Livello Appartengono a questo livello: - le lavoratrici/i lavoratori che svolgono funzioni direttive inerenti la realizzazione di risultati produttivi complessi che richiedono autonomia e discrezionalità di poteri e iniziativa nell’ambito del processo di competenza, nonché la responsabilizzazione primaria sui risultati attesi. Tali funzioni sono esercitate attraverso la conduzione e il controllo di rilevanti unità organizzative, ovvero fornendo contributi professionali a carattere progettuale-innovativo di particolare complessità ed alta specializzazione;
Competenze Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.
Efficacia 1. La presente convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione per il Soggetto attuatore-beneficiario e il Principal Investigator, diventerà efficace per il Ministero a seguito della registrazione da parte degli organi di controllo.
Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Livelli di servizio Disponibilità del Servizio Cloud in un mese contrattuale Disponibilità in un mese contrattuale Rimborso (% del Costo* dell'abbonamento mensile per il mese contrattuale oggetto di una richiesta di risarcimento) Meno del 99,9% 2% Inferiore al 99% 5% Inferiore al 95% 10% * Se il Cliente ha acquistato il Servizio Cloud da un Business Partner IBM, il costo dell'abbonamento mensile sarà calcolato in base al listino prezzi al momento in vigore per il Servizio Cloud attivo nel mese contrattuale che è oggetto della richiesta di risarcimento, scontato del 50%. IBM applicherà lo sconto direttamente al Cliente. La disponibilità, espressa come percentuale, viene calcolata nel seguente modo: il numero totale di minuti in un mese contrattuale, meno il numero totale di minuti del Tempo di Fermo in un mese contrattuale, diviso per il numero totale di minuti in un mese contrattuale.
Apprendistato professionalizzante 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.
Risorse Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti. Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con le proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all’Art. 5. Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti interessati.
Profili professionali Ausiliario specializzato
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI Dovranno essere rispettati i seguenti livelli minimi di servizio: Livello di Servizio / Indicatore Penale Competenza Rispetto della scadenza prevista per la consegna Consegna dei prodotti entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’ordine di acquisto In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna, si applicherà una penale di 100 € per ogni giorno di ritardo, e comunque non oltre l’importo massimo determinato nell’ 1‰ (un per mille) per i giorni di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria XX.XX Consegna d’urgenza In caso di ritardo rispetto al tempo di Consegna di urgenza definito direttamente col Responsabile del Servizio preposto, si applicherà una penale di 200 euro per ogni giorno (24 ore) di ritardo e comunque non oltre l’importo massimo determinato nell’ 1‰ (un per mille) per i giorni di ritardo. La consegna di prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna di urgenza. XX.XX Sostituzione entro 4 giorni del prodotto inidoneo In caso di ritardo rispetto al tempo di sostituzione, si applicherà una penale dell’1‰ (un per mille) rispetto al valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso, a seconda dei casi, XX.XX CAPITOLATO TECNICO ACCORDO QUADRO Pag. 9 a 11 anche il termine per la consegna ordinaria (10 giorni) o di urgenza definito direttamente col Responsabile del Servizio preposto, si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna. Livello di Servizio / Indicatore Penale Competenza Idoneità fornitura Scadenza oltre i due terzi della validità complessiva In caso di consegna di prodotto con scadenza oltre i due terzi della validità complessiva il prodotto sarà respinto e si applicherà una penale del 10% del valore dell’ordine. XX.XX Invio flussi informativi a Xx.Xx.Xx per il monitoraggio della fornitura Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza •per un ritardo di 15 giorni una penale di € 200; •per un ritardo di un mese una penale di € 500; •per un ritardo oltre il mese una penale di € 1000; •per ogni mese di ritardo ulteriore al primo una penale di € 500. Xx.Xx.Xx. Comunicazione di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza decorrente dall’evento modificativo/ integrativo Sarà applicata una penale pari a 500 euro. Xx.Xx.Xx. N.B: Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali (di competenza di ciascuna Amministrazione contraente) non potranno comunque superare la misura giornaliera dell’ 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto contrattuale e non potranno comunque superare complessivamente il 10% di detto ammontare netto contrattuale ex art. 113 bis D.Lgs. 50/2016.