Lavoro notturno. 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore. 2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti. 3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore. 4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni. 5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 comma 3 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo). 6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003. 7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Lavoro notturno. 1. Svolgono Le imprese che intendano introdurre il lavoro notturno, inteso come tale quello prestato tra le 22 e le 6, effettuano una consultazione preventiva con la RSU o, se non costituita, le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, per il tramite dell’associazione imprenditoriale cui aderiscono o conferiscono mandato, come stabilito dal DLgs 8 aprile 2003 n. 66, in ordine alla periodicità e alle modalità di esecuzione del lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 oresvolto in maniera continuativa e alle ragioni tecniche e produttive inerenti l’organizzazione del lavoro in azienda.
2. Eventuali casi Nessuna procedura deve essere attivata per le imprese che già svolgono la loro attività con prestazioni continuative di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturnoAi sensi dell’art.12, alla tutela comma 2, DLgs n. 66 le imprese non sono tenute all’informativa annuale periodica ai servizi ispettivi della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione Direzione provinciale del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 oreterritorialmente competente.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni Le imprese, a propria cura e spese, procedono alla verifica dello stato di salute dei lavoratori che comportano l’inidoneità alla prestazione esplicano il lavoro notturno in maniera continuativa attraverso controlli preventivi e periodici, almeno biennali, per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche competenti ovvero del medico competente di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’artcui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs38 e segg. 26 novembre 1999, DLgs 30 aprile 2008 n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni81.
5. Al Si considera lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 comma 3 (Indennità di turnoqualsiasi lavoratore che svolga, di servizio nel periodo notturno e festivo).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia indicato al primo comma, almeno tre ore del suo tempo di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003giornaliero in modo normale, ovvero nel caso di lavoro a turni, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero ordinario, per un minimo di 80 giorni lavorativi nell’anno.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Lavoro notturno. 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’artdell’ art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 dall’art.86 comma 3 12 (Indennità per particolari condizioni di turno, di servizio notturno e festivolavoro).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Lavoro notturno. 1. Svolgono Le imprese che intendano introdurre il lavoro notturno, inteso come tale quello prestato tra le 22 e le 6, effettuano una consultazione preventiva con la RSU o, se non costituita, le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, per il tramite dell’associazione imprenditoriale cui aderiscono o conferiscono mandato, come stabilito dal DLgs 8 aprile 2003 n. 66, in ordine alla periodicità e alle modalità di esecuzione del lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 oresvolto in maniera continuativa e alle ragioni tecniche e produttive inerenti l’organizzazione del lavoro in azienda.
2. Eventuali casi Nessuna procedura deve essere attivata per le imprese che già svolgono la loro attività con prestazioni continuative di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturnoAi sensi dell’art. 12, alla tutela comma 2, D. lgs. n. 66 del 2003 le imprese non sono tenute all’informativa annuale periodica ai servizi ispettivi della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione Direzione provinciale del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 oreterritorialmente competente.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni Le imprese, a propria cura e spese, procedono alla verifica dello stato di salute dei lavoratori che comportano l’inidoneità alla prestazione esplicano il lavoro notturno in maniera continuativa attraverso controlli preventivi e periodici, almeno biennali, per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche competenti ovvero del medico competente di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’artcui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs38 e segg. 26 novembre 1999, D.lgs. 30 aprile 2008 n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni81.
5. Al Si considera lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 comma 3 (Indennità di turnoqualsiasi lavoratore che svolga, di servizio nel periodo notturno e festivo).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia indicato al primo comma, almeno tre ore del suo tempo di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003giornaliero in modo normale, ovvero nel caso di lavoro a turni, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero ordinario, per un minimo di 80 giorni lavorativi nell’anno.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Lavoro notturno. 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 … comma 3 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Lavoro notturno. 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 dall’art.86 comma 3 12 (Indennità per particolari condizioni di turno, di servizio notturno e festivolavoro).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Samples: CCNL Sanità Pubblica
Lavoro notturno. 1Il D.Lgs. Svolgono 66/2003, disciplina il lavoro notturno i lavoratori tenuti dall’art. 11 all’art. 15, riprendendo in larga misura il contenuto del D.Lgs. n. 532/1999. La norma contrattuale vigente, continua a considerare il lavoro notturno quello autorizzato e compiuto tra le ore 22.00 e le ore 06.00. Il lavoratore, per poter svolgere lavoro notturno deve essere ritenuto idoneo mediante accertamento ad operare su opera delle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente (D.Lgs.66/2003, art. 11, c.1). E’ cambiata la percentuale di maggiorazione destinata a compensare il lavoro notturno: al lavoratore notturno spetta la retribuzione individuale oraria maggiorata del 33%, sia per le prestazioni notturne svolte in turni avvicendati, che in turni non avvicendati. Il vigente CCNL, conformemente alle disposizioni legislative, prevede alcune limitazioni al lavoro notturno: è fatto divieto, ad esempio, di adibire al lavoro notturno le lavoratrici in gestazione dal momento in cui sia stato accertato lo stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, etc. (art. 19, pp. 13 e 14). Scompare l’obbligo di dotare il personale impegnato a copertura delle 24 ore.
2svolgere lavoro notturno, di apparecchi ricetrasmittenti. Eventuali casi Infine, per la definizione di adibizione “lavoratore notturno” e per le misure dirette a salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti adibiti al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 comma 3 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione richiamano le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il (D.Lgs. n. 66/2003, artt. 13 e 14).
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Samples: CCNL 22.5.2003
Lavoro notturno. 1. Svolgono L'orario di lavoro notturno degli apprendisti maggiorenni è regolato dagli artt. 11-15 del D.Lgs. n. 66/2003 e comunque la durata non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. L’art. 15, comma 1, L. n. 977/1967 vieta di adibire i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione minori al lavoro notturno, ai sensi dell’artdove con il termine “notte” si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 6, o tra le ore 23 e le ore 7. 2 comma 1 lettL’unica deroga è consentita, per gli adolescenti che abbiano compiuto i sedici anni, nel caso di forza maggiore che ostacola il funzionamento dell'azienda, purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi, non siano disponibili lavoratori adulti e siano concessi periodi equivalenti di riposo compensativo entro tre settimane. b)112 Interpello Ministero del lavoro 13 settembre 2006, punto 2 del D.Lgsn. 7209. 26 novembre 1999 113 Art. 18, L. n. 532977/1967. X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx 0 xxxxx 0000, sono individuati dalle Aziende ed Entix. 0; Cass.
3, Sez. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturnolav., alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme n. 9516/2003 e Cass. pen. 17/1/1986. In tal caso il datore di lavoro notturno, ai doveri deve dare immediata comunicazione alla Direzione provinciale del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacaliindicando i nominativi dei lavoratori, si applicano le disposizioni del D.Lgscondizioni costituenti la forza maggiore, le ore di lavoro114. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel Il caso in cui sopraggiungano condizioni l’apprendista venga comunque impiegato in lavori notturni «non costituisce elemento tale da escludere la configurabilità del rapporto di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione apprendistato e la sua trasformazione in normale rapporto di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurnisubordinato»115.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 comma 3 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Samples: Apprendistato
Lavoro notturno. 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al Le imprese che intendano introdurre il lavoro notturno, ai sensi dell’artinteso come tale quello prestato tra le 22 e le 6, effettuano una consultazione preventiva con la RSU o, se non costituita, le RSA delle XX.XX. 2 comma 1 lettstipulanti il presente contratto o, in mancanza, le XX.XX. b)medesime, punto 2 del per il tramite dell’associazione imprenditoriale cui aderiscono o conferiscono mandato, come stabilito dal D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 5328 aprile 2003 n.66, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3in ordine alla periodi- cità e alle modalità di esecuzione del lavoro notturno svolto in maniera continuativa e alle ragioni tecniche e produttive inerenti l’organizzazione del lavoro in azienda. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme Nessuna procedura deve essere attivata per le imprese che già svolgono la loro attività con prestazioni continuative di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6Ai sensi dell’art.12, comma 12, del D.Lgs. 26 novembre 1999n.66 le imprese non sono tenute all’informativa annuale perio- dica ai servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Le imprese, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 comma 3 (Indennità propria cura e spese, procedono alla verifica dello stato di turno, di servizio notturno e festivo).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di salute dei lavoratori che espli- xxxx il lavoro notturno ivi incluso in maniera continuativa attraverso controlli preventivi e periodici, almeno biennali, per il D.Lgstramite delle strutture sanitarie pubbliche competenti ovvero del medico competente di cui all’art. 38 e segg. del Dlgs 30 aprile 2008 n. 66/200381.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Lavoro notturno. 1. Svolgono Le imprese che intendano introdurre il lavoro notturno, inteso come tale quello prestato tra le 22 e le 6, effettuano una consultazione preventiva con la RSU o, se non costituita, le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le Organizzazioni Sindacali medesime, per il tramite dell’associazione imprenditoriale cui aderiscono o conferiscono mandato, come stabilito dal D.lgs. 8 aprile 2003 n. 66, in ordine alla periodicità e alle modalità di esecuzione del lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 oresvolto in maniera continuativa e alle ragioni tecniche e produttive inerenti l’organizzazione del lavoro in azienda.
2. Eventuali casi Nessuna procedura deve essere attivata per le imprese che già svolgono la loro attività con prestazioni continuative di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturnoAi sensi dell’art.12, alla tutela comma 2, D.lgs. n. 66 le imprese non sono tenute all’informativa annuale periodica ai servizi ispettivi della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione Direzione provinciale del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 oreterritorialmente competente.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni Le imprese, a propria cura e spese, procedono alla verifica dello stato di salute dei lavoratori che comportano l’inidoneità alla prestazione esplicano il lavoro notturno in maniera continuativa attraverso controlli preventivi e periodici, almeno biennali, per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche competenti ovvero del medico competente di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’artcui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs38 e segg. 26 novembre 1999, D.lgs. 30 aprile 2008 n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni81.
5. Al Si considera lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 comma 3 (Indennità di turnoqualsiasi lavoratore che svolga, di servizio nel periodo notturno e festivo).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia indicato al primo comma, almeno tre ore del suo tempo di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003giornaliero in modo normale, ovvero nel caso di lavoro a turni, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero ordinario, per un minimo di 80 giorni lavorativi nell’anno.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Lavoro notturno. 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgsd.lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed o Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’artdell’ art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 …….(indennità per particolari condizioni- comma 3 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo11).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Lavoro notturno. 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al Le imprese che intendano introdurre il lavoro notturno, ai inteso come tale quello prestato tra le ore 22.00 e le 6.00, effettuano una consultazione preventiva con la R.S.U. o, se non costituita, le R.S.A. delle XX.XX. stipulanti il presente contratto o, in mancanza, le XX.XX. medesime, per il tramite dell'Associazione imprenditoriale cui aderiscono o conferiscono mandato, come stabilito dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, in ordine alla periodicità e alle modalità di esecuzione del lavoro notturno svolto in maniera continuativa e alle ragioni tecniche e produttive inerenti l'organizzazione del lavoro in azienda. Nessuna procedura deve essere attivata per le imprese che già svolgono la loro attività con prestazioni continuative di lavoro notturno. Ai sensi dell’artdell'art. 2 12, comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 53266/2003 le imprese non sono tenute all'informativa annuale periodica ai servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Le imprese, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3a propria cura e spese, procedono alla verifica dello stato di salute dei lavoratori che esplicano il lavoro notturno in maniera continuativa attraverso controlli preventivi e periodici, almeno biennali, per il tramite delle strutture sanitarie pubbliche competenti ovvero del medico competente di cui agli artt. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni 38 e segg. del D.Lgs. 26 novembre 199930 aprile 2008, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore81.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 comma 3 (Indennità di turno, di servizio notturno e festivo).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Samples: Transportation & Logistics
Lavoro notturno. 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturnonottur- no, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione all’introduzio- ne di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto quan- to alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale salva- guardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione pre- stazione di lavoro notturno, accertata dal medico me- dico competente, si applicano le disposizioni dell’artdell’ art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione l’asse- gnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità in- dennità previste dall’art. 106 dall’art.86 comma 3 12 (Indennità Inden- nità per particolari condizioni di turno, di servizio notturno e festivolavoro).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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Lavoro notturno. 1. Svolgono lavoro notturno i lavoratori tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Eventuali casi di adibizione al lavoro notturno, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. b), punto 2 del D.Lgs. 26 novembre 1999 n. 532, sono individuati dalle Aziende ed o Enti.
3. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. In quanto alla durata della prestazione rimane salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
4. Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, si applicano le disposizioni dell’artdell’ art. 6, comma 1, del D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532. E’ garantita al lavoratore l’assegnazione ad altro lavoro o a lavori diurni.
5. Al lavoratore notturno sono corrisposte le indennità previste dall’art. 106 dall’art.85 comma 3 11 (Indennità per particolari condizioni di turno, di servizio notturno e festivolavoro).
6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di lavoro notturno ivi incluso il D.Lgs. n. 66/2003.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 30 (Lavoro notturno) del CCNL del 21 maggio 2018
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