Contratti di formazione-lavoro Clausole campione

Contratti di formazione-lavoro. Premesso che tutti i contratti di formazione lavoro sia conclusi che in corso sono sempre stati fatti nell'ambito della vigente legislazione salvaguardando tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL, l’Azienda si impegna a continuare sulla linea fino ad ora seguita, dando preventiva comunicazione alla RSU di ogni nuovo C.F.L. . Inoltre ogni sei mesi durante il rapporto l'Azienda informerà il dipendente dell'andamento del rapporto stesso.
Contratti di formazione-lavoro. Le parti si incontreranno entro 6 mesi dall’emanazione della nuova legge che regolamenta la materia.
Contratti di formazione-lavoro. In accordo e non in antitesi con quanto previsto in materia dal c.c.n.l. del 3 novembre 1994 le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del Contratto di formazione e lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 451 del 19 luglio 1994. - In tale ambito, le parti hanno elaborato ed assunto a livello nazionale il Progetto formativo così come risulta in apposito allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante. - Per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo le aziende del settore aderenti all'ANISAP dovranno presentare i progetti di Formazione ricorrendo allo specifico accordo sopra richiamato, utilizzando allo scopo anche la modulistica concordata (Fac-simile allegato). - Le aziende che abbiamo già attivato Contratti di formazione lavoro sono tenute, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il C.f.l., a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia all'E.B.N./I.S.A.P. che all'UPLMO, con riferimento al comma 11, art. 16, della legge n. 451 del 19 luglio 1994. In tal caso le assunzioni tramite C.f.l. non sono soggette alla autorizzazione delle corrispondenti C.r.i. per territorio o in caso di progetto nazionale delle C.c.i.
Contratti di formazione-lavoro. L’assunzione di personale con CFL avverrà secondo le norme delle Leggi n.863/84, n.407/90 e n.451/94, nonché quelle dell’Accordo interconfederale del 31/1/95. Per le professionalità con titolo abilitante si applica quanto previsto al comma 2, lettera b) dell’articolo 16 della Legge n.451/94; per tali figure l’inquadramento avverrà direttamente al livello di destinazione. Ai fini dell’individuazione delle tipologie contrattuali di cui all’art.16 della Legge n.451/94 e dei conseguenti accordi interconfederali in materia, sono considerate intermedie le professionalità dei dipendenti inseriti nella categoria A, posizione A1, e nell’intera categoria B, mentre vengono considerate elevate quelle dei prestatori d’opera inseriti dalla categoria C in poi. Le parti convengono altresì che i CFL con inquadramento di destinazione con posizione A1 avranno durata pari a 12 mesi e che ai relativi contrattisti verrà attribuito il trattamento della medesima posizione fin dall’inizio.
Contratti di formazione-lavoro. Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n.863, della Legge 29 dicembre 1990 n. 407, della Legge 19 luglio 1994 n. 451, dell’articolo 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196. Le parti, verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione lavoro nel settore. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti, in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
Contratti di formazione-lavoro. L'assunzione di Quadri con contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della Legge 19-12-1984, n. 863 e successive modificazioni e relativa disciplina del rapporto, avvengono secondo le disposizioni contenute nell'accordo-quadro allegato H) che a tutti gli effetti fa parte integrante del presente contratto.
Contratti di formazione-lavoro. Ad integrazione di quanto previsto in materia dall'Allegato 6 del C.C.N.L., al dipendente assunto con contratto di formazione-lavoro, verrà corrisposta la retribuzione prevista dal C.C.N.L. per la categoria inferiore a quella prevista per la formazione con l'esclusione del salario determinato dalla contrattazione di secondo livello, per la prima metà del periodo di formazione e il 90% del salario previsto per il livello di formazione comprensivo del salario determinato dalla contrattazione di secondo livello.
Contratti di formazione-lavoro. 1. Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, avvengono nei casi previsti dalla normativa vigente all'atto delle stesse. 2. Possono stipularsi contratti di formazione e lavoro per le seguenti tipologie e con la seguente durata massima: a) acquisizione di professionalità elevate per l'inserimento nei profili della categoria D di durata non superiore a 24 mesi. I periodi di formazione non saranno inferiori a 130 ore; b) inserimento professionale con esperienza lavorativa che consenta l'adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio nei profili delle categorie B e C di durata non superiore a 12 mesi. I periodi di formazione non saranno inferiori a 20 ore. 3. La selezione è espletata con procedure semplificate, tramite avvisi pubblici che prevedano di volta in volta modalità e requisiti specifici di ammissione. Tale modalità si applica anche alle selezioni per i profili della categoria B nei casi in cui siano richiesti, oltre alla scuola dell'obbligo, ulteriori e qualificanti requisiti professionali o di studio. 4. Al termine della procedura di cui al comma precedente verrà formulata la graduatoria di merito. I singoli avvisi di selezione potranno prevedere, oltre al termine di validità della stessa, l'utilizzo per successivi progetti formativi autorizzati dalla Commissione Regionale per l'impiego e per eventuali assunzioni a tempo determinato. 5. Alla scadenza del periodo previsto il contratto di formazione e lavoro potrà essere trasformato in contratto a tempo indeterminato previa concertazione dei relativi criteri con le XX.XX. nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti.
Contratti di formazione-lavoro. Art.14 - Norme transitorie Art.14bis – Dichiarazione congiunta
Contratti di formazione-lavoro. 1. Nel rispetto dell'art. 3 della legge 19.12.1984, nr. 863 e successive modificazioni possono essere effettuate assunzioni con contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a 24 mesi, non rinnovabile. 2. La durata dei contratti di formazione può essere maggiore di 24 mesi solo per i progetti di formazione collegati alla ricerca scientifica e tecnologica approvati dal MURST.