Contratti di formazione-lavoro. Premesso che tutti i contratti di formazione lavoro sia conclusi che in corso sono sempre stati fatti nell'ambito della vigente legislazione salvaguardando tutti gli istituti contrattuali previsti dal CCNL, l’Azienda si impegna a continuare sulla linea fino ad ora seguita, dando preventiva comunicazione alla RSU di ogni nuovo C.F.L. . Inoltre ogni sei mesi durante il rapporto l'Azienda informerà il dipendente dell'andamento del rapporto stesso.
Contratti di formazione-lavoro. Le parti si incontreranno entro 6 mesi dall’emanazione della nuova legge che regolamenta la materia.
Contratti di formazione-lavoro. Le assunzioni di personale con contratto di formazione e lavoro avverranno secondo le norme della Legge 19 dicembre 1984 n.863, della Legge 29 dicembre 1990 n. 407, della Legge 19 luglio 1994 n. 451, dell’articolo 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196. Le parti, verificato l’andamento delle assunzioni con contratto di formazione lavoro nel contesto di cui trattasi e nell’intento di potenziare gli strumenti in grado di favorire le occasioni di impiego secondo le esigenze rispettive, intendono razionalizzare con il presente accordo la utilizzazione dei contratti di formazione lavoro nel settore. Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che facilitino l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro. Le parti, in relazione alla nuova normativa concernente le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, sottolineano la possibile utilizzazione delle seguenti tipologie:
Contratti di formazione-lavoro. L’assunzione di personale con CFL avverrà secondo le norme delle Leggi n.863/84, n.407/90 e n.451/94, nonché quelle dell’Accordo interconfederale del 31/1/95. Per le professionalità con titolo abilitante si applica quanto previsto al comma 2, lettera b) dell’articolo 16 della Legge n.451/94; per tali figure l’inquadramento avverrà direttamente al livello di destinazione. Ai fini dell’individuazione delle tipologie contrattuali di cui all’art.16 della Legge n.451/94 e dei conseguenti accordi interconfederali in materia, sono considerate intermedie le professionalità dei dipendenti inseriti nella categoria A, posizione A1, e nell’intera categoria B, mentre vengono considerate elevate quelle dei prestatori d’opera inseriti dalla categoria C in poi. Le parti convengono altresì che i CFL con inquadramento di destinazione con posizione A1 avranno durata pari a 12 mesi e che ai relativi contrattisti verrà attribuito il trattamento della medesima posizione fin dall’inizio.
Contratti di formazione-lavoro. In accordo e non in antitesi con quanto previsto in materia dal c.c.n.l. del 3 novembre 1994 le parti convengono di definire con la presente normativa le modalità di utilizzo del Contratto di formazione e lavoro, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 451 del 19 luglio 1994. - In tale ambito, le parti hanno elaborato ed assunto a livello nazionale il Progetto formativo così come risulta in apposito allegato al presente accordo e che ne costituisce parte integrante. - Per usufruire delle speciali procedure di cui al presente accordo le aziende del settore aderenti all'ANISAP dovranno presentare i progetti di Formazione ricorrendo allo specifico accordo sopra richiamato, utilizzando allo scopo anche la modulistica concordata (Fac-simile allegato). - Le aziende che abbiamo già attivato Contratti di formazione lavoro sono tenute, in caso di ulteriori richieste di assunzione per il C.f.l., a comunicare l'esito dei precedenti contratti sia all'E.B.N./I.S.A.P. che all'UPLMO, con riferimento al comma 11, art. 16, della legge n. 451 del 19 luglio 1994. In tal caso le assunzioni tramite C.f.l. non sono soggette alla autorizzazione delle corrispondenti C.r.i. per territorio o in caso di progetto nazionale delle C.c.i. In coerenza con il sistema di Relazioni sindacali di cui al presente accordo le parti hanno inteso disciplinare tale materia collocando, nell'ambito della classificazione del personale prevista dal c.c.n.l. 3 novembre 1994, le mansioni ed i profili esistenti ed operanti nelle aziende del settore che, allo stato, non trovano riscontro nella specifica normativa prevista dal c.c.n.l. sopra richiamato. Conseguentemente, fatto salvo che per i livelli, le declaratorie ed i profili professionali non riportati nel presente articolo, si farà riferimento a quanto in materia previsto dal c.c.n.l. 3 novembre 1994, la classificazione del personale dipendente da aziende del settore aderenti all'ANISAP è integrata e definita come segue: In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, appartengono alla categoria dei Quadri i prestatori di lavoro subordinato che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi. A questa categoria professionale, che le parti hanno convenuto di suddividere in tre fasce di riferimento (A - B - C) appartengono i lavoratori con i compiti ad alto contenuto professionale, che esplicano funzioni direttive sovrintende...
Contratti di formazione-lavoro. Per gli assunti con Contratto di Formazione Lavoro i periodi formativi ed i periodi di contratto a termine svolti con la medesima mansione vengono detratti dalla durata del contratto di formazione. • Si concorda che per i lavoratori assunti con Contratto di Formazione Lavoro venga effettuata una valutazione di merito nella fase centrale del percorso formativo che, qualora risulti parzialmente negativa e quindi osti alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verrà portata a conoscenza del Rappresentante Sindacale di Punto Vendita o a chi per esso.
Contratti di formazione-lavoro. L'assunzione di Quadri con contratti di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della Legge 19-12-1984, n. 863 e successive modificazioni e relativa disciplina del rapporto, avvengono secondo le disposizioni contenute nell'accordo-quadro allegato H) che a tutti gli effetti fa parte integrante del presente contratto.
Contratti di formazione-lavoro. Ad integrazione di quanto previsto in materia dall'Allegato 6 del C.C.N.L., al dipendente assunto con contratto di formazione-lavoro, verrà corrisposta la retribuzione prevista dal C.C.N.L. per la categoria inferiore a quella prevista per la formazione con l'esclusione del salario determinato dalla contrattazione di secondo livello, per la prima metà del periodo di formazione e il 90% del salario previsto per il livello di formazione comprensivo del salario determinato dalla contrattazione di secondo livello.
Contratti di formazione-lavoro. 1. Le assunzioni con contratto di formazione e lavoro, avvengono nei casi previsti dalla normativa vigente all'atto delle stesse.
Contratti di formazione-lavoro. Art.14 - Norme transitorie Art.14bis – Dichiarazione congiunta