La contestazione dell'infrazione Clausole campione

La contestazione dell'infrazione. Il secondo comma dell'art. 7, legge n. 300/1970, preclude al datore di lavoro di "adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua dife- sa". Innanzitutto, è da ritenersi che la contestazione dell'addebito possa essere legittimamente fatta anche dal superiore gerarchico del dipendente, anche se non munito di delega formale, e non necessariamente dal datore di lavoro. In- fatti, se in base all'art. 2104 c.c. i superiori gerarchici, conosciuti come tali, rap- presentano il datore di lavoro allorché impartiscono direttive, non si vede per quale ragione non possano rappresentarlo nel contestare al lavoratore un com- portamento difforme dagli ordini impartiti. Inoltre, con riferimento alle pro- blematiche relative alla materiale notifica della contestazione, oltre all’orientamento secondo cui essa può essere consegnata anche presso la sede aziendale, giova considerare che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, nel caso in cui venga spedita, la lettera di contestazione disciplinare si presume conosciuta dal destinatario dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza presso l’ufficio postale (Cass. n. 12099/2013). In secondo luogo, è assolutamente necessario che la contestazione sia speci- fica, cioè che contenga i dati e gli aspetti essenziali del fatto ritenuto dall'azien- da disciplinarmente rilevante. Occorre dunque che il fatto venga collocato tem- poralmente con la maggior precisione possibile e che evidenzi la componente lesiva degli interessi aziendali, anche attraverso il riferimento a circostanze do- cumentalmente accertabili. Non è invece indispensabile citare, nella contesta- zione di infrazione, la clausola contrattuale che contempla il comportamento come scorretto o irregolare: oggetto della contestazione è il fatto nei suoi ele- menti materiali e non anche le specifiche norme violate; l'erronea indicazione di esse da parte del datore di lavoro non comporta né l'invalidità della contesta- zione, né una limitazione dell'indagine del Giudice all'accertamento se il fatto violi o meno le norme applicabili (Cass. n. 4175/1997). Un altro principio estremamente importante (che è anche quello la cui man- cata osservanza diventa frequentemente causa di inefficacia dell'addebito) è quello dell'immediatezza della contestazione. In altre parole, non è possibile la- sciar passare troppo tempo fra la data di rilevazione dell'infrazione commessa e quello di...

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  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).