganizzazione (come definita al punto 3.3.6 che segue), Xxxxxxx non potrà vendere in IPO nessuna delle sue azioni nella Società fintantoché gli Investitori Finanziari non abbiano venduto in IPO tutte le azioni della Società da loro possedute dopo la Riorganizzazione. Gli Investitori Finanziari avranno comunque diritto di ottenere che Fincoin partecipi all’IPO vendendo fino al 10% delle azioni nella Società agli stessi termini e condizioni degli Investitori Finanziari. Inoltre, gli Investitori Finanziari e Fincoin saranno vincolati dal medesimo periodo di lock-up. Qualora, successivamente al periodo di lock-up di cui al punto 3.3.3 che precede, le azioni della Società non siano più quotate e gli Investitori Finanziari intendano uscire dall’investimento, questi dovranno incontrarsi con Xxxxxxx al fine di esaminare le possibili alternative per raggiungere tale obiettivo. Qualora, ad esito di tale discussione, gli Aderenti al Patto decidano che un’IPO della Società rappresenti una valida alternativa per il disinvestimento, esse si impegnano a far sì che la Società avvii un’apposita procedura (dual track procedure) volta a: (i) preparare l’IPO e, simultaneamente, (ii) esplorare le possibilità di un Trade Sale (nel qual caso troverà applicazione il diritto di prima offerta di Fincoin di cui al punto 3.3.1 che precede). Qualora il prezzo per azione della Società, come ragionevolmente determinato dall’advisor della Società per il caso di IPO, risulti più alto: (i) del prezzo offerto da Fincoin ai sensi del paragrafo 3.3.1 che precede, e (ii) del prezzo per azione offerto da un soggetto terzo nel contesto di un Trade Sale, gli Aderenti al Patto procederanno con l’IPO. Se invece il prezzo offerto da un terzo risulti superiore al prezzo ipotizzato in sede di IPO, gli Aderenti al Patto dovranno preferire all’IPO un Trade Sale all’offerente che abbia offerto il prezzo più alto. In ogni caso, nel rispetto di quanto sopra, spetterà agli Investitori Finanziari la decisione ultima, a loro discrezione, se procedere o meno con tale Trade Sale, IPO o vendita a Fincoin.
IPO. Qualora Newco NB e Newco Bain lo ritengano opportuno, ciascuna di esse avrà il diritto esclusivo di avviare e condurre un eventuale processo di disinvestimento tramite quotazione delle azioni di qualsiasi società del gruppo ENG o Società del Gruppo BE sul segmento Euronext STAR Milano gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. e/o su qualsiasi altro mercato con valori equivalente (in termini di liquidità) (l’“IPO”). In caso di IPO di ENG (o di qualsiasi altra società del gruppo ENG o di qualsiasi altra società che determini la quotazione di ENG su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione), la Roll- Over Holding avrà il diritto di ricevere, e/o, se del caso, il diritto (ma non l’obbligo) di vendere, azioni ENG (o di qualsiasi altra società del Gruppo ENG o di qualsiasi altra società - che faccia quotare ENG su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione - che sarà quotata attraverso l’IPO), a seguito di rimborso/annullamento della partecipazione detenuta dalla Roll-Over Holding in NewCo, ovvero di fusione di NewCo in ENG o di scissione parziale asimmetrica o a seguito di altre modalità tecniche.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: