Common use of Locali Clause in Contracts

Locali. 1. I locali degli studi dovranno essere adibiti esclusivamente all’esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. 2. I locali per l’apertura di nuovi Studi o per il trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri Studi, almeno 300 (trecento) metri in linea d’aria. 3. locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l’altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere: a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva; b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno; c) un ingresso autonomo. 4. L’ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall’archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq. 5. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell’autorizzazione per l’attività di autoscuola, i locali destinati all’attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 3 e 4. 6. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 9. 7. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione. 8. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43. 9. Sono esenti da quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l’attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l’impossibilità del reperimento di locali idonei che rispondano ai requisiti del precedente comma 3 ed ai limiti di superficie di cui al comma 4 . 10. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso dell’Amministrazione Provinciale di Lodi. 11. Nei locali sede degli uffici dell’Automobile Club d’Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell’ACI stesso. 12. L’uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 11 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell’uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43. 13. Nel caso di modifica dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione. 14. La modifica dei locali senza l’assenso dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.42.

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Samples: Regolamento Per l'Attività Di Consulenza Per La Circolazione Dei Mezzi Di Trasporto

Locali. 1La GE.S.A.C. si riserva la facoltà di concedere all’appaltatore l’utilizzo occasionale di uno o più locali. I predetti locali degli studi dovranno potranno eventualmente essere adibiti esclusivamente all’esercizio concessi dalla GE.S.A.C. a titolo oneroso e non in uso esclusivo e ciò al fine di collocarvi sedi amministrative, armadietti, spogliatoi e servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. 2. I locali per l’apertura di nuovi Studi o per il trasferimento, per qualsiasi motivo, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri Studi, almeno 300 (trecento) metri in linea d’aria. 3. locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l’altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati igienici e comprendere: a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva; b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno; c) un ingresso autonomo. 4. L’ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall’archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq. 5. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell’autorizzazione per l’attività di autoscuola, i locali destinati all’attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 3 e 4. 6magazzino. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede corrispettivo spettante alla GE.S.A.C. per l’utilizzo dei locali sarà determinato come segue: - Spogliatoi ad uso esclusivo: € 18,33 + IVA per mq./mese (utenze escluse); - Depositi: € 15,00 + IVA mq./mese (utenze escluse); - Uffici operativi: € 26,19 + IVA mq./mese (utenze escluse) - Parcheggi auto: €500 annui + IVA a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 9. 7tesserino individuale Ai corrispettivi suindicati deve essere aggiunto l’incremento ISTAT annuale. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione. 8. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43. 9. Sono esenti da quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l’attività negli attuali cui la GE.S.A.C. dovesse effettivamente concedere detti locali, l’appaltatore, per l’intero periodo dell’utilizzo, dovrà: - mantenere i locali puliti, sgombri ed in buone condizioni; qualunque danno o perdita di installazioni fisse o suppellettili della GE.S.A.C. S.p.A., verificatisi dal momento dell’affidamento, che trasferiscono la propria sede GE.S.A.C. S.p.A. non ritenga causati da logorio per uso ma attribuisca ad atti od omissioni dell’appaltatore, sarà a causa carico di sfrattoquest’ultimo per quanto riguarda la riparazione o la sostituzione, dichiarato a piena soddisfazione della GE.S.A.C. S.p.A.-. La GE.S.A.C. S.p.A. può decidere di effettuare direttamente tali riparazioni o sostituzioni addebitando le spese all’appaltatore, mediante trattenuta diretta a titolo di compensazione sulla successiva fattura mensile di pagamento; - adottare tutte le precauzioni praticabili ed appropriate ed utilizzare tutti i mezzi per prevenire i rischi di incendio e in particolare evitare di bloccare l’accesso alle uscite di emergenza o agli impianti antincendio. L’appaltatore dovrà immediatamente informare la GE.S.A.C. S.p.A. ogni qualvolta sia scaricato un estintore fornendo le ragioni per cui ciò è avvenuto; - non per morosità ed dovrà conservare o mantenere presso i locali materiali esplosivi o benzine o alcool o sostanze altamente infiammabili di qualunque genere o qualsiasi cosa di natura pericolosa, infiammabile o combustibile. L’appaltatore dovrà prestare particolare attenzione alla conservazione dei materiali interattivi, cioè quelli che a condizione che sia pure dichiarata l’impossibilità del reperimento di locali idonei che rispondano ai requisiti del precedente comma 3 ed ai limiti di superficie di cui al comma 4 . 10contatto tra loro possono generare gas nocivi o combustione spontanea. Le caratteristiche Tutti i materiali conservati, quando non sono utilizzati, devono essere tenuti sottochiave; - non dovrà consentire l’uso dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso dell’Amministrazione Provinciale o di Lodi. 11. Nei locali sede degli uffici dell’Automobile Club d’Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell’ACI stesso. 12. L’uso dei locali parte di essi a qualunque persona, ditta o organizzazione o per qualunque altro scopo diverso da quello contemplato nel presente atto; - non dovrà apportare modifiche alle installazioni fisse ed alle suppellettili dei locali. - Nel caso in cui l’appaltatore, in adempimento di quanto disposto dai precedenti commi 1 precede, avesse la disponibilità di locali, GESAC (senza alcun obbligo di preavviso o indennizzo), si riserva di: - chiedere in qualsiasi momento all’appaltatore di liberare i locali, nel qual caso l’appaltatore dovrà liberare e 11 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell’uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino lasciare puliti, sgombri ed in buone condizioni fino alla piena soddisfazione della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43GE.S.A.C. S.p. 13A. i suddetti locali. Nel caso di modifica dei localila GE.S.A.C. S.p.A. potrà, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiederepur senza esservi obbligata, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione. 14. La modifica dei locali senza l’assenso dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.42.fornire una sistemazione alternativa;

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Locali. 1Il Concessionario, nell’esecuzione del Servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza architettonica dell’edificio, vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004. I locali del Borgo adibiti a caffetteria sono situati all’interno degli studi dovranno essere adibiti esclusivamente all’esercizio edifici denominati “Xxxx xx Xxxxxxxx”, “Xxxx xx Xxxxxxx” e “Casa di servizi relativi alla circolazione dei mezzi Malgrà”, al piano terreno, con ingresso interno dal Cortile di trasporto. 2Avigliana. Viene altresì affidato il portico antistante l’ingresso della caffetteria del cortile di Avigliana al fine di consentire al Concessionario la possibilità di usufruire dello spazio come dehor. Il Concessionario potrà altresì utilizzare un locale ad uso magazzino sito al piano terra della “Casa di Chieri”, che si affaccia sul Cortile di Avigliana, previo accordo con la Direzione del Museo. I predetti locali, come individuati e descritti nella planimetria allegato sub lett. A), sono destinati all’esecuzione del Servizio di caffetteria nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all’atto dell’affidamento. Gli ambienti del locale bar e ristoro consistono di due sale, due locali retrostanti per l’apertura la preparazione degli alimenti, un servizio igienico aperto al pubblico (uomini e donne, entrambi accessibili ai disabili), un servizio igienico con antibagno/spogliatoio per i dipendenti, pari complessivamente a circa 60 mq, oltre un dehor esterno affacciato sul Po di nuovi Studi circa 80 mq. I predetti locali hanno un accesso interno al Museo dal Cortile di Avigliana e un accesso indipendente dalla passeggiata lungofiume. Durante la concessione, il Concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali, degli impianti elettrici, idraulici, ecc. senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Fondazione e, qualora tale autorizzazione fosse concessa, il Concessionario non potrà rivalersi sulla Fondazione medesima o, alla scadenza della presente Convenzione, sul subentrante per il trasferimentole spese di miglioria da lui eseguite. Le migliorie, per qualsiasi motivoriparazioni, di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri Studi, almeno 300 (trecento) metri in linea d’aria. 3modifiche autorizzate ed eseguite dal Concessionario resteranno acquisite a favore della Fondazione. Al termine della concessione i locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri riconsegnati alla Fondazione nel medesimo stato di consegna, restando inteso che eventuali locali diversamente utilizzatidanni strutturali rilevabili all’atto della riconsegna, avere l’altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati saranno valutati dalla Fondazione ed addebitati al Concessionario mediante apposito verbale di ultimazione e comprendere: a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva; b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno; c) un ingresso autonomo. 4. L’ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall’archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq. 5. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell’autorizzazione per l’attività di autoscuola, i locali destinati all’attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 3 e 4. 6. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 9. 7. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione. 8. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43. 9constatazione. Sono esenti da quanto disposto dai commi 2presenti all’interno del Borgo Medievale, nell’edificio denominato “Ospizio dei Pellegrini”, n. 3 distributori automatici di bevande calde e 4 del presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l’attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l’impossibilità del reperimento di locali idonei che rispondano ai requisiti del precedente comma 3 ed ai limiti di superficie di cui al comma 4 fredde e snack. 10. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso dell’Amministrazione Provinciale di Lodi. 11. Nei locali sede degli uffici dell’Automobile Club d’Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell’ACI stesso. 12. L’uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 11 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell’uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43. 13. Nel caso di modifica dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione. 14. La modifica dei locali senza l’assenso dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.42.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Della Caffetteria

Locali. 1Il Concessionario, nell’esecuzione del Servizio, dovrà tenere in debita considerazione la valenza storica e architettonica dei complessi museali nei quali sono inserite le librerie, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, e soggetti all’alta sorveglianza della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte. Il Concessionario è obbligato a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione dei locali; ogni modifica apportata agli arredi e/o agli impianti dovrà essere concordata con la Fondazione. Il Concessionario non potrà comunque pretendere a nessun titolo compensi per le migliorie effettuate. I locali degli studi dovranno essere adibiti esclusivamente all’esercizio a libreria presso la GAM, come individuati e descritti nella planimetria allegato sub lett. A), sono localizzati all’interno del Museo al piano terreno. Gli ambienti constano di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto. 2mq. 50 circa. I locali per l’apertura adibiti a libreria presso Palazzo Madama, come individuati e descritti nella planimetria allegato sub lett. B), sono localizzati al piano terreno del Museo, sulla destra rispetto all’ingresso. Gli ambienti constano di nuovi Studi o per mq. 40 circa I locali adibiti a libreria presso il trasferimentoMAO, per qualsiasi motivocome individuati e descritti nella planimetria allegato sub lett. C), sono localizzati al piano terreno del Museo. Gli ambienti constano di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno distare, dai locali di altri Studi, almeno 300 (trecento) metri in linea d’aria. 3mq. 30 circa. Al termine della concessione i locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri riconsegnati alla Fondazione nel medesimo stato di consegna, restando inteso che eventuali locali diversamente utilizzatidanni strutturali rilevabili all’atto della riconsegna, avere l’altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati saranno valutati dalla Fondazione e comprendere: a) un ufficio ed un archivio addebitati al Concessionario mediante apposito verbale di almeno 30 mq. di superficie complessiva; b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno ultimazione e antibagno; c) un ingresso autonomoconstatazione. 4. L’ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall’archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq. 5. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell’autorizzazione per l’attività di autoscuola, i locali destinati all’attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l’ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell’osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 3 e 4. 6. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 9. 7. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione. 8. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza l’autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell’art. 43. 9. Sono esenti da quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l’attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l’impossibilità del reperimento di locali idonei che rispondano ai requisiti del precedente comma 3 ed ai limiti di superficie di cui al comma 4 . 10. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso dell’Amministrazione Provinciale di Lodi. 11. Nei locali sede degli uffici dell’Automobile Club d’Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell’ACI stesso. 12. L’uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 11 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell’uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 43. 13. Nel caso di modifica dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Settore Viabilità Trasporti, ufficio Agenzie ed Autoscuole della Provincia di Lodi, l’aggiornamento della autorizzazione. 14. La modifica dei locali senza l’assenso dell’Amministrazione Provinciale di Lodi costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art.42.

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Samples: Concessione Per La Gestione Delle Librerie