Comitato Esecutivo Clausole campione

Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto di sette componenti nominati come segue: (i) sei componenti su designazione di Consival e (ii) un componente su designazione degli Investitori. Qualora cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, uno dei componenti il Comitato Esecutivo, la parte che lo aveva designato avrà il diritto di designare il sostituto e le altre parti coopereranno con la stessa in modo che il sostituito così designato sia nominato componente del Comitato Esecutivo. A tal fine, le parti faranno sì che venga convocata una riunione del Consiglio di Amministrazione e che il Consiglio di Amministrazione medesimo deliberi la nomina, mediante il meccanismo della cooptazione, del componente designato dalla stessa parte che aveva designato quello cessato. Il Patto Parasociale prevede, infine, un impegno di Xxxxxxxx a far sì che il Comitato esecutivo attribuisca ad un osservatore designato dagli Investitori il diritto di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo (senza diritto di voto).
Comitato Esecutivo. Le Parti si impegnano - nei limiti di legge - a dare indicazione ai Consiglieri di loro designazione affinché sia costituito un Comitato Esecutivo, i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente, dall’Amministratore Delegato, dal Vicepresidente e da un Consigliere designato congiuntamente dal Comune di Padova e dal Comune di Trieste.
Comitato Esecutivo. (a) Controllo. Tocca al Comitato esecutivo, istituito giusta il presente articolo, con- trollare l’esecuzione del programma.
Comitato Esecutivo. (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)
Comitato Esecutivo. Le Parti si sono impegnate affinché il comitato esecutivo, costituito in seno al consiglio di amministrazione, sia composto dall’amministratore delegato e da altri due amministratori tratti dalla Lista CdA, ma non designati da SGBS. Il Patto indica i poteri esecutivi che il consiglio di amministrazione si impegna a delegare al comitato esecutivo. In particolare, al comitato esecutivo è attribuito il potere, inter alia, di concludere contratti di compravendita di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, nonché di concludere vari accordi, quali, tra gli altri, operazioni di garanzia, contratti derivati, accordi interbancari che prevedono operazioni in pool, contratti di finanziamento, contratti di factoring, di valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000; contratti di fornitura di servizi di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 20.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, contratti di locazione di valore superiore ad Euro 5.000.000. E’ altresì attribuito al comitato esecutivo il potere di concedere fideiussioni o altre garanzie per un valore compreso tra Euro 5.000.000 ed Euro 50.000.000 e costituire ipoteche di valore superiore ad Euro 5.000.000 o inferiore ad Euro 30.000.000, rispettivamente, se previsti o non previsti nel budget annuale, In caso di cessazione anticipata dalla carica di componente del comitato esecutivo del/degli eventuale/i amministratore/i indipendente/i tratto/i dalla lista CdA ma non designato/i da SGBS, la/le Parte/i che lo/li abbia/abbiano designato/i si impegna/impegnano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 c.c., a far sì che il/i medesimo/i rassegni/rassegnino le proprie dimissioni dal consiglio di amministrazione con efficacia immediata.
Comitato Esecutivo. All’interno del Consiglio Direttivo viene costituito un Comitato Esecutivo composto da 5 (cinque) membri a cui vengono delegati tutti i compiti previsti dalle lettere a) - b) - c) e j) dell’art. 17 del presente Statuto. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Tesoriere sono membri di diritto del Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo ha l’obbligo di riferire al Comitato Direttivo in merito alla propria attività, come stabilito in sede di delega. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente con avviso indicante l’Ordine del Giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, secondo le forme previste per le riunioni del Consiglio Direttivo. In casi di urgenza il termine per la convocazione è ridotto a 2 (due) giorni. E’ ammessa la riunione telefonica, per videoconferenza o tramite l’utilizzo di ulteriori nuove tecnologie. Si riunisce anche quando ne facciano richiesta almeno 2 (due) dei suoi componenti, con indicazione esplicita degli argomenti da iscriversi all'Ordine del Giorno. Le riunioni sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei componenti di cui almeno uno tra il Presidente o il Vice Presidente. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza relativa dei propri componenti (salvo altrimenti previsto dal presente Statuto). Non è ammesso il voto per delega. Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale da sottoscriversi dal Presidente (o, in sua assenza, dal Vice Presidente) e dal segretario della riunione. Il Comitato Esecutivo ha la medesima durata in carica del Consiglio Direttivo che lo nomina. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in mancanza di quest’ultimo, dal Vice Presidente.
Comitato Esecutivo. Il Comitato esecutivo costituisce il momento di raccordo delle attività di competenza delle Direzioni Operative. Viene convocato periodicamente dal Direttore Generale, che lo presiede, per la trattazione di argomenti di interesse generale e per il monitoraggio dell’andamento dei programmi di lavoro. Di volta in volta, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati a partecipare anche dei dipendenti con la qualifica di quadro intermedio.
Comitato Esecutivo. 3.1. I rappresentanti delle Parti contraenti costituiscono il comitato esecutivo del presente accordo e si riuniscono in tale veste almeno una volta all'anno.
Comitato Esecutivo. Art. 44 Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo 26
Comitato Esecutivo. 1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinando la composizione, il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio delle deleghe.