Common use of Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento Clause in Contracts

Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento. A parziale deroga dell'Articolo 21.5 (Cessazione dell'Attività), se l'Attività Professionale dell'Assicurato viene a cessare per sua libera volontà oppure per raggiunti limiti di età (pensionamento) o per alienazione della propria azienda, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio l'inibizione giudiziaria all'esercizio della professione o la sospensione o cancellazione dall'albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l'Attività Professionale già svolta in precedenza dall'Assicurato resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Per i casi sopra esposti e sempre che l'Assicuratore abbia dato previo assenso e l'Assicurato abbia pagato il premio addizionale concordato, la Polizza potrà essere estesa alla copertura dei reclami denunciati all'Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione. La garanzia "Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento":

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Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento. A parziale deroga dell'Articolo 21.5 dell’Articolo 8.5 (Cessazione dell'Attività)dell’Attività) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, se l'Attività l’Attività Professionale dell'Assicurato del Contraente viene a cessare per sua libera volontà oppure per raggiunti limiti di età (pensionamento) o per alienazione della propria azienda, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio l'inibizione giudiziaria all'esercizio all’esercizio della professione o la sospensione o cancellazione dall'albo dall’albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l'Attività l’Attività Professionale già svolta in precedenza dall'Assicurato dal Contraente resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Per i casi sopra esposti e sempre che l'Assicuratore l’Assicuratore abbia dato previo assenso e l'Assicurato l’Assicurato abbia pagato il premio addizionale concordato, la Polizza potrà essere estesa alla copertura dei reclami Reclami denunciati all'Assicuratore all’Assicuratore nei 10 5 (diecicinque) anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione. La garanzia "Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento":

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Avvocato, Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Ingegnere – Architetto – Geometra Perito

Maggior Tempo per la Notifica delle Richieste di Risarcimento. A parziale deroga dell'Articolo 21.5 dell’Articolo 8.5 (Cessazione dell'Attività)dell’Attività) delle Condizioni Particolari di Assicurazione, se l'Attività l’Attività Professionale dell'Assicurato del Contraente viene a cessare per sua libera volontà oppure per raggiunti limiti di età (pensionamento) o per alienazione della propria azienda, esclusa pertanto ogni altra ragione come ad esempio l'inibizione giudiziaria all'esercizio all’esercizio della professione o la sospensione o cancellazione dall'albo dall’albo professionale per motivi disciplinari o il licenziamento per giusta causa, l'Attività l’Attività Professionale già svolta in precedenza dall'Assicurato dal Contraente resta coperta alle condizioni di assicurazione operanti in quel momento, fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione. Per i casi sopra esposti e sempre che l'Assicuratore l’Assicuratore abbia dato previo assenso e l'Assicurato l’Assicurato abbia pagato il premio addizionale concordato, la Polizza potrà essere estesa alla copertura dei reclami denunciati all'Assicuratore all’Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione. La garanzia "Maggior tempo per la notifica delle Richieste di Risarcimento":

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