Common use of Livello nazionale Clause in Contracts

Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni, la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le XX.XX. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura di seguito indicata. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all’art. 2, lett. B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all’art. 13, lett. a) della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 e, in caso di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito di applicazione della suindicata legge, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione di Garanzia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l’Associazione Datoriale convoca le competenti XX.XX. nazionali di categoria per l’esame della questione che interessi più regioni, la Segreteria Nazionale è causa della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scrittacontroversia collettiva. Tale fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con effetto nei confronti la redazione di tutte le XX.XXuno specifico verbale conclusivo dell’intera procedura. stipulantiAl fine di garantire la continuità del servizio, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l’autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di seguito indicataqualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all’art. 2, lett. lettera A), lettera B) del presente CCNL), lettera C), la presente procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 ggè ultimata. successivi alla data Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolotermine relativo, ai fini della valutazione la disposizione di cui all’art. 13, lett3 cessa di trovare applicazione. a) I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 equestione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà, in caso coerenza con il fine di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito cui all’art. 1, di applicazione della suindicata leggeprorogarne, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione per iscritto, di Garanziacomune accordo, il relativo termine di durata.

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Samples: www.cgsse.it

Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l’Associazione Datoriale convoca le competenti OO.SS. nazionali di categoria per l’esame della questione che interessi più regioni, la Segreteria Nazionale è causa della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scrittacontroversia collettiva. Tale fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con effetto nei confronti la redazione di tutte le XX.XXuno specifico verbale conclusivo dell’intera procedura. stipulantiAl fine di garantire la continuità del servizio, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura sospende le ini- ziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l’autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia nè da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agita- zioni di seguito indicataqualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all’art. 2, lett. lettera A), lettera B) del presente CCNL), lettera C), la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 ggpresente proce- dura è ultimata. successivi alla data Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolotermine re- lativo, ai fini della valutazione la disposizione di cui all’art. 13, lett3 cessa di trovare applicazione. a) I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 equestione che è causa della con- troversia collettiva hanno comunque facoltà, in caso coerenza con il fine di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito cui all’art. 1, di applicazione della suindicata leggeproro- garne, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione per iscritto, di Garanziacomune accordo, il relativo termine di durata.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l’Associazione datoriale convoca le competenti XX.XX. nazionali di categoria per l’esame della questione che interessi più regioni, la Segreteria Nazionale è causa della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scrittacontroversia collettiva. Questa fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con effetto nei confronti la redazione di tutte le XX.XXuno specifico verbale conclusivo della intera procedura. stipulantiAl fine di garantire la continuità del servizio, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l’autorità giudiziaria sulle questioni oggetto della controversia, né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di seguito indicataqualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all’art. 2, lett. A), lett. B) del presente CCNL), lett. C), la presente procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 ggè ultimata. successivi alla data Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolotermine relativo, ai fini della valutazione la disposizione di cui all’art. 133 cessa di trovare applicazione. I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della questione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà - in coerenza con il fine di cui all’art. 1 - di prorogarne, lett. a) della legge 146/90per iscritto, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 edi comune accordo, in caso il relativo termine di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito di applicazione della suindicata legge, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione di Garanziadurata.

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Samples: www.uil.it

Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo Entro 5 giorni dalla data di ricevimento del verbale di mancato accordo in sede territoriale, l’Associazione Datoriale convoca le competenti XX.XX. nazionali di categoria presso l’ente bilaterale, per l’esame della questione che interessi più regioni, la Segreteria Nazionale è causa della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scrittacontroversia collettiva. Tale fase è ultimata entro i 7 giorni successivi al primo incontro, con effetto nei confronti la redazione di tutte le XX.XXuno specifico verbale conclusivo dell’intera procedura. stipulantiAl fine di garantire la continuità del servizio, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura sospende le iniziative delle parti eventualmente adottate. Analogamente, fino alla conclusione della presente procedura, i lavoratori iscritti non possono adire l’autorità giudiziaria sulla questione oggetto della controversia né da parte dei competenti livelli sindacali si possono proclamare agitazioni di seguito indicataqualsiasi tipo e da parte aziendale non viene data attuazione alle questioni oggetto della controversia medesima. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, Qualora il soggetto competente per livello a promuovere la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure convocazione non vi ottemperi rispettivamente nei termini di cui all’art. 2, lett. lettera A), lettera B) del presente CCNL), lettera C), la presente procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 ggè ultimata. successivi alla data Conseguentemente, a partire dal giorno seguente la scadenza del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolotermine relativo, ai fini della valutazione la disposizione di cui all’art. 13, lett3 cessa di trovare applicazione. a) I soggetti competenti per livello a svolgere l’esame della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 equestione che è causa della controversia collettiva hanno comunque facoltà, in caso coerenza con il fine di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito cui all’art. 1, di applicazione della suindicata leggeprorogarne, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione per iscritto, di Garanziacomune accordo, il relativo termine di durata.

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Samples: www.cgsse.it

Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni, regioni la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le XX.XX. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura di seguito indicata. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all’art. 2, lett. A) e B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto convengono di sottoporre alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all’art. 13, lett. a) della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 e, in caso di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito di applicazione della suindicata legge, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione di Garanzia83/2000.

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Samples: www.slc-cgil.it

Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni, regioni la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le XX.XX. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura di seguito indicata. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all’art. 2, lett. B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione In particolare, con riferimento agli istituti inerenti la costituzione del rapporto di Garanzia le norme lavoro già disciplinati nel presente Contratto, qualora dovessero verificarsi modifiche od integrazioni di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all’art. 13, lett. a) della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 e, in caso di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito di applicazione della suindicata legge, le Parti si impegnano ad incontrarsi al fine di esaminare i contenuti e le compatibilità delle nuove discipline con le disposizioni contrattuali ed individuare modalità, tempistiche e procedure che ne consentano l’eventuale differente applicabilità in Azienda.‌ Parimenti, qualora dalle evoluzioni legislative sopra richiamate dovesse scaturire la definizione di ulteriori tipologie e forme contrattuali, le Parti si impegnano ad approfondire ed analizzare i contenuti delle stesse ed a rivedere valutarne la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione di Garanziaeventuale applicabilità.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Non Dirigente Di Poste Italiane

Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni1 . In caso di controversie collettive riguardanti l’interpretazione e l’applicazione di contratti e/o accordi, entro 5 giorni dalla richiesta sindacale scritta contenente la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scrittacontestazione adeguatamente motivata, con effetto nei confronti di tutte le XX.XXl'Azienda deve procedere alla formale convocazione delle Organizzazioni sindacali richiedenti. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione L’apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni. La fase della procedura di seguito indicataraffreddamento e conciliazione si intende espletata, salvo diverso esplicito accordo scritto nel caso in cui le parti ritengano di proseguire il confronto stesso. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazioneL’impossibilità di addivenire ad un accordo, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data e quindi la certificata rottura del primo incontro tra le Partinegoziato precedentemente a tale termine, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove è logicamente coincidente con il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto termine dell’espletamento delle procedure di cui all’artstesse, fermo, restando che, come previsto dall'art. 2, lett2° co., L. n. 146/1990, come modificato dalla L. n. 83/2000, le parti potranno concordemente rivolgersi alla competente struttura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per il tentativo di conciliazione amministrativa. B) L’attivazione della procedura sopra regolata, così come la sottoscrizione del presente CCNL, la procedura verbale di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolosuccessivo punto 3, non produce alcun effetto ai fini della valutazione di cui all’art. 13, lett. a) della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 e, in caso di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito di applicazione della suindicata legge, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente titolarità negoziale dell'Organizzazione sindacale partecipante alla Commissione di Garanziaprocedura stessa.

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Samples: Accordo Sui Servizi Minimi Essenziali Del 23 Novembre 1999 (1)

Livello nazionale. Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni, la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le XX.XX. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura di seguito indicata. Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative. Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto. Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all’art. 2, lett. B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo incontro. Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000. Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all’art. 13, lett. a) della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 e, in caso di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito di applicazione della suindicata leggexxxxx, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione di Garanzia.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro