LIMITI DI ETA’. L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli ottanta anni. Tuttavia, per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine.
LIMITI DI ETA’. L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
LIMITI DI ETA’. Al momento della stipulazione del Contratto l’età minima dell’Assicurato è stabilita in 18 anni mentre l’età massima in 75 anni.
LIMITI DI ETA’. L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore agli 85 anni. polizza n. 01426531002230 Tuttavia per le persone che raggiungono tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta.
LIMITI DI ETA’. L’assicurazione può essere stipulata o rinnovata fino al raggiungimento del 75° anno di età del titolare, cessando automaticamente alla prima scadenza annuale di polizza successiva al compimento di tale età da parte del titolare; in tal caso per tutti i componenti del nucleo familiare del titolare l’assicurazione cessa nel medesimo momento in cui termina per il titolare. Qualora, invece, un componente del nucleo familiare raggiunga il 75° anno di età, l’assicurazione cesserà alla prima scadenza annua limitatamente a questo assicurato.
LIMITI DI ETA’. Omissis.
LIMITI DI ETA’. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il dipendente compie il 65° anno di età. IMPEGNO A VERBALE Nell'ipotesi in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, vengano emanate norme di legge che prevedano la facoltà del datore di lavoro e del lavoratore di convenire la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il compimento del 65° anno di età del lavoratore, le parti si incontreranno per esaminare gli effetti di tali norme sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti consortili.
LIMITI DI ETA’. Non sono assicurabili le persone che abbiano compiuto il 69mo anno di età. Relativamente agli assicurati che abbiano compiuto i limiti di età assicurabile in corso di contratto, lo stesso avrà validità sino alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso.
LIMITI DI ETA’. Ciascun Assicurato può rimanere in copertura fino alla scadenza annuale successiva al compimento dell’80° anno di età. Per le garanzie di cui all’art. SC7 “Oggetto della garanzia” per la garanzia “c) Xxxxxxxx gravi (critical illness)” l’Assicurato dovrà in ogni caso aver compiuto il 18° anno di età al momento della sottoscrizione del Contratto e potrà rimanere in copertura fino alla scadenza annuale successiva al compimento del 70° anno di età. Oltre tale limite di età la garanzia “Malattie Gravi” non è più operante ed in occasione del primo rinnovo contrattuale successivo al compimento del 70° anno di età la Società provvederà ad emettere un’Appendice di Variazione contrattuale che rimuova la copertura e ricalcoli il nuovo premio sulla base delle prestazioni che rimangono operanti. Per la sola Malattia Grave “Demenza avanzata (inclusa la malattia di Alzheimer)”, la diagnosi deve essere effettuata prima del compimento del 60° anno di età dell’Assicurato. Nel caso in cui il contratto preveda la copertura di più Assicurati, nel momento in cui uno di essi dovesse superare il limite di età previsto, le garanzie di Polizza per questo Assicurato cessano di efficacia a partire dalla prima successiva scadenza annuale di contratto; la Società provvede ad emettere un’Appendice di Variazione contrattuale che escluda l’Assicurato dalla copertura e ricalcoli il nuovo premio per gli Assicurati che mantengono le prestazioni previste dal contratto.
LIMITI DI ETA’. Il rapporto di lavoro viene a cessare per raggiunti limiti di età di norma al compimento dell’età stabilita dalla legge salvo le opzioni e successive modifiche ma comunque non oltre i 65 anni di età Ai sensi di quanto stabilito all'art 2 della legge 13/05/1985 n.190, con effetto dal 01/05/1988 sono considerati QUADRI i lavoratori inquadrati nella categoria F1/S livello 1/S. Ferma restando la normativa contrattuale da valere per la categoria degli impiegati, e' stato convenuto quanto segue: L'azienda si impegna a garantire ai lavoratori che per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali o civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonchè l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.