LEGGE. In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto del telelavoro le parti si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente accordo. In data 29 novembre 1996 la Confcommercio e la FILCAMS-CGIL la FISASCAT-CISL la UILTUCS-UIL - in considerazione di quanto disposto dal X.Xxx. n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari; - preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare; - al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi; - di costituire, entro il 30 giugno 1997, un Fondo di previdenza complementare, impegnandosi a predisporre, nello stesso termine, l'atto costitutivo, lo Statuto ed il regolamento attuativo, nonché a completare le formalità amministrative necessarie. Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:
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