Comitato Esecutivo Clausole campione
Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da n.8 membri, scelti nel rispetto del carattere bilaterale e paritetico dell'E.BI.P.I.C. in ogni caso devono esservi rappresentati tutti i soci di cui all’art.1. I componenti scelti dal Consiglio Direttivo saranno così ripartiti:
a. Presidente del Comitato;
b. Vice-Presidente del Comitato;
c. n.2 membri nominati della parte datoriale;
d. n. 2 membri nominati dalle XX.XX dei lavoratori. Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, i quali assumono la stessa carica in seno al Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo, sulla base dei programmi di attività e degli indirizzi operativi fissati dal Consiglio Direttivo, coordina l'attività dell'E.BI.P.I.C. assicura l'attivazione dei programmi operativi adottando le deliberazioni ad essi inerenti. Il Comitato Esecutivo, inoltre: • elabora e propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo dell'attività istituzionale dell'E.BI.P.I.C.., le relazioni annuali sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno successivo; • predispone il regolamento dell'E.BI.P.I.C..; • Predispone i contenuti e redige i testi dei CC.NN.LL. di nuova sottoscrizione e di rinnovo; • nomina il Direttore e provvede a stabilirne le relative competenze; • assume i provvedimenti relativi al funzionamento ed all'organizzazione interna dell'E.BI.P.I.C..; • può adottare, in caso di urgenza, deliberazioni relative all'ordinaria amministrazione, di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole a ratifica in occasione della prima seduta successiva di tale Organo. • vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; • Elabora i programmi al fine di soddisfare i fabbisogni formativi delle Imprese associate; • Predispone la banca dati dei formatori per l’attività didattica e di vigilanza sulla buona esecuzione di tutta l’attività formativa demandata al territorio e/o Ente di formazione convenzionato; Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, secondo le modalità di cui al precedente articolo 11. Le riunioni e le deliberazioni sono valide se si svolgono secondo quanto previsto al precedente articolo 11. Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e, se presente, assume le funzioni di segretario; elabora inoltre proposte da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo.
Comitato Esecutivo. Le Parti si impegnano - nei limiti di legge - a dare indicazione ai Consiglieri di loro designazione affinché sia costituito un Comitato Esecutivo, i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente, dall’Amministratore Delegato, dal Vicepresidente e da un Consigliere designato congiuntamente dal Comune di Padova e dal Comune di Trieste.
Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto di sette componenti nominati come segue: (i) sei componenti su designazione di Consival e (ii) un componente su designazione degli Investitori. Qualora cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei componenti il Comitato Esecutivo, la parte che lo aveva designato avrà il diritto di designare il sostituto e le altre parti coopereranno con la stessa in modo che il sostituito così designato sia nominato componente del Comitato Esecutivo. A tal fine, le parti faranno sì che venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio di Amministrazione medesimo deliberi la nomina, mediante il meccanismo della cooptazione, del componente designato dalla stessa parte che aveva designato quello cessato. Il Patto Parasociale prevede, infine, un impegno di Xxxxxxxx a far sì che il Comitato esecutivo attribuisca ad un osservatore designato dagli Investitori il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo (senza diritto di voto).
Comitato Esecutivo. Ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale, il consiglio di amministrazione ha attribuito al comitato esecutivo, composto attualmente di 3 membri, funzioni consultive e il compito di collaborare all’individuazione delle politiche di sviluppo e delle linee guida dei piani strategici e operativi da sottoporre al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione ha inoltre conferito al comitato esecutivo specifici poteri, da esercitarsi comunque nel rispetto di limiti di valore determinati. Il comitato esecutivo è composto dai seguenti membri: Xxxxx Xxxxxxxx Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Vice Presidente Xxxxx Xxxxxx Amministratore Delegato
Comitato Esecutivo. (a) Controllo. Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, con- trollare l’esecuzione del programma.
Comitato Esecutivo. (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
Comitato Esecutivo. Le Parti si sono impegnate affinché il comitato esecutivo, costituito in seno al consiglio di amministrazione, sia composto dall’amministratore delegato e da altri due amministratori tratti dalla Lista CdA, ma non designati da SGBS. Il Patto indica i poteri esecutivi che il consiglio di amministrazione si impegna a delegare al comitato esecutivo. In particolare, al comitato esecutivo è attribuito il potere, inter alia, di concludere contratti di compravendita di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, nonché di concludere vari accordi, quali, tra gli altri, operazioni di garanzia, contratti derivati, accordi interbancari che prevedono operazioni in pool, contratti di finanziamento, contratti di factoring, di valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000; contratti di fornitura di servizi di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 20.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, contratti di locazione di valore superiore ad Euro 5.000.000. E’ altresì attribuito al comitato esecutivo il potere di concedere fideiussioni o altre garanzie per un valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000 e costituire ipoteche di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, In caso di cessazione anticipata dalla carica di componente del comitato esecutivo del/degli eventuale/i amministratore/i indipendente/i tratto/i dalla lista CdA ma non designato/i da SGBS, la/le Parte/i che lo/li abbia/abbiano designato/i si impegna/impegnano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 c.c., a far sì che il/i medesimo/i rassegni/rassegnino le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione con efficacia immediata.
Comitato Esecutivo. All’interno del Consiglio Direttivo viene costituito un Comitato Esecutivo composto da 5 (cinque) membri a cui vengono delegati tutti i compiti previsti dalle lettere a) - b) - c) e j) dell’art. 17 del presente Statuto. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo ha l’obbligo di riferire al Comitato Direttivo in merito alla propria attività, come stabilito in sede di delega. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con avviso indicante l’Ordine del Giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, secondo le forme previste per le riunioni del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a 2 (due) giorni. E’ ammessa la riunione telefonica, per videoconferenza o tramite l’utilizzo di ulteriori nuove tecnologie. Si riunisce anche quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) dei suoi componenti, con indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'Ordine del Giorno. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti di cui almeno uno tra il Presidente o il Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza relativa dei propri componenti (salvo altrimenti previsto dal presente Statuto). Non è ammesso il voto per delega. Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale da sottoscriversi dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) e dal segretario della riunione. Il Comitato Esecutivo ha la medesima durata in carica del Consiglio Direttivo che lo nomina. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, dal Vice Presidente.
Comitato Esecutivo. L’art. 21 dello Statuto della Società sancisce la possibilità per il Consiglio di amministrazione di nominare un Comitato esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento. Alla data del Prospetto Informativo il Consiglio di amministrazione non ha esercitato tale facoltà.
Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo è nominato dall'assemblea ed è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da due componenti l'assemblea designati dalla Fiom Cgil e due componenti l'assemblea designati dalla Unionmeccanica-Confapi, sottoscrittrici del c.c.n.l. 29 luglio 2013. Il Comitato Esecutivo
a) rimane in carica tre anni;
b) predispone il bilancio annuale, preventivo e consuntivo, e le rendicontazioni;
c) dispone la gestione ordinaria del E.B.M.
d) vigila, al fine di garantire le prestazioni previste con il c.c.n.l. 29 luglio 2013, sulla gestione dei fondi, come definiti tra le parti costituenti con l'atto costitutivo del 15 novembre 2013 ed il relativo verbale di accordo allegato. Il Comitato Esecutivo si riunisce di norma ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente o il Vicepresidente lo ritengano necessario. Il Comitato Esecutivo prende le decisioni relative alla gestione ordinaria con il consenso di tutti i componenti presenti e per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno uno dei componenti di entrambi i soci costituenti.