Lavoratori studenti. Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa). Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un minimo di 30 giorni di calendario.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoratori studenti. Con riferimento a In quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la alla preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanalisettimanali i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame. I Gli stessi lavoratori studenti usufruiranno hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. InoltreA richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie per accedere ai diritti di cui al presente articolo. I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa)legge. Tali aspettative aspettative, non retribuite retribuite, non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione all'impresa, con 30 giorni di anticipo anticipo, fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzativetecnicoorganizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un minimo massimo di 30 giorni di calendario.
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Lavoratori studenti. Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione scuole d'istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statalestatali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studiostudio legali, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli agli esami. Sempre su loro richiesta, richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti usufruiranno studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame, possono usufruire, su loro richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove d'esame, e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esameesami universitari ovvero anche per i 2 giorni lavorativi precedenti la sessione d'esame negli altri casi. InoltreQuesti permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 27, Disciplina generale, salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo. I permessi non saranno retribuiti qualora trattasi di esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. I lavoratori di cui al comma 1 potranno usufruire delle aspettative inoltre richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuite per la frequenza ai fini formativi previste dall'artcorsi suddetti. 5 della legge 8 marzo 2000La concessione e l'utilizzo di tali permessi verrà programmata trimestralmente 'pro quota', n. 53 compatibilmente con le modalità esigenze produttive e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa)organizzative aziendali. Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre tutte le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di servizio e non saranno utili per il trattamento cui ai commi precedenti. Rimangono salve le condizioni di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi miglior favore stabilite da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un minimo di 30 giorni di calendarioaccordi aziendali.
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Lavoratori studenti. Con riferimento a In quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la alla preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanalisettimanali i lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame. I Gli stessi lavoratori studenti usufruiranno hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. InoltreA richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie per accedere ai diritti di cui al presente articolo. I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa)legge. Tali aspettative aspettative, non retribuite retribuite, non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione all'impresa, con 30 giorni di anticipo anticipo, fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un minimo massimo di 30 giorni di calendario.
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Lavoratori studenti. Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal da prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa). Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un minimo di 30 giorni di calendario.
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Lavoratori studenti. Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi ri- posi settimanali. I lavoratori studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa). Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta richie- sta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un minimo di 30 giorni di calendario.
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Lavoratori studenti. Con riferimento a quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione degli esami. Sempre su loro richiesta, saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame. Inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 con le modalità e nei limiti fissati dalla legge (periodo non superiore ad undici mesi per l'intera vita lavorativa). Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne richiesta alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza. La richiesta sarà autorizzata fatti salvi i casi di oggettive esigenze tecnico-organizzativetecnicoorganizzative. Può usufruire di tale aspettativa un solo lavoratore per ogni anno solare e per un minimo di 30 giorni di calendario.
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