Effetti del contratto Clausole campione

Effetti del contratto. Il contratto ha validità per l’anno scolastico corrente e fino alla stipula del successivo contratto integrativo, fatta salva la possibilità di modifiche o integrazioni su formale richiesta di una delle due parti firmatarie non prima dei sei mesi dalla sottoscrizione. Il giorno alle ore nel locale Aula Magna Licei annessi viene sottoscritto il presente accordo, finalizzato alla stipula di questo Contratto Collettivo Integrativo. L’accordo viene sottoscritto tra: PARTE PUBBLICA Il Dirigente Scolastico x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx PARTE SINDACALE RSU
Effetti del contratto. Il presente contratto è impegnativo per il Professionista dal momento della sua sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione Comunale lo diventerà solo quando sarà divenuto esecutivo a norma di legge. Letto, confermato e sottoscritto. Per l’Amministrazione Comunale Il Professionista
Effetti del contratto. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente con- tratto di affitto di ramo di azienda ricomprende anche rap- porti contrattuali disciplinati dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i quali trovano applicazione gli artt. 51 e 116 di detto decreto legislativo. Il presente contratto, pertanto, corredato dalle istanze di subentro ex artt. 51 e 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dalla prescritta documentazione di legge, verrà comunicato alle stazioni appaltanti ed alle Committenti dei lavori e dei servizi a cura e spese di INTEGRA, la quale dovrà al- tresì attivarsi presso i competenti soggetti pubblici per conseguire la prosecuzione dei suddetti contratti in capo all’affittuario anche, ove richiesto, mediante rilascio di nuove garanzie fideiussorie. Gli effetti del presente atto decorrono dalla Data di Effica- cia. I proventi e gli oneri relativi alla gestione dell’azienda saranno a favore o a carico dell’affittante fino al giorno precedente alla data di efficacia ed a favore o a carico del conduttore da tale data. Con l’affitto non vengono trasferiti debiti e crediti di cui è titolare l’affittante diversi da quelli di cui all’art. 2) lettera e), per i quali, al contrario, vi è il subentro dell’affittuario. Pertanto i crediti incassati dall’uno ma di competenza dell’altro, così come i proventi accreditati all’uno ma di competenza dell’altro, dovranno essere reciprocamente rimbor- sati da ciascuna parte all’altra secondo competenza entro 5 (cinque) giorni dall’incasso. Corrispondentemente, dovranno essere reciprocamente rimborsa- ti, entro 5 (cinque) giorni dall’avvenuto pagamento, i debi- ti che una delle parti fosse tenuta a pagare così come gli o- neri addebitati ad una delle parti che risultino di competen- za dell’altra. Per quanto riguarda i crediti vantati da CCC verso le coope- rative e le società assegnatarie socie di INTEGRA, INTEGRA si farà carico di incassarli. A tale scopo, in tempo utile, CCC farà avere a INTEGRA un elenco dei crediti in relazione alla cui riscossione opererà apposito mandato all’incasso. In ogni caso INTEGRA si obbliga a fare in buona fede quanto possibile, mediante strumenti legali e contabili idonei (man- dati di incasso, cessione di crediti, delegazioni di pagamen- to ottenute dal debitore etc.), al fine di consentire la ef- ficace riscossione e/o compensazione dei crediti vantati da CCC nei confronti di debitori connessi con il Xxxx Xxxxxxx. Corrispondentemente CCC dovrà prontamente assicurare idonea copertura p...
Effetti del contratto. 1) Il presente contratto è vincolante per il Conduttore fin dal momento della relativa sottoscrizione, mentre per l’Agenzia lo sarà soltanto dopo il prescritto visto di approvazione per l’esecuzione. Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere apportata mediante atto scritto. E richiesto, io …………………………….. ho ricevuto il presente contratto che, scritto da persona di mia fiducia con mezzi elettromeccanici, consta di _ pagine e ne ho dato lettura alle parti le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono come appresso e nel margine degli altri fogli unitamente agli allegati. Si è omessa la lettura dei documenti allegati per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne in precedenza già presa cognizione. Letto, approvato, sottoscritto Per l’Agenzia Per il Conduttore Il Conduttore dichiara di approvare specificatamente , ad ogni effetto di legge ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile, i patti di cui agli articoli 2, 3, 4, 7, 9,
Effetti del contratto. Tutte le pattuizioni di questo Contratto che prevedono obbligazioni che devono essere adempiute dalle Parti successivamente alla Fusione rimarranno in vigore e pienamente efficaci anche successivamente alla Fusione, in conformità ai termini ivi previsti, senza necessità per le Parti di rinnovare l'assunzione dei propri impegni in relazione a tali obbligazioni.
Effetti del contratto. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con lo stesso, i conviene di fare riferimento alla tariffa professionale di cui alla legge. Il presente contratto è impegnativo per l’Incaricato dal momento della sua sottoscrizione, mentre per l’Amministrazione Comunale lo diventerà solo quando sarà divenuto esecutivo a norma di legge. Letto, confermato e sottoscritto.
Effetti del contratto. GLI EFFETTI DEL CONTRATTO Il contratto ha forza di legge tra le parti. Vi sono effetti fondamentali che consistono nel vincolo che si instaura tra le parti e che ben può dirsi generale in quanto consegue nei limiti propri del rapporto. Sono invece effetti finali quegli effetti volti a soddisfare gli interessi specifici che le parti hanno inteso regolare col contratto, inoltre abbiamo contratti a effetti obbligatori e a effetti reali. Sono a effetti obbligatori quelli da cui derivano obbligazioni in capo ai contraenti. Cioè quegli effetti che obbligano una o entrambe le parti a un qualche attività o comportamento necessario per la realizzazione del risultato previsto (costruire l'edificio). Si dice a effetti reali i contratti che producono l'immediato trasferimento del diritto in capo alla controparte, esempio è la vendita di cosa determinata. Il recesso è un atto unilaterale recettizio col quale si esercita il diritto potestativo di determinare lo scioglimento del rapporto. Lo scioglimento e cioè la cessazione della sua efficacia, richiede il consenso di entrambi i contraenti ovvero che ricorra una delle cause previste dalla legge. LA RELATIVITÀ' DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO Il contratto ha forza tra le parti, rispetto a terzi non produce effetti salvo nei casi previsti dalla legge. Questo perché l'articolo 1372 esprime il principio per cui il contratto non avvantaggia ne crea pregiudizio a terzi. Per esempio alcune volte può accadere che il contratto tra le parti modifichi le posizioni giuridiche con i quali anche i terzi vengono a contatto. Per esempio io ho un contratto di locazione e il proprietario del bene vende il bene ad un altro soggetto. In questo caso io sono il terzo è il contratto ha effetto anche su di me. Un altro esempio è il caso in cui un bene viene venduto prima a Xxxxx e poi a Caio che succede in questo caso? si pone il problema generale dell'opponibilità dei contratti. Come risolviamo il conflitto tra più acquirenti di uno stesso diritto la legge li risolve in diversi modi: Se si tratta dell'acquisto di diritti reali su beni mobili, il conflitto si risolve in base alla regola sul possesso titolato di beni mobili, cioè prevale colui che ha conseguito per primo il possesso ed ha avuto un titolo valido anche se in data posteriore (1153) Trattandosi dell'acquisto di diritti reali su beni immobili o su mobili registrati ha effettuato per primo la trascrizione del suo acquisto. Se si tratta dell'acquisto di diritti personali di godimento.
Effetti del contratto. Diversamente dal contratto preliminare di compravendita, con il contratto definitivo si attua, in virtù del solo consenso delle parti (che siano ovviamente capaci di agire), il trasferimento della proprietà: ciò significa che nel momento stesso in cui le parti sottoscrivono il contratto, che deve avere forma scritta a pena di nullità (il contratto nullo è invalido e non produce alcun effetto), si attua immediatamente e senza ulteriori formalità il passaggio della proprietà del bene immobile dal venditore al compratore e ciò, si badi bene, anche se non è stato pagato il prezzo e/o consegnato il bene. Tale precisazione è doverosa perché nel nostro ordinamento il trasferimento della proprietà (e degli altri diritti reali, come la loro costituzione) avviene per il solo fatto che le parti manifestino, in forma scritta, il loro consenso (principio consensualistico, art. 1376 c.c.), e si dice che in tal caso il contratto ha effetti “reali”. Per non scendere in tecnicismi giuridici, basti sapere che il pagamento del prezzo o la consegna del bene sono obblighi che nascono dal contratto, mentre il trasferimento della proprietà non è oggetto di obbligo (come sarebbe nel caso di contratto preliminare o di vendite c.d. obbligatorie, casi particolari nei quali il trasferimento non è immediato e nei quali il venditore è obbligato a procurare al compratore il trasferimento della proprietà), ma avviene istantaneamente non appena le parti abbiano raggiunto l’accordo di vendita sottoscrivendo il relativo contratto scritto. Ancora, si dice che il contratto di compravendita immobiliare ha “effetti reali” (trasferimento della proprietà) ed “effetti obbligatori” (obbligo di pagare il prezzo, obbligo di consegnare la cosa compravenduta, obbligo di garantire contro i vizi e l’evizione). Ciò ha importanti conseguenze sul “rischio”: qualora la cosa venduta perisca (per esempio, avvenga un incendio che distrugge la casa) prima di essere consegnata ma quando è già stata venduta, il rischio del perimento è a carico dell’acquirente, che è già divenuto proprietario anche se non gli è stata consegnata la cosa venduta; ciò fa sì che, qualora l’acquirente non abbia ancora pagato il prezzo, egli resta comunque tenuto a pagarlo, anche se la cosa sia andata distrutta. Bisogna quindi fare particolare attenzione quando il bene, e in particolare la casa, non viene consegnata immediatamente: se il prezzo è già stato pagato e la cosa perisce, il prezzo stesso può essere legittimamente trattenuto da...
Effetti del contratto. Gli effetti del contratto sono di natura vincolante nel senso che vincolano le parti. Xxxxx che non rispetta il contenuto e le clausole del contratto prende il nome di inadempiente e come tale è tenuto a risarcire il danno alla parte lesa.
Effetti del contratto. Il presente contratto è impegnativo per entrambe le parti dopo la sua sottoscrizione. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto e non in contrasto con esso, si conviene di fare riferimento alle vigenti normative in materia.