LIMITI E FRANCHIGIE Clausole campione

LIMITI E FRANCHIGIE. Resta convenuto ai fini dell’operatività della presente Polizza che la Società non è tenuta all’Indennizzo di somme superiori per Sinistro, per anno assicurativo e cumulativamente per tutte le ubicazioni e/o ragioni sociali, al 100% delle somme assicurate per qualsiasi evento. Il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per ciascun Sinistro di € 500,00.
LIMITI E FRANCHIGIE. Art. 13.2 Limitazione garanzie Danni Propri 13.2.1 Danni da interruzione dell’attività 13.2.2 Spese di ripristino dei dati 13.2.3 Spese di rettifica dell’hardware 13.2.3 Spese da estorsione cyber Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. 10 di 16 11 di 16 11 di 16 11 di 16 11 di 16 11 di 16
LIMITI E FRANCHIGIE. La Compagnia paga l’Assicurato sulla base di quanto indicato dalla polizza durante il periodo di validità della copertura e di un’eventuale estensione per la denuncia dei sinistri ed entro il massimale aggregato annuo scelto dal Contraente al momento della sottoscrizione e indicato nel modulo di polizza. Per tutte le garanzie, a eccezione della garanzia Danni da interruzione dell’attività, è prevista una franchigia per sinistro come indicato nel modulo di polizza. Per franchigia si intende l’importo fisso che rimane a carico dell’Assicurato e che viene dedotto dall’importo del danno indennizzabile. Per danno indennizzabile si intende il valore del danno pagabile dalla Compagnia in caso di sinistro, prima della sottrazione della franchigia. Nel caso in cui una singola emergenza cyber attivi più garanzie, viene applicata una franchigia unica come indicato nel modulo di polizza.
LIMITI E FRANCHIGIE. Limiti di indennizzo Scoperto e/o franchigia
LIMITI E FRANCHIGIE. Ogni garanzia (ad esclusione dei Cristalli) è prestata a Primo rischio assoluto, entro un Massimale di garanzia pari a 20.000,00 € (ventimila) per sinistro e per anno assicurativo, fermo il limite del Valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro qualora inferiore al predetto Massimale (in quest’ultimo caso il Valore commerciale al momento del sinistro definisce il Massimale di garanzia per sinistro e per anno assicurativo). Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate. La garanzia Cristalli è prestata fino alla concorrenza del Massimale di € 500,00 (cinquecento), per sinistro e per anno assicurativo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Detto limite deve essere considerato per ciascun Veicolo, indipendentemente dal numero di Applicazioni generate. Le garanzie sono prestate con l’applicazione di una Franchigia per ogni sinistro indennizzabile, come indicato nella seguente tabella: INCENDIO 800,00 € 1.500,00 € FURTO E RAPINA 800,00 € 1.500,00 € FENOMENI NATURALI 800,00 € 1.500,00 € ATTI VANDALICI 800,00 € 1.500,00 € KASKO 1.300,00 € 2.000,00 € CRISTALLI 150,00 € 150,00 € Si precisa inoltre che limitatamente alla garanzia Furto e Rapina: • nel caso di Furto Parziale, limitatamente agli Optional, ed ai danni riconducibili alla sottrazione tentata o subita degli stessi, l’Assicurazione è prestata entro un Massimale pari a 3.000,00 € (tremila) per sinistro; • nel caso di Furto Totale, l’Assicurato dovrà fornire alla Società, tutte le chiavi di apertura e accensione del veicolo. Nel caso in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire tutte le chiavi di cui sopra, la copertura assicurativa opera con una Franchigia pari a 2.000 € (duemila) cumulabile con quanto previsto nella tabella precedente.

Related to LIMITI E FRANCHIGIE

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

  • OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. 2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. 3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

  • Divieto di cessione del contratto e subappalto È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.