Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento di parte dell’attività lavorativa all’interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telema- tici messi a disposizione dall’azienda. liazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività lavorativa. La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti e potrà partecipare all’attività sindacale. L’adozione del modello del lavoro agile sarà oggetto di esame congiunto con le R.S.U. a livello aziendale. Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento svolgimento di parte dell’attività lavorativa all’interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, ,attraverso il supporto di strumenti telema- tici telematici messi a disposizione dall’azienda. liazione Il lavoro agile ha l’obiettivo di incrementare la produttività aziendale, favorire la concilia- zione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà assol- verà alle proprie mansioni con diligenza, diligenza attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato in- dividuato dallo stesso per svolgere l’attività lavorativa. La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro in“lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore lavo- ratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivodirettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro lavoro né ha alcun effetto sull’inquadramentosul- l’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratorelavo- ratore, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di “lavoro di“lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale. L’adozione del modello del lavoro agile sarà è oggetto di esame congiunto con le R.S.U. a livello aziendaleaziendale con i soggetti sindacali competenti individuati dall’art. 1 del presente CCNL. Per quanto non regolato dal presente contratto articolo si fa riferimento alla disciplina del telela- voro prevista dal presente contratto, in quanto compatibile, ed alle norme legali vigenti in materia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile agile/ Smart Working consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento svolgimento di parte dell’attività dell'attività lavorativa all’interno al di fuori dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telema- tici messi a disposizione dall’azienda. liazione anche telematici, nel rispetto reciproco delle obbligazioni derivanti dal contratto e dalla legge Il lavoro agile ha quale obiettivo incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che dipendente assolverà alle proprie mansioni con diligenza, diligenza attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda dall'Azienda per l’esecuzione l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o e/o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività l'attività lavorativa. La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di “"lavoro agile” " conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti esistenti e potrà partecipare all’attività all'attività sindacale. L’adozione Le Parti, preso atto della normativa di legge (legge n. 81 del modello 2017), valuteranno l'opportunità di definire ulteriormente la materia nell'ambito del lavoro agile sarà oggetto C.C.N.L. Al fine di esame congiunto realizzare una piena utilizzazione degli impianti, in sede aziendale, dopo un confronto preventivo con le R.S.U. la RSU, potranno essere attuate articolazioni d’orario atte a livello aziendale. Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materiasaldare i tre turni e quindi a coprire l’arco delle 24 ore per l’intero orario settimanale dello stabilimento o dei singoli reparti interessati.
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Samples: Ipotesi Di Accordo CCNL Grafici Editori, Ipotesi Di Accordo CCNL Grafici Editori
Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento di parte dell’attività lavorativa all’interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telema- tici telematici messi a disposizione dall’azienda. Il lavoro agile ha l’obiettivo di incrementare la produttività aziendale, favorire la conci- liazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza, diligenza attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda dall’azienda per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività lavorativa. La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti e potrà partecipare all’attività sindacale. L’adozione del modello del lavoro agile sarà La materia potrà essere oggetto di esame congiunto accordo con le R.S.U. a livello aziendale. Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
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Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento svolgimento di parte dell’attività dell'attività lavorativa all’interno all'interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNLc.c.n.l., attraverso il supporto di strumenti telema- tici telematici messi a disposizione dall’aziendadall'azienda. liazione Il lavoro agile ha l'obiettivo di incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza, diligenza attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda dall'azienda per l’esecuzione l'esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o e/o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta l'assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività l'attività lavorativa. La prestazione dell’attività dell'attività lavorativa in “"lavoro agile” " non incide sull’inserimento sull'inserimento del lavoratore nell’organizzazione nell'organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivodirettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda dell'azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro lavoro né ha alcun effetto sull’inquadramentosull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNLc.c.n.l. Il dipendente in regime di “"lavoro agile” " conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti esistenti e potrà partecipare all’attività all'attività sindacale. L’adozione L'adozione del modello del lavoro agile sarà è oggetto di esame congiunto con le R.S.U. a livello aziendale. Per quanto non regolato dal presente contratto articolo si fa riferimento alla disciplina del telelavoro prevista dal presente contratto, in quanto compatibile, ed alle norme legali vigenti in materia.
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Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento di parte dell’attività dell‟attività lavorativa all’interno all‟interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario dell‟orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telema- tici messi a disposizione dall’aziendadall‟azienda. liazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza, attenendosi all’osservanza all‟osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda dall‟Azienda per l’esecuzione l‟esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta l‟assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività l‟attività lavorativa. La prestazione dell’attività dell‟attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull’inserimento sull‟inserimento del lavoratore nell’organizzazione nell‟organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda dell‟azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro né ha alcun effetto sull’inquadramentosull‟inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti e potrà partecipare all’attività all‟attività sindacale. L’adozione L‟adozione del modello del lavoro agile sarà oggetto di esame congiunto con le R.S.U. a livello aziendale. Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
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Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento svolgimento di parte dell’attività lavorativa all’interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telema- tici telematici messi a disposizione dall’azienda. liazione Il lavoro agile ha l’obiettivo incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza, diligenza attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività lavorativa. La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivodirettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro lavoro né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale. L’adozione del modello del lavoro agile sarà è oggetto di esame congiunto con le R.S.U. a livello aziendale. Per quanto non regolato dal presente contratto articolo si fa riferimento alla disciplina del telelavoro prevista dal presente contratto, in quanto compatibile, ed alle norme legali vigenti in materia.
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Lavoro Agile (Smart Working). Il Le parti convengono sulla opportunità di promuovere il lavoro agile consiste in una prestazione quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento allo scopo di parte dell’attività lavorativa all’interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero incrementarne la produttività e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, attraverso il supporto di strumenti telema- tici messi a disposizione dall’azienda. liazione agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La definizione della materia del lavoro agile, vale a dire la prestazione di lavoro subordinato che si esegue in parte all'interno dei locali aziendali e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il in parte all'esterno, con o senza utilizzo di strumenti tecnologici e senza postazione fissa durante i periodi di lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e svolti all'esterno dei doveri del lavoratorelocali aziendali, che assolverà alle proprie mansioni con diligenzaviene demandata alla contrattazione collettiva aziendale, attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o necessaria cautela, anche al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali introdurre ulteriori previsioni per agevolare i lavoratori e nel rispetto tassativo della idoneità le imprese che intendono utilizzare questa modalità flessibile di prestazione del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività lavorativalavoro. Resta inteso che il lavoro agile sarà attuato su base volontaria. Le parti a livello aziendale potranno definire eventuali criteri che determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro agile. La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro né ha alcun effetto sull’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti e potrà partecipare all’attività sindacale. L’adozione del modello valutazione circa la sussistenza delle condizioni necessarie per la concessione del lavoro agile è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile avrà diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. L'accordo tra le parti disciplinerà l'esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, le modalità di utilizzo e di conservazione degli strumenti tecnologici, le misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore nonché le misure relative alla tutela della salute e della sicurezza. Dichiarazione a verbale Le parti, nelle more dell'approvazione del DDL presentato al Consiglio dei ministri il 28 gennaio 2016, si danno reciprocamente atto che la materia sarà oggetto di esame congiunto con le R.S.U. a livello aziendalenuova negoziazione dopo l'entrata in vigore della legge in corso di approvazione.". Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti in materiaL'art. 19-quater è introdotto nel c.c.n.l. come segue: "Art. 19 quater (Collaborazioni) Recepimento del verbale di accordo del 28 dicembre 2015 nel quale andranno declinati i diritti sindacali.". L'art. 20-bis è modificato come segue:
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Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento svolgimento di parte dell’attività dell'attività lavorativa all’interno all'interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNLC.C.N.L., attraverso il supporto di strumenti telema- tici telematici messi a disposizione dall’aziendadall'azienda. liazione Il lavoro agile ha l’obiettivo incrementare la produttività aziendale, favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà alle proprie mansioni con diligenza, diligenza attenendosi all’osservanza all'osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda dall'Azienda per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o e/o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato dallo stesso per svolgere l’attività lavorativa. La prestazione dell’attività dell'attività lavorativa in “lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione nell'organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivodirettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né dell'azienda ne sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinatosubordinate; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro lavoro né ha alcun effetto sull’inquadramentosull'inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratore, ai sensi del presente CCNL. C.C.N.L.. Il dipendente in regime di “lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti esistenti e potrà partecipare all’attività all'attività sindacale. L’adozione L'adozione del modello del lavoro agile sarà è oggetto di esame congiunto con le R.S.U. a livello aziendale. Per quanto non regolato dal presente contratto articolo si fa riferimento alla disciplina del telelavoro prevista dal presente contratto, in quanto compatibile, ed alle norme legali vigenti in materia.
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Samples: www.ecolanspa.it
Lavoro Agile (Smart Working). Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che prevede lo svol- gimento svolgimento di parte dell’attività lavorativa all’interno dei locali aziendali ed in parte al di fuori degli stessi, entro i limiti di durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dal presente CCNL, ,attraverso il supporto di strumenti telema- tici telematici messi a disposizione dall’azienda. liazione Il lavoro agile ha l’obiettivo di incrementare la produttività aziendale, favorire la concilia- zione dei tempi di vita e di lavoro e facilitare una maggiore sostenibilità ambientale. Il lavoro agile non comporta modifica degli obblighi e dei doveri del lavoratore, che assolverà assol- verà alle proprie mansioni con diligenza, diligenza attenendosi all’osservanza delle norme legali e contrattuali (nazionali ed aziendali) e alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro, adottando ogni prescritta e /o necessaria cautela, al fine di assicurare l’assoluta segretezza delle informazioni aziendali e nel rispetto tassativo della idoneità del luogo individuato in- dividuato dallo stesso per svolgere l’attività lavorativa. La prestazione dell’attività lavorativa in “lavoro in“lavoro agile” non incide sull’inserimento del lavoratore lavo- ratore nell’organizzazione aziendale e sul relativo assoggettamento al potere di- rettivodirettivo, di controllo e disciplinare dell’azienda né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato; non comporta nessuna modifica della sede di la- voro lavoro né ha alcun effetto sull’inquadramentosul- l’inquadramento, sul livello retributivo e sulle possibilità di crescita professionale del lavoratorelavo- ratore, ai sensi del presente CCNL. Il dipendente in regime di “lavoro di“lavoro agile” conserva integralmente i diritti sindacali esi- stenti esistenti e potrà partecipare all’attività sindacale. L’adozione del modello del lavoro agile sarà è oggetto di esame congiunto con le R.S.U. a livello aziendaleaziendale con i soggetti sindacali competenti individuati dall’art. 1 del presente CCNL. Per quanto non regolato dal presente contratto articolo si fa riferimento alla disciplina del telelavoro prevista dal presente contratto, in quanto compatibile, ed alle norme legali vigenti in materia.
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Samples: Contratto Collettivo