Common use of Le Relazioni Sindacali Clause in Contracts

Le Relazioni Sindacali. La modifica dell’art.2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotta dall’art. 1 della legge 4 marzo 2009, n.15 ha costituito un pesante e grave attacco alla contrattazione nei settori pubblici ed una inaccettabile ingerenza della politica nella gestione delle pubbliche amministrazioni. Attraverso la rilegificazione del rapporto di lavoro e la contemporanea riduzione degli ambiti normativi riservati alla contrattazione, sia nazionale che integrativa, si è rinnegato, peraltro, uno degli obiettivi enunciati in quella stessa legge delega: la progressiva convergenza degli assetti regolativi del rapporto di lavoro pubblico a quello privato, azzerando più di tre lustri di elaborazione normativa e contrattuale. Ciò che oltre a mortificare la contrattazione, ha rappresentato e rappresenta una forte limitazione all’autonomia negoziale degli Enti e delle Amministrazioni, ingenerando un clima conflittuale tra i Lavoratori pubblici e tra questi e la classe dirigente. Le novità apportate alla disciplina sopra richiamata, dal recentissimo decreto legislativo, recante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 165/01, rappresentano, peraltro, solo un timido passo in avanti, rispetto all’auspicato ripristino della centralità della contrattazione e del contratto, quale fonte regolatrice primaria del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. In tal senso, nel confermare, l’ineludibile e fondamentale ruolo della contrattazione, nazionale ed integrativa, soprattutto nell’intento di accompagnare e sostenere, con percorsi condivisi, i numerosi processi di trasformazione in atto in numerose Amministrazioni pubbliche, si reputano necessari ulteriori interventi, anche in sede legislativa, che restituiscano il giusto valore alla sede contrattuale. Al fine di consentire la piena libertà dell’azione sindacale, si propone, inoltre, che il CCNL ammetta comunque alla contrattazione integrativa, di qualunque livello, le organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto anche se non firmatarie del CCNL.

Appears in 2 contracts

Samples: CCNL 2019 2021, Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Le Relazioni Sindacali. La modifica dell’art.2 Il Titolo II del Decreto legislativo 30 marzo 2001contratto individua gli obiettivi e gli strumenti del sistema delle relazioni sindacali introducendo una serie di disposizioni tendenti a rendere inequivocabile il quadro dei diversi modelli relazionali. L’art. 3, n.165comma 3, introdotta statuisce che le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva a livello regionale che si svolge tra l’ARAN Sicilia e le XX.XX., secondo quanto disposto dall’art. 1 27 della legge l.r. 10/2000; b) contrattazione collettiva regionale integrativa che si svolge presso l’ARAN Sicilia per la regolamentazione di specifiche materie aventi refluenza per la Regione Siciliana, individuate dall’art. 4 marzo 2009e previa formulazione degli indirizzi da parte del governo; c) contrattazione collettiva decentrata integrativa nelle materie e con le modalità indicate dal contratto (art.5) che si svolge presso gli Enti e le strutture di livello dirigenziale generale, n.15 ha costituito un pesante gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e grave attacco gli Uffici speciali; d) partecipazione sindacale che si articola negli istituti dell’informazione (art.9), concertazione (art.10) e consultazione (art.11) e può attuarsi anche con la costituzione di comitati paritetici; e) interpretazione autentica dei contratti, finalizzata all’eliminazione dei conflitti. L’art. 4 disciplina la contrattazione collettiva regionale integrativa per la Regione Siciliana presso l’ARAN Sicilia elencando le materie che ne formano oggetto. Particolare rilevanza assume la disposizione in base alla quale decorsi infruttuosamente trenta giorni dall’inizio delle trattative le XX.XX. e l’Amministrazione regionale riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di decisione. La contrattazione nei settori pubblici ed una inaccettabile ingerenza della politica nella gestione delle pubbliche amministrazioni. Attraverso la rilegificazione del rapporto di lavoro e la contemporanea riduzione degli ambiti normativi riservati alla contrattazionecollettiva decentrata integrativa ex art.5, sia nazionale che integrativaper le materie ivi elencate, si è rinnegato, peraltro, uno degli obiettivi enunciati in quella stessa legge delega: la progressiva convergenza degli assetti regolativi del rapporto di lavoro pubblico a quello privato, azzerando più di tre lustri di elaborazione normativa e contrattuale. Ciò che oltre a mortificare la contrattazione, ha rappresentato e rappresenta una forte limitazione all’autonomia negoziale degli svolge presso gli Enti e le strutture di livello dirigenziale generale, gli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e gli Uffici speciali. Come è espressamente previsto dall’art. 5, i contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con le norme del contratto collettivo regionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale e nei bilanci delle singole Amministrazioni, ingenerando un clima conflittuale tra i Lavoratori pubblici e tra questi e la classe dirigente. Le novità apportate alla disciplina sopra richiamata, dal recentissimo decreto legislativo, recante modifiche clausole difformi sono da considerarsi nulle ed integrazioni al d.lgsinefficaci. 165/01, rappresentano, peraltro, solo un timido passo in avanti, rispetto all’auspicato ripristino della centralità Per gli enti regionali formano oggetto della contrattazione e del contratto, quale fonte regolatrice primaria del rapporto di lavoro cui all’articolo 5 anche le materie indicate nell’art. 4. L’art. 9 elenca le materie oggetto di informazione preventiva o successiva. Sono previsti almeno due incontri annuali in occasione dei quali le Amministrazioni forniscono le adeguate informazioni sulle predette materie alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. In tal senso, nel confermare, l’ineludibile e fondamentale ruolo della contrattazione, nazionale ed integrativa, soprattutto nell’intento di accompagnare e sostenere, con percorsi condivisi, i numerosi processi di trasformazione in atto in numerose Amministrazioni pubbliche, si reputano necessari ulteriori interventi, anche in sede legislativa, che restituiscano il giusto valore alla sede contrattuale. Al fine di consentire la piena libertà dell’azione sindacale, si propone, inoltre, che il CCNL ammetta comunque alla contrattazione integrativa, di qualunque livello, le organizzazioni sindacali rappresentative nel Comparto anche se non firmatarie interessate. Qualche cenno particolare merita la disciplina del CCNLmodello relazionale della concertazione (art.10).

Appears in 1 contract

Samples: c.c.r.l. Per Il Comparto Dirigenziale Del Personale Della Regione Siciliana

Le Relazioni Sindacali. La modifica dell’art.2 Nel corso del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotta dall’art. 1 della legge 4 marzo 2009, n.15 ha costituito un pesante e grave attacco alla contrattazione nei settori pubblici ed una inaccettabile ingerenza della politica nella gestione delle pubbliche amministrazioni. Attraverso la rilegificazione del rapporto di lavoro e la contemporanea riduzione degli ambiti normativi riservati alla contrattazione, sia nazionale che integrativa, 2021 il confronto con le parti sociali si è rinnegatoparticolarmente focalizzato sulla tematica conseguente al possibile utilizzo, peraltroda parte della Società, uno degli obiettivi enunciati in quella stessa legge delega: la progressiva convergenza degli assetti regolativi del rapporto Fondo integrativo salariale (Fis) al fine di poter mitigare gli effetti economici derivanti dalla sostanziale diminuzione del traffico assistito conseguente alla crisi pandemica. Sul tema, il 10 febbraio, è stato sottoscritto con le parti sociali un accordo che ha previsto esplicitamente il non ricorso ad ammortizzatori sociali per l’intero anno 2021 da parte di Enav, a fronte di un sostanziale smaltimento dei residui ferie ed RFS, oltre alla programmazione calendarizzata e certa delle ferie ed RFS di competenza 2021. Il confronto con le parti sociali è proseguito su tematiche afferenti Covid-19 e lavoro pubblico a quello privato, azzerando più di tre lustri di elaborazione normativa e contrattualeagile. Ciò che oltre a mortificare la contrattazione, ha rappresentato e rappresenta una forte limitazione all’autonomia negoziale degli Enti e delle Amministrazioni, ingenerando un clima conflittuale tra i Lavoratori pubblici e tra questi e la classe dirigente. Le novità apportate alla disciplina sopra richiamata, dal recentissimo decreto legislativo, recante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 165/01, rappresentano, peraltro, solo un timido passo in avanti, rispetto all’auspicato ripristino della centralità della contrattazione e del contratto, quale fonte regolatrice primaria del rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni. In tal sensoDa segnalare, nel confermareperiodo in esame, l’ineludibile e fondamentale ruolo della contrattazione, nazionale ed integrativa, soprattutto nell’intento di accompagnare e sostenere, numerosi incontri con percorsi condivisi, i numerosi processi di trasformazione in atto in numerose Amministrazioni pubbliche, si reputano necessari ulteriori interventi, anche in sede legislativa, che restituiscano il giusto valore alla sede contrattuale. Al fine di consentire la piena libertà dell’azione sindacale, si propone, inoltre, che il CCNL ammetta comunque alla contrattazione integrativa, di qualunque livello, le organizzazioni sindacali rappresentative su varie tematiche operative quali il trasferimento degli APP (avvicinamenti) dalle torri radarizzate agli Area Control Center (ACC), le possibili ipotesi di implementazione delle torri digitali oltre a 12 Cfr. art. 4 c. 1-7 ter l. 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i.. numerosi approfondimenti su più tavoli conseguenti al distacco temporaneo di personale CED- Enav presso la controllata Techno Sky S.r.l. Su tale ultima tematica le organizzazioni sindacali hanno effettuato tre azioni di sciopero. Sempre in ambito scioperi, nel Comparto anche se non firmatarie 2021 sono state effettuate, dalle organizzazioni sindacali Enav, cinque azioni di sciopero di livello nazionale con un tasso di adesione media del CCNL20,84 per cento e sette di carattere locale con un tasso di adesione media del 71,18 per cento. Nel mese di agosto 2021 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato alla definizione di un percorso condiviso sulle modalità di gestione delle ricadute sociali conseguenti al Piano industriale con particolare riferimento alla mobilità geografica del personale operativo e programmazione corsi.

Appears in 1 contract

Samples: Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria Di Enav s.p.A.