Exit Clausole campione

Exit. Conseguentemente all’uscita di Feidos 11 dalla compagine sociale di Fenice e dall’Accordo Fenice, l’Accordo Fenice prevede che il trasferimento a terzi, da parte di Fenice, delle Azioni B nonché di qualsiasi altra partecipazione che dovesse essere detenuta dalla stessa Fenice in Prelios (il “Pacchetto in Cessione”) dovrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione di Xxxxxx con il voto favorevole di almeno 5 amministratori, fermo restando che il consiglio di amministrazione di Fenice sarà composto da 6 amministratori (ciascun Aderente nominerà 2 amministratori). Qualora Fenice non abbia perfezionato il trasferimento (con o senza procedura di vendita) dell’intero Pacchetto in Cessione entro il 31 dicembre 2017, ciascuno Aderente avrà diritto di chiedere, mediante comunicazione scritta inviata a tutti gli altri Aderenti, e in tal caso gli Aderenti saranno tenuti a far sì, che sia posta tempestivamente in essere una scissione non proporzionale di Fenice, con modalità tali da far sì che ciascuno degli Aderenti sia titolare del 100% di una società a propria volta titolare della percentuale di Azioni Prelios e di una quota proporzionale delle ulteriori attività e delle passività di Fenice, calcolata come segue: (i) il valore delle Azioni Prelios detenute da Fenice verrà calcolato moltiplicando il numero di tali Azioni Prelios per il prezzo unitario pari alla media ponderata del prezzo di borsa delle Ordinarie di Prelios nei sei mesi precedenti alla data di ricevimento da parte degli altri Aderenti della comunicazione scritta sopra indicata (il “Controvalore Partecipazione Prelios”) e quindi attribuendo alle Azioni B il medesimo valore delle Azioni Ordinarie di Prelios; (ii) al Controvalore Partecipazione Prelios verranno applicati i criteri di ripartizione preferenziale previsti dall’Accordo Fenice in modo da determinare l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente; (iii) l’ammontare del Controvalore Partecipazione Prelios spettante a ciascun Aderente, rapportato al Controvalore Partecipazione Prelios, fornirà la percentuale di Azioni Prelios detenute da Fenice da assegnare rispettivamente alle società derivanti dalla scissione detenute da ciascun Aderente; (iv) la medesima percentuale si applicherà anche per l’allocazione tra le società derivanti dalla scissione delle eventuali ulteriori attività e passività di Fenice, restando inteso che eventuali finanziamenti soci esistenti verranno invece allocati in base all’ammon...
Exit. Le Parti si danno reciprocamente atto che, come indicato nella Premessa H), il contributo, il ruolo e gli apporti di DM al Progetto devono essere finalizzati alla valorizzazione di un'iniziativa che consenta a DM stessa di dismettere la propria partecipazione nella Società e, auspicabilmente, realizzare una plusvalenza sul proprio investimento. Le Parti si danno altresì reciprocamente atto e convengono che l'obiettivo di massimizzazione del valore del Progetto e della Società potrebbe anche essere perseguito attraverso la quotazione – previa adozione delle necessarie delibere societarie, ivi inclusa la trasformazione della Società in società per azioni – delle azioni della Società su un mercato regolamentato o non regolamentato.
Exit. Il Fornitore deve, a suo onere, garantire il trasferimento di tutte le conoscenze necessarie alla fluida transizione nella erogazione dei servizi e la continuità operativa per l’utenza della Fondazione. Durante la fase esecutiva di progetto è a cura del Fornitore la redazione del DOCUMENTO DI USCITA che descrive in modo chiaro, conciso ed esaustivo tutto quanto descritto in questo paragrafo. In particolare il Fornitore si deve impegnare fino al termine del periodo contrattuale a soddisfare i seguenti requisiti generali: • Non vi saranno impatti o interruzioni del servizio causate specificamente dalle attività di passaggio di consegne; • Non vi saranno decadimenti dei livelli di servizio, specificamente imputabili al passaggio delle consegne e all'affiancamento del personale del Fornitore con quello subentrante; • Dal punto di vista dell’utente finale, non vi saranno significativi cambiamenti, specificamente imputabili al passaggio delle consegne, che possano inficiare le attività operative. Inoltre, il Fornitore deve garantire al termine della durata contrattuale prevista, la massima collaborazione durante l’eventuale migrazione a un nuovo Sistema. Si richiede un affiancamento verso il fornitore entrante di almeno un mese solare, nonché la consegna alla Fondazione di tutti i dati e documenti relativi agli studi clinici trattati con la piattaforma in oggetto, secondo formati standard (excel, csv, ecc...).
Exit. Il Patto prevede che Newco NB e Newco Bain siano libere di scegliere le modalità più idonee e opportune per realizzare la cessione delle partecipazioni (dirette e indirette) dalle stesse detenute in HoldCo e, indirettamente, in ENG e nella Target (l’“Exit”).
Exit. L’eventuale decisione relativa al possibile lancio del processo di quotazione delle azioni di HRA o ASPI su un mercato regolamentato sarà presa unicamente con il consenso unanime di tutti i Soci.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: