Costituzione delle RSU Clausole campione

Costituzione delle RSU. 1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti. 2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie .
Costituzione delle RSU. Per quanto alla costituzione delle RSU si fa riferimento al Testo Unico sulla rappresentanza del gennaio 2014, sottoscritto dalle XX.XX. CGIL-CISL-UIL e Conf.SAL e alla successiva convenzione stipulata con l'INPS il 16 marzo 2015. L'ANINSEI si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e 12 facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Costituzione delle RSU. 1. La RSU è uno organismo unitario di rappresentanza dei lavoratori. 2. Alla costituzione della RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti. 3. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.
Costituzione delle RSU. 1. Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL- Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di Istituto. 2. Le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL Scuola si impegnano ad emanare il relativo regolamento di attuazione entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL. 3. Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede. 4. L'ANINSEI e l’* si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Costituzione delle RSU. Le Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL/CISL-Scuola/UIL-Scuola e SNALS-Conf.SAL hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire at- traverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vi- gente, alle rappresentanze sindacali di Istituto. Le Organizzazioni Sindacali FLC-CGIL/CISL-Scuola/UIL-Scuola e SNALS-Conf.SAL si impegnano ad emanare il relativo regolamento di at- tuazione entro 3 mesi dalla firma del presente CCNL. Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'o- biettivo che precede. L'ANINSEI si impegna a consentire la piena attuazione delle clausole e isti- tuti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle RSU e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite RSU diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sinda- cali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente. Le Parti si impegnano a rivedere l’applicazione di tale norma alla luce di quanto verrà concordato dalle Parti Sociali relativamente alla nuova struttu- ra contrattuale e alla riforma della rappresentanza.
Costituzione delle RSU. (art.3, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998) Sede di elezione delle RSU (paragrafo 3, circolare ARAN 1/2022) Numero dei componenti (art.4, parte I, A.C.N.Q. 7/8/1998) Personale in servizio nelle amministrazioni Componenti RSU
Costituzione delle RSU. Le XX.XX. Scuola hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di scuola. Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede. La FISM si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente.
Costituzione delle RSU. Possono costituire le RSU le Federazioni di Categoria espressione delle Organizzazioni Sindacali che sottoscrivono gli accordi (28/6/11, 31/5/13 e TU 10/1/14) o che abbiano comunque effettuato adesione formale ai contenuti dei suddetti accordi, o che siano firmatari di CCNL. Coloro che sottoscrivono gli accordi possono esercitare, congiuntamente o disgiuntamente, il potere di indizione delle elezioni delle RSU. In caso di rinnovo è la stessa RSU che può esercitare tale diritto.

Related to Costituzione delle RSU

  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.