Malattia e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interes- xxxx, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- zia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte inte- grante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO con propria assicurazione:
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio
Malattia e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell’agente dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento im- pedimento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanzarappre- sentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente dell'agente o rappresentante interes- xxxxinteressato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio dall'inizio della malattia o dalla data dell’infortuniodell'in- fortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo periodo predetto ad assicurare l’esercizio l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- zia dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte inte- grante integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO ENASARCO con propria assicurazione:
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Samples: Accordo Economico Collettivo 16 Febbraio 2009, Accordo Economico Collettivo Settore Commercio
Malattia e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell’agente dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente dell'agente o rappresentante interes- xxxxinteressato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio dall'inizio della malattia o dalla data dell’infortuniodell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo periodo predetto ad assicurare l’esercizio l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- zia dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte inte- grante integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO ENASARCO con propria assicurazione:
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale Del Settore Del Commercio
Malattia e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interes- xxxxinteressato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo perio- do predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- zia dell’agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte inte- grante integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO ENASARCO con propria assicurazione:
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Malattia e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell’agente dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento nell'espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente dell'agente o rappresentante interes- xxxx, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio dall'inizio della malattia o dalla data dell’infortuniodell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo predetto ad assicurare l’esercizio l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- dell'agen- zia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte inte- grante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO con propria assicurazione:
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Malattia e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento impe- dimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanzarappresentan- za, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interes- xxxxinteressato, resterà sospeso sospe- so per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortuniodell’infortu- nio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri al- tri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentirecon- sentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- zia dell’agenzia senza che a questa que- sta derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo perio- do stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente illi- mitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale commerciale si provvederà alla al- la stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte inte- grante integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx indipendente ed aggiuntivo rispetto rispet- to a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO ENASARCO con propria assicurazione:: Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riguardanti il valore della diaria giornalie- ra e/o il massimo di giorni coperti da assicurazione per anno assicurativo, eventualmen- te stipulate dalla Fondazione ENASARCO successivamente alla firma del presente Accor- do, condizioni che costituiranno automaticamente parte integrante del presente Accordo. Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fon- dazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l’utilizzo di una quota parte dell’interesse sul FIRR calcolato come indicato al successivo art. 15 del presente Accordo.
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Malattia e infortunio. In caso di malattia o infortunio dell’agente dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento nell'espletamento del mandato affidatogliaffidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente dell'agente o rappresentante interes- xxxxinteressato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio dall'inizio della malattia o dalla data dell’infortuniodell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo periodo predetto ad assicurare l’esercizio l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- zia dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e non ha diritto a compensi sui proventi degli affari affari conclusi nel periodo stesso, salvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne Fondazione ENASARCO, per coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di seguito indicate, che formano parte inte- grante integrante del presente articolo, e garantirà il trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO ENASARCO con propria assicurazione:
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