Common use of Lavori in generale Clause in Contracts

Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (23) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (24) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (25). Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 del presente Capitolato. Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contributiva e retributiva del (23) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto Edilizia

Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 (Euro cinquantamila10.000,00(Euro DIECIMILA/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (2318) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei (18) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. ACRWin subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (2419) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (2520). Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 del presente Capitolato. Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contributiva contri-butiva e retributiva del (23) La fideiussione a garanzia del pagamento rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivonormativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 €.50.000,00 (Euro cinquantamilaCinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (2319) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (2420) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (2521). Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama 19 (y ) La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx Vigilanza sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 del presente Capitolato. Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contributiva contri-butiva e retributiva del (23) La fideiussione a garanzia del pagamento rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivonormativa vigente.

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Samples: Contratto Di Appalto

Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 130.000,00 (Euro cinquantamilaCENTOTRENTAMILAEURO/00) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (23) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (24) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (25). Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 del presente Capitolato. Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contributiva contri-butiva e retributiva del (23) La fideiussione a garanzia del pagamento rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivonormativa vigente.

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Samples: Contract for Public Works

Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli arttdall’art. 141 29 del Capitolato Generale e 143 dall’art. 114 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 30.000,00 (Euro cinquantamilatrentamila) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 7 del RegolamentoCapitolato Generale (13). L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (2314) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo novantesimo giorno (2415) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (2516). Si richiamano gli artt. 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, l’art. 133 30 del Codice degli Appalti Capitolato Generale dell’Appalto e gli artt. 124 102 e 142 116 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 9.3. del presente Capitolato. Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 (per altro coerente con l’art. 19, comma 10, della Legge n. 109/94, come recepita in sede regionale) che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contributiva contri-butiva e retributiva del (23) La fideiussione a garanzia del pagamento rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivonormativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 ....300.000,00..... (Euro cinquantamila......trecentomila/00....) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (2321) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo giorno (2422) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (2523). Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 del presente Capitolato. Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che così stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contributiva contri-butiva e retributiva del (23) La fideiussione a garanzia del pagamento rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivonormativa vigente.

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Lavori in generale. In conformità a quanto disposto dagli artt. 141 e 143 del Regolamento, all’Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori raggiungerà l’importo di € 50.000,00 70.000,00 (Euro cinquantamilas e t t a n t a mila) al netto del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all’art. 4 del Regolamento. L’importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 90 giorni, potrà essere derogato. Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto, qualunque ne sia l’ammontare netto, sarà emesso contestualmente all’ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto. La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fideiussoria (2316) e previa attestazione, da parte dell’Appaltatore, del regolare adempimento degli obblighi contributivi ed assicurativi (anche da parte dei subappaltatori), non oltre il noventesimo novantesimo giorno (2417) dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione). Detto pagamento non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice Civile (2518). Si richiamano l’art. 133 del Codice degli Appalti e gli artt. 124 e 142 del Regolamento. Si richiama altresì la Determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx Vigilanza sui LL.PP. 26 luglio 2000, n. 37, ed il punto 15 del presente Capitolato. Si richiama infine l’art. 118, comma 6, del Codice degli Appalti, come modificato dal D.Leg.vo n. 113/07 che così cosI stabilisce: “Ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori e dello Stato finale, l’Appaltatore e suo tramite (in caso di subappalto) i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti”. Il DURC attesta la regolarità contributiva contri-butiva e retributiva del (23) La fideiussione a garanzia del pagamento rapporto di lavoro, preclude in assenza o se di esito negativo ogni forma di pagamento, ma non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatori e per l’Appaltatore ai sensi della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 104 del Regolamento. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivonormativa vigente.

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Samples: Construction Contract