La cooperazione Clausole campione

La cooperazione. La cooperazione tra imprese è un ambito di studio delle scienze manageriali e racchiude in sé molteplici significati, ognuno con sue terminologie e definizioni. Gli stessi attori di questa cooperazione sono variamente definiti in quanto la scelta dei possibili partner, che deve essere fatta in maniera consapevole, è alquanto complessa. Si pensi al concetto di coopetition (Xxxxxxxxxxxxx et al., 2011): “collaborare con i propri concorrenti per realizzare una o più fasi di produzione di un bene o servizio. Condividere un tratto di strada si direbbe, unendo risorse e competenze per accrescere la propria dimensione e ridurre il rischio derivante da una lotta per quote di mercato”. Nel lungo periodo, infatti, la competizione può rivelarsi davvero dannosa per i concorrenti, mentre grazie alla cooperazione si può pensare di superare due situazioni tipiche del nostro contesto socio economico: la crisi, che ormai perdura da oltre dieci anni, ed è più che altro una crisi di domanda globale, a cui il nostro tessuto produttivo, formato in grande maggioranza da piccolissime, piccole e medie imprese, non è in grado di far fronte; e la scarsità di risorse economiche e professionali, legate proprio alla tipologia di imprese italiane, che da sole non sono in grado di conservare e mantenere in maniera durevole il successo. In tale contesto viene ad inserirsi la cooperazione tra imprese. Valutando attentamente di caso in caso è possibile unire le forze per coniugare i vantaggi legati alla dimensione con quelli tipici della piccola e media impresa, primo tra tutti la vicinanza al cliente finale. Seguendo l’approccio di studio utilizzato nello Strategic Management, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxx descrivono in maniera efficace il significato di cooperazione tra imprese: “produzione duratura di benefici per i partner, a fin che preservino le condizioni di vantaggio competitivo” (Xxxxxxx, Xxxxx, 2017). Un’aggregazione di successo richiede che vengano rispettate alcune indicazioni generali, onde evitare che le risorse investite in questa impresa vengano sprecate. Per prima cosa quando si decide di intraprendere una collaborazione è necessario che gli obiettivi delle parti siano condivisi ed orientati alla produzione di benefici economici distribuiti. L’atteggiamento egoistico, lo stesso che fece autoinfliggere ai due detenuti una pena di 6 anni ciascuno, è quanto di più deleterio per qualsivoglia forma di collaborazione. Per tornare alla teoria dei giochi, una collaborazione egoist...

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).