Common use of Lavori c.d. “Atipici” Clause in Contracts

Lavori c.d. “Atipici”. I contratti di lavoro atipici non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero paragrafo è riportato in corsivo. L’attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripetivi o attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore. Con l’art. 52 del D. Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei Contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. 81/2015. Come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle “Collaborazioni organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano organizzati dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. (Collaborazioni Coordinate dal Committente), in riferimento:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, ad esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. L’attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripetivi o attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore. Con l’art. 52 del D. Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei Contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. 81/2015. Come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle “Collaborazioni organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano organizzati dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. (Collaborazioni Coordinate dal Committente), in riferimento:

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Samples: Contratto Collettivo Na Zionale Di L Avoro, Contratto Collettivo Na Zionale Di L Avoro

Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, a esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. L’attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripetivi o attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore. Con l’art. 52 del D. LgsD.Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei Contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D. LgsD.Lgs. 81/2015. Come previsto dall’art. 2 del D. LgsD.Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle “Collaborazioni organizzate Organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretano concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano organizzati dal committente Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. (Collaborazioni Coordinate dal Committente), in riferimento:.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di, Cessione O Trasformazione Dell’azienda

Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, a esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. Le Parti concordano sulla possibilità di instaurare Collaborazioni Coordinate e Continuative, anche solo dette “Xx.Xx.Xx.”, mirate ad assicurare, in condizioni di straordinarietà, l’integrazione dei servizi o compiti amministrativi, commerciali e gestionali in favore dell’Azienda. I Xx.Xx.Xx. non potranno essere impiegati per sostituire l’eventuale personale in sciopero. L’attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripetivi o attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore. Con l’art. 52 del D. LgsD.Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei Contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D. LgsD.Lgs. 81/2015. Come previsto dall’art. 2 del D. LgsD.Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle “Collaborazioni organizzate Organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretano concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano organizzati dal committente Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. (Collaborazioni Coordinate dal Committente), in riferimento:.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di, Verbale Di Accordo

Lavori c.d. “Atipici”. I contratti Contratti di lavoro atipici che, a esclusione delle Collaborazioni di cui al successivo Titolo XI, non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono , sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione applicazione, che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero il presente paragrafo è riportato in corsivo. L’attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripetivi o attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore. Con l’art. 52 del D. LgsD.Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei Contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D. LgsD.Lgs. 81/2015. Come previsto dall’art. 2 del D. LgsD.Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle “Collaborazioni organizzate Organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano organizzati dal committente Committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. (Collaborazioni Coordinate dal Committente), in riferimento:.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Di

Lavori c.d. “Atipici”. I contratti di lavoro atipici non rientrano direttamente nell’ambito della Contrattazione Collettiva propria di questo CCNL. Sono commentati esclusivamente quale promemoria, al fine di evitare, o ridurre, i possibili errori di applicazione che determinerebbero la loro trasformazione ipso jure in contratti di lavoro subordinato. Per tali ragioni, l’intero paragrafo è riportato in corsivo. Le Parti, a norma del secondo comma, lettera a) de l’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, concordano sulla possibilità di costituire Collaborazioni Coordinate e Continuative, anche solo dette “Xx.Xx.Xx.”, conformi all’Accordo Interconfederale che sarà sottoscritto tra le Parti, mirate ad assicurare, in condizioni di straordinarietà, l’integrazione dei servizi o compiti amministrativi e gestionali in favore dell’Azienda. L’assicurazione INAIL sarà quella dovuta per l’attività svolta e la classificazione dell’Azienda (quindi pari a quella dovuta per un Lavoratore subordinato che svolga le medesime mansioni). Agli effetti fiscali la Collaborazione Coordinata e Continuativa è assimilata al lavoro subordinato. L’attività non potrà consistere in compiti meramente esecutivi e ripetivi o attuazione di quanto impartito di volta in volta dal Committente, anche con riferimento ai tempi e al luogo della prestazione, senza margine di autonomia, anche operativa, da parte del Collaboratore. Con l’art. 52 del D. Lgs. 81/2015 le disposizioni di cui agli articoli da 61 a 69-bis del D.Lgs. 276/2003 sul Contratto a Progetto sono state abrogate e continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei Contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D. Lgs. 81/2015. Come previsto dall’art. 2 del D. Lgs. 81/2015, dal 1° gennaio 2016, alle “Collaborazioni organizzate dal Committente” si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando esse si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e i cui modi di esecuzione siano organizzati dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. (Collaborazioni Coordinate dal Committente), in riferimento:.

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Samples: enbic.it