La rinegoziazione Clausole campione

La rinegoziazione. La rinegoziazione è stata definita come il congegno che permette di sostituire il dato obsoleto e non più funzionale a regolare il rapporto contrattuale, con un dato all’uopo più opportuno ed aggiornato4. L’importanza della rinegoziazione è valorizzata da una parte della dottrina che la ritiene idonea a realizzare la volontà dei contraenti persino laddove sia 3 X. XXXXXX, Xxxxxxxxxxxxxxx ed equilibrio contrattuale nella cessione di partecipazione sociale, in Giust. civ., 2010, p. 395. 4 Cit. X. XXXXX, X. Xxxxx e X. Xx Xxxx, Il contratto, in Tratt. dir. civ. (diretto da X. Xxxxx), II, 3° ed., Torino, 2004, p. 723. imposta dal giudice, in assenza di una clausola contrattuale che contempli l’impegno dei contraenti a rinegoziare il contratto5. La medesima scienza giuridica si è interessata anche di apprestare una soluzione quando le parti non trovino un accordo in sede di rinegoziazione, autorizzando l’intervento autoritativo del giudice sul contratto. Su tale prerogativa - difficile da concepire nella realtà concreta - esistono posizioni differenti, una delle quali sottolinea come il ricorso al giudice accompagni necessariamente la stasi nell’esecuzione del contratto, determinando un pregiudizio oltre che per le stesse parti anche per i traffici commerciali6.
La rinegoziazione. L»eventuale rinegoziazione del contratto, relativamente al prezzo, dopo la fase di aggiudicazione, ma prima della stipula del contratto, rientrerebbe nella giurisdizione amministrativa sul presupposto che l»operazione potrebbe risolversi in una nuova aggiudicazione (47). La tesi non è condivisibile poiché la rinegoziazione delle clausole contrattuali, una volta operata la scelta del contraente, rientra nella sfera di autonomia dell»amministrazione quale parte contraente.

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  • Nozione L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Riduzione Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguentemente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Liquidazione della prestazione in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa si impegna al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa.

  • Valutazione I criteri di valutazione della Commissione sono determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, come appresso indicato: Titoli fino a 60 punti per documentata attività scientifica come previsto dalle procedure per la determinazione della condizione di ricercatore attivo di Ateneo; sono escluse tesi di laurea e di dottorato; fino a 10 punti per altri titoli (master universitari di secondo livello, corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti sia in Italia che all’estero, frequenza di scuole di alta formazione, organizzazione di incontri scientifici, periodi trascorsi presso istituzioni scientifiche italiane e straniere).

  • Cauzione 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Aggiudicataria con la stipula del contratto, l’Aggiudicataria medesima dichiara di avere sottoscritto in data una cauzione definitiva (sub n. ) pari ad un importo del 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale mediante la stipula di una fidejussione assicurativa o bancaria con . (In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento). 2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Committente a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. La cauzione è rilasciata con rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ.. La cauzione è rilasciata in favore della Committente a garanzia degli obblighi assunti dall’Aggiudicataria con il presente contratto. 3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del presente contratto. 5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata dalla Committente ai sensi dell’art. 113 del D. 163/2006, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’Aggiudicataria, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture. 6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Committente. 7. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente. 8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Committente si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, a seguito di comunicazione della stessa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.