Parte fissa Clausole campione

Parte fissa. La parte fissa è determinata in base alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti. La parte fissa di ogni singola utenza non domestica viene determinata secondo un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell’allegato 1 del D.P.R. 27.4.1999 n. 158, sulla base delle determinazioni contenute nel piano finanziario e nei limiti previsti dalla tabella predetta. La parte fissa grava su ogni utenza non domestica idonea a produrre rifiuti quale che sia l'effettivo grado di utilizzazione dei locali da parte dell'occupante o detentore. Parte variabile (sistema di raccolta porta a porta) La parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuto raccolto presso ciascuna utenza, con le modalità previste dal regolamento comunale del servizio di gestione dei rifiuti, secondo criteri di calcolo di cui all’Allegato 2 del presente regolamento. Sulla base della produzione dei rifiuti e delle peculiarità della singola attività, il gestore potrà adottare forme di ritiro dei rifiuti sulla base di un predefinito programma di svuotamenti. Ciascuna utenza non domestica è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile in ragione di un numero minimo di svuotamenti del contenitore singolo o collettivo di rifiuto non recuperabile consegnato, stabilito dall’Amministrazione Comunale in sede di approvazione annuale della Tariffa di Igiene Ambientale In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto non recuperabile raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo immediatamente precedente. Qualora il contenitore di rifiuto non recuperabile risulti pieno con coperchio completamente aperto o con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso (anche con coperchio chiuso) verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia. La disposizione di cui al precedente comma non si applica in presenza di ritardato servizio di raccolta da parte del soggetto gestore per festività infrasettimanali, scioperi o eventi eccezionali. Parte variabile (sistema di raccolta con contenitori stradali) Nel caso che in tutto il territorio comunale o in alcu...
Parte fissa. Si prende atto che alla data del 1/1/2006 l’importo del Premio di Produttività – Parte fissa è: 7/3 € 4.453,98 7/2 € 4.265,62 7/1 € 4.023,46 6 € 3.506,94 5 € 3.058,37 4 € 2.718,56 3 € 2.392,32 2 € 2.011,73 Tale importo verrà incrementato di una somma corrispondente al 3,50% complessivo dell’importo tabellare spettante a ciascun dipendente come da Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Si precisa che per i funzionari è compresa l’indennità di carica. Tale incremento complessivo del 3,50% si intende così ripartito: Anno 2006 : 1,50% dell’importo tabellare di riferimento in vigore al 01/01/2006 Anno 2007 : 1,00% dell’importo tabellare di riferimento in vigore al 01/01/2007 Anno 2008 : 0,50% dell’importo tabellare di riferimento in vigore al 01/01/2008 Anno 2009 : 0,50% dell’importo tabellare di riferimento in vigore al 01/01/2009 Il premio di produttività parte fissa, calcolato in base al livello di appartenenza del mese di Marzo, spetterà in proporzione ai giorni in cui vi è stata retribuzione. Si precisa che nel caso le tabelle stipendiali non siano effettivamente pubblicate in tempo utile per il pagamento della scadenza di Marzo o che non siano ancora state definitivamente approvate in sede di rinnovo del CCNL ma che avessero effetto retroattivo (a fare data dal 1/1/2007), l’Azienda conguaglierà l’importo con la scadenza di Settembre. Per il personale a tempo parziale il PAP fisso sarà commisurato alla percentuale di ore lavorate al momento preso a riferimento per il calcolo dell’erogazione. A titolo puramente esemplificativo si riportano gli importi del PAP fisso per i vari livelli di appartenenza. Tali importi non tengono ovviamente conto di eventuali variazioni delle tabelle stipendiali che potranno essere concordate in sede di rinnovo del CCNL. Personale assunto prima del 18/12/1999 2006 2007 2008 2009 Tot. aumento Classi CCNL Liv. 2 Pap in corso Aumento annuo Aumento annuo Aumento annuo Aumento annuo PAP Fisso in PAP fisso PAP fisso PAP fisso PAP fisso corso 1 18.128,60 2.011,73 271,93 181,29 90,64 90,64 634,50 2 18.585,19 2.011,73 278,78 185,85 92,93 92,93 650,48 3 19.041,79 2.011,73 285,63 190,42 95,21 95,21 666,46 4 19.498,36 2.011,73 292,48 194,98 97,49 97,49 682,44 5 19.954,95 2.011,73 299,32 199,55 99,77 99,77 698,42 6 20.411,53 2.011,73 306,17 204,12 102,06 102,06 714,40 7 20.957,29 2.011,73 314,36 209,57 104,79 104,79 733,51 8 21.503,05 2.011,73 322,55 215,03 107,52 107,52 752,61 9 22.048,82 2.011,73 330,73 220,49 110,24 110,24 771,71 10 22...
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  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.