Common use of LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME) Clause in Contracts

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). E’ consentita al personale già in servizio con rapporto a tempo pieno, la possibilità di una prestazione lavorativa a tempo parziale, avente un minimo del 50% dell’orario di lavoro settimanale. Tale possibilità, è subordinata ad un’espressa richiesta scritta da parte dell’operatore/operatrice e ad una delibera della Segreteria che terrà conto delle esigenze organizzative e quindi della funzionalità degli uffici, salvo i casi in cui vi sia uno specifico obbligo di legge e dando la priorità ai lavoratori che assistono coniugi, conviventi per unioni civili, figli o genitori con patologie oncologiche e degenerative e ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici o con figlio convivente diversamente abile. Il rapporto a tempo parziale è regolamentato nel modo che segue : • il passaggio del rapporto di lavoro con orario pieno a quello ridotto e viceversa, non costituisce novazione del rapporto stesso che, sarà pertanto considerato come unico e continuativo; • l’entità dell’orario settimanale ridotto e la sua distribuzione giornaliera, compresa l’ipotesi di part-time verticale con orario distribuito solo in alcuni giorni della settimana o mesi dell’anno – sempre nei limiti di un minimo del 50% del normale orario di lavoro settimanale - saranno definiti di comune accordo scritto tra gli operatori/operatrici interessati e la Struttura e dovranno comunque garantire a quest’ultima un’ottimale utilizzazione della prestazione lavorativa resa; • all’operatore/operatrice con rapporto di lavoro a tempo parziale viene corrisposta la retribuzione stabilita dal Regolamento per i rapporti a tempo pieno a parità di inquadramento e di anzianità, con riduzione della stessa in misura direttamente proporzionata al minor numero di ore prestate rispetto a quelle costituenti l’orario normale; • il rapporto a tempo parziale è per il resto regolato dalle disposizioni poste dal Regolamento per gli operatori/operatrici a tempo pieno, salve le esclusioni ivi specificate e ferme le deroghe qui di seguito precisate; le ore di lavoro supplementare non potranno superare il 25 % dell’orario di lavoro concordato e saranno retribuite con una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria globale di fatto. Il lavoratore/lavoratrice può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare per comprovate gravi ragioni di salute del medesimo, dei familiari, dei conviventi o di cura dei figli fino a 13 anni, oppure in presenza di ragioni di studio o di formazione.

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Samples: www.fistelveneto.cisl.it, www.cislpiemonte.it, www.cislscuola.it

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). E’ consentita al personale già in servizio con rapporto a tempo pienoLe parti, la possibilità di una prestazione lavorativa a tempo parziale, avente un minimo del 50% dell’orario di lavoro settimanale. Tale possibilità, è subordinata ad un’espressa richiesta scritta da parte dell’operatore/operatrice e ad una delibera della Segreteria ritenendo che terrà conto delle esigenze organizzative e quindi della funzionalità degli uffici, salvo i casi in cui vi sia uno specifico obbligo di legge e dando la priorità ai lavoratori che assistono coniugi, conviventi per unioni civili, figli o genitori con patologie oncologiche e degenerative e ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici o con figlio convivente diversamente abile. Il rapporto a tempo parziale è regolamentato nel modo che segue : • il passaggio del rapporto di lavoro con orario pieno a quello ridotto e viceversa, non costituisce novazione del rapporto stesso che, sarà pertanto considerato come unico e continuativo; • l’entità dell’orario settimanale ridotto e la sua distribuzione giornaliera, compresa l’ipotesi di part-time verticale con orario distribuito solo in alcuni giorni della settimana o mesi dell’anno – sempre nei limiti di un minimo del 50% del normale orario di lavoro settimanale - saranno definiti di comune accordo scritto tra gli operatori/operatrici interessati e la Struttura e dovranno comunque garantire a quest’ultima un’ottimale utilizzazione della prestazione lavorativa resa; • all’operatore/operatrice con rapporto di lavoro a tempo parziale viene corrisposta possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e venire incontro alle esigenze di flessibilità del settore, nell’intento di garantire a detti lavoratori un equo regime lavorativo, concordando quanto segue. Per lavoro a tempo parziale, in applicazione a quanto previsto dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni (Allegato M), si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto (35 ore settimanali). Il rapporto di lavoro part-time sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio, può essere di tipo: - orizzontale: quando la retribuzione stabilita dal Regolamento prestazione ridotta si svolge per tutti i rapporti giorni della settimana lavorativa; - verticale: quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo in alcuni giorni predeterminati della settimana o del mese o dell’anno; - ciclico: quando la prestazione si svolge per alcuni mesi dell’anno che si alternano a parità mesi di inquadramento non lavoro in azienda. L’instaurazione del rapporto di lavoro part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno precisati l’orario di lavoro – con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno – e di anzianità, con riduzione della stessa in misura direttamente proporzionata al minor numero di ore prestate rispetto a quelle costituenti l’orario normale; • gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno. Copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni all’Ispettorato Provinciale del Lavoro. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale è e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti le quali possono stabilire le condizioni per il resto regolato dalle disposizioni poste dal Regolamento ripristino del rapporto originario. In conformità a quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo n. 61/2000 l’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. La retribuzione e tutti gli operatori/operatrici istituti del presente contratto saranno proporzionati all’orario concordato, con riferimento contrattuale ai lavoratori a tempo pieno. È consentito con il consenso del lavoratore formalizzato con atto scritto, salve le esclusioni ivi specificate il mutamento delle modalità temporali della prestazione lavorativa originariamente concordata per un periodo non superiore a tre mesi l’anno. La variazione delle modalità della prestazione deve essere preannunciata con un preavviso di almeno 10 giorni e ferme le deroghe qui comporta, per il periodo in cui la variazione stessa viene attuata, una maggiorazione dello stipendio o del salario del 10%. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore dei quotidiani, previa comunicazione alle RSU, la prestazione di seguito precisate; le lavoro supplementare – richiesta ed accettata dal lavoratore – rispetto all’orario di lavoro concordato è consentita anche in caso di rapporti a termine per la misura massima annua del 20% dell’orario annuo concordato. Le ore di lavoro supplementare non potranno superare il 25 % nei limiti dell’orario di lavoro concordato e saranno retribuite normale contrattuale dei lavoratori a tempo pieno sono retribuite, a decorrere dal 1° ottobre 2003, con una la maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria globale di fatto. Il lavoratore/lavoratrice può rifiutare lo svolgimento 20% dello stipendio o del lavoro supplementare per comprovate gravi ragioni di salute del medesimo, dei familiari, dei conviventi salario comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di cura dei figli fino a 13 anni, oppure in presenza di ragioni di studio o di formazionelegge.

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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). E’ consentita al personale già in servizio con rapporto a tempo pieno, la possibilità di una prestazione lavorativa a tempo parziale, avente un minimo del 50% dell’orario di lavoro settimanale. Tale possibilità, è subordinata ad un’espressa richiesta scritta da parte dell’operatore/operatrice e ad una delibera della Segreteria che terrà conto delle esigenze organizzative e quindi della funzionalità degli uffici, salvo i casi in cui vi sia uno specifico obbligo di legge e dando la priorità ai lavoratori che assistono coniugi, conviventi per unioni civili, figli o genitori con patologie oncologiche e degenerative e ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici o con figlio convivente diversamente abile. Il rapporto a tempo parziale è regolamentato nel modo che segue segue: • il passaggio del rapporto di lavoro con orario pieno a quello ridotto e viceversa, non costituisce novazione del rapporto stesso che, sarà pertanto considerato come unico e continuativo; • l’entità dell’orario settimanale ridotto e la sua distribuzione giornaliera, compresa l’ipotesi di part-time verticale con orario distribuito solo in alcuni giorni della settimana o mesi dell’anno – sempre nei limiti di un minimo del 50% del normale orario di lavoro settimanale - saranno definiti di comune accordo scritto tra gli operatori/operatrici interessati e la Struttura e dovranno comunque garantire a quest’ultima un’ottimale utilizzazione della prestazione lavorativa resa; • all’operatore/operatrice con rapporto di lavoro a tempo parziale viene corrisposta la retribuzione stabilita dal Regolamento per i rapporti a tempo pieno a parità di inquadramento e di anzianità, con riduzione della stessa in misura direttamente proporzionata al minor numero di ore prestate rispetto a quelle costituenti l’orario normale; • il rapporto a tempo parziale è per il resto regolato dalle disposizioni poste dal Regolamento per gli operatori/operatrici a tempo pieno, salve le esclusioni ivi specificate e ferme le deroghe qui di seguito precisate; le ore di lavoro supplementare non potranno superare il 25 % dell’orario di lavoro concordato e saranno retribuite con una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria globale di fatto. Il lavoratore/lavoratrice può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare per comprovate gravi ragioni di salute del medesimo, dei familiari, dei conviventi o di cura dei figli fino a 13 anni, oppure in presenza di ragioni di studio o di formazione.

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Samples: Accordo Di Collaborazione Gratuita Volontaria

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). E’ consentita al personale già in servizio con rapporto a tempo pieno, la possibilità di una prestazione lavorativa a tempo parziale, avente un minimo del 50% dell’orario di lavoro settimanale. Tale possibilità, possibilità è subordinata ad un’espressa richiesta scritta da parte dell’operatore/operatrice e ad una delibera della Segreteria che terrà conto delle esigenze organizzative e quindi della funzionalità degli uffici, salvo i casi in cui vi sia uno specifico obbligo di legge e dando la priorità ai lavoratori che assistono coniugi, conviventi per unioni civili, figli o genitori con patologie oncologiche e degenerative e ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici o con figlio convivente diversamente abile. Il rapporto a tempo parziale è regolamentato nel modo che segue : • il passaggio del rapporto di lavoro con orario pieno a quello ridotto e viceversa, non costituisce novazione del rapporto stesso che, sarà pertanto considerato come unico e continuativo; • l’entità dell’orario settimanale ridotto e la sua distribuzione giornaliera, compresa l’ipotesi di part-time verticale con orario distribuito solo in alcuni giorni della settimana o mesi dell’anno – sempre nei limiti di un minimo del 50% del normale orario di lavoro settimanale - saranno definiti di comune accordo scritto tra gli operatori/operatrici interessati e la Struttura e dovranno comunque garantire a quest’ultima un’ottimale utilizzazione della prestazione lavorativa resa; • all’operatore/operatrice con rapporto di lavoro a tempo parziale viene corrisposta la retribuzione stabilita dal Regolamento per i rapporti a tempo pieno a parità di inquadramento e di anzianità, con riduzione della stessa in misura direttamente proporzionata al minor numero di ore prestate rispetto a quelle costituenti l’orario normale; • il rapporto a tempo parziale è per il resto regolato dalle disposizioni poste dal Regolamento per gli operatori/operatrici a tempo pieno, salve le esclusioni ivi specificate e ferme le deroghe qui di seguito precisate; le ore di lavoro supplementare non potranno superare il 25 % dell’orario di lavoro concordato e saranno retribuite con una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria globale di fatto. Il lavoratore/lavoratrice può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare per comprovate gravi ragioni di salute del medesimo, dei familiari, dei conviventi o di cura dei figli fino a 13 anni, oppure in presenza di ragioni di studio o di formazione.

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Samples: www.filcacisl.it

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). E’ consentita al personale già in servizio con rapporto a tempo pieno, la possibilità di una prestazione lavorativa a tempo parziale, avente un minimo del 50% dell’orario di lavoro settimanale. Tale possibilità, è subordinata ad un’espressa richiesta scritta da parte dell’operatore/operatrice e ad una delibera della Segreteria che terrà conto delle esigenze organizzative e quindi della funzionalità degli uffici, salvo i casi in cui vi sia uno specifico obbligo di legge e dando la priorità ai lavoratori che assistono coniugi, conviventi per unioni civili, figli o genitori con patologie oncologiche e degenerative e ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici o con figlio convivente diversamente abile. Il rapporto a tempo parziale è regolamentato nel modo che segue segue: • il  Il passaggio del rapporto di lavoro con orario pieno a quello ridotto e viceversa, non costituisce novazione del rapporto stesso che, sarà pertanto considerato come unico e continuativo; • l’entità  L’entità dell’orario settimanale ridotto e la sua distribuzione giornaliera, compresa l’ipotesi di part-time verticale con orario distribuito solo in alcuni giorni della settimana o mesi dell’anno – sempre nei limiti di un minimo del 50% del normale orario di lavoro settimanale - saranno definiti di comune accordo scritto tra gli operatori/operatrici interessati e la Struttura e dovranno comunque garantire a quest’ultima un’ottimale utilizzazione della prestazione lavorativa resa; • all’operatore All’operatore/operatrice con rapporto di lavoro a tempo parziale viene corrisposta la retribuzione stabilita dal Regolamento per i rapporti a tempo pieno a parità di inquadramento e di anzianità, con riduzione della stessa in misura direttamente proporzionata al minor numero di ore prestate rispetto a quelle costituenti l’orario normale; • il  Il rapporto a tempo parziale è per il resto regolato dalle disposizioni poste dal Regolamento per gli operatori/operatrici a tempo pieno, salve le esclusioni ivi specificate e ferme le deroghe qui di seguito precisate; le  Le ore di lavoro supplementare non potranno superare il 25 % dell’orario di lavoro a tempo parziale concordato e saranno retribuite con una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria globale di fatto. Il lavoratoreL'operatore/lavoratrice operatrice può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare per comprovate gravi ragioni di salute del medesimo/a, dei familiari, dei conviventi o di cura dei figli fino a 13 anni, oppure in presenza di ragioni di studio o di formazione.

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Samples: www.cisldeilaghi.it

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). E’ consentita al personale già in servizio con rapporto a tempo pieno, la possibilità di una prestazione lavorativa a tempo parziale, avente un minimo del 50% dell’orario di lavoro settimanale. Tale possibilità, possibilità è subordinata ad un’espressa richiesta scritta da parte dell’operatore/operatrice e ad una delibera della Segreteria che terrà conto delle esigenze organizzative e quindi della funzionalità degli uffici, salvo i casi in cui vi sia uno specifico obbligo di legge e dando la priorità ai lavoratori che assistono coniugi, conviventi per unioni civili, figli o genitori con patologie oncologiche e degenerative e ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici o con figlio convivente diversamente abile. Il rapporto a tempo parziale è regolamentato nel modo che segue : il passaggio del rapporto di lavoro con orario pieno a quello ridotto e viceversa, non costituisce novazione del rapporto stesso che, sarà pertanto considerato come unico e continuativo; l’entità dell’orario settimanale ridotto e la sua distribuzione giornaliera, compresa l’ipotesi di part-time verticale con orario distribuito solo in alcuni giorni della settimana o mesi dell’anno – sempre nei limiti di un minimo del 50% del normale orario di lavoro settimanale - saranno definiti di comune accordo scritto tra gli operatori/operatrici interessati e la Struttura e dovranno comunque garantire a quest’ultima un’ottimale utilizzazione della prestazione lavorativa resa; all’operatore/operatrice con rapporto di lavoro a tempo parziale viene corrisposta la retribuzione stabilita dal Regolamento per i rapporti a tempo pieno a parità di inquadramento e di anzianità, con riduzione della stessa in misura direttamente proporzionata al minor numero di ore prestate rispetto a quelle costituenti l’orario normale; il rapporto a tempo parziale è per il resto regolato dalle disposizioni poste dal Regolamento per gli operatori/operatrici a tempo pieno, salve le esclusioni ivi specificate e ferme le deroghe qui di seguito precisate; le ore di lavoro supplementare non potranno superare il 25 % dell’orario di lavoro concordato e saranno retribuite con una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria globale di fatto. Il lavoratore/lavoratrice può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare per comprovate gravi ragioni di salute del medesimo, dei familiari, dei conviventi o di cura dei figli fino a 13 anni, oppure in presenza di ragioni di studio o di formazione.

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Samples: www.filcacisl.it

LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART-TIME). E’ consentita E’consentita al personale già in servizio con rapporto a tempo pieno, la possibilità di una prestazione lavorativa a tempo parziale, avente un minimo del 50% dell’orario di lavoro settimanale. Tale possibilità, è subordinata ad un’espressa richiesta scritta da parte dell’operatore/operatrice e ad una delibera della Segreteria che terrà conto delle esigenze organizzative e quindi della funzionalità degli uffici, salvo i casi in cui vi sia uno specifico obbligo di legge e dando la priorità ai lavoratori che assistono coniugi, conviventi per unioni civili, figli o genitori con patologie oncologiche e degenerative e ai lavoratori con figlio convivente di età non superiore ai tredici o con figlio convivente diversamente abile. Il rapporto a tempo parziale è regolamentato nel modo che segue segue: • il passaggio del rapporto di lavoro con orario pieno a quello ridotto e viceversa, non costituisce novazione del rapporto stesso che, sarà pertanto considerato come unico e continuativo; • l’entità dell’orario settimanale ridotto e la sua distribuzione giornaliera, compresa l’ipotesi di part-time part -time verticale con orario distribuito solo in alcuni giorni della settimana o mesi dell’anno – sempre nei limiti di un minimo del 50% del normale orario di lavoro settimanale - saranno definiti di comune accordo scritto tra gli operatori/operatrici interessati e la Struttura e dovranno comunque garantire a quest’ultima un’ottimale utilizzazione della prestazione lavorativa resa; • all’operatore/all ’o peratore/ operatrice con rapporto di lavoro a tempo parziale viene corrisposta la retribuzione stabilita dal Regolamento per i rapporti a tempo pieno a parità di inquadramento e di anzianità, con riduzione della stessa in misura direttamente proporzionata al minor numero di ore prestate rispetto a quelle costituenti l’orario normale; • il rapporto a tempo parziale è per il resto regolato dalle disposizioni poste dal Regolamento per gli operatori/operatrici a tempo pieno, salve le esclusioni ivi specificate e ferme le deroghe qui di seguito precisate; le ore di lavoro supplementare non potranno superare il 25 % dell’orario di lavoro concordato e saranno retribuite con una maggiorazione del 30 per cento della retribuzione oraria globale di 18 fatto. Il lavoratore/lavoratrice può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare per comprovate gravi ragioni di salute del medesimo, dei familiari, dei conviventi o di cura dei figli fino a 13 anni, oppure in presenza di ragioni di studio o di formazione.

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