LIMITI DI ETA’ Clausole campione

LIMITI DI ETA’. L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli ottanta anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.
LIMITI DI ETA’. L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
LIMITI DI ETA’. Al momento della stipulazione del Contratto l’età minima dell’Assicurato è stabilita in 18 anni mentre l’età massima in 75 anni.
LIMITI DI ETA’. L’assicurazione/assistenza può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 75° anno di età del titolare, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale successiva al compimento di tale età da parte del titolare; in tal caso per tutti i componenti del nucleo familiare del titolare la copertura cessa nel medesimo momento in cui termina per il titolare. Qualora, invece, un componente del nucleo familiare raggiunga il 75° anno di età, la copertura cesserà alla prima scadenza annua limitatamente a questo Assicurato/Assistito.
LIMITI DI ETA’. Omissis.
LIMITI DI ETA’. L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 85 anni. polizza n. 01426531002230 Tuttavia per le persone che raggiungono tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta.
LIMITI DI ETA’. Con riferimento a quanto previsto dall'Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio, non sono assicurabili le persone che al momento della decorrenza dell'assicura- zione abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età, se nella Scheda di polizza la relativa età non è indicata correttamente. Il raggiungimento del suddetto limite di età durante la validità della polizza non compor- ta invece la cessazione della stessa.
LIMITI DI ETA’Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il dipendente matura i limiti di età previsti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 30/12/1992, n. 503, come modificato dalla L. 23/12/1994, n. 724 e dalla L. 8/8/1995, n.335. Rimane ferma la facoltà di opzione per la prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile di vecchiaia disciplinata dalle leggi 261211982, n. 54, art. 6 e 29/12/1990, n. 407, art. 6, comma 1 nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 503. Nell'ipotesi di raggiungimento dell'età massima consentita in regime di proroga del rapporto di lavoro di cui al precedente secondo xxxxx, il rapporto di lavoro cessa con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata raggiunta la predetta età massima.
LIMITI DI ETA’. L’adesione al piano di assistenza sanitaria integrativa può essere garantita fino al raggiungimento del 75° anno di età, cessando automaticamente alla scadenza annuale del piano di assistenza successiva al compimento di tale età da parte dell’Associato.
LIMITI DI ETA’. La garanzia è operante fino al raggiungimento della pensione dell’Assicurato, o al più tardi fino alla fine dell’annualità assicurativa nel corso della quale l’Assicurato stesso compia il 65° anno d’età.