Malattia e infortunio. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessa. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 anni. In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importi; - in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.
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Malattia e infortunio. Trattamento L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa di malattia o di infortunio non sul lavorogiustificato impedimento, entro il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno della giornata in cui si verifica l'assenza, fatti salvi ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla direzione aziendale. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'impresa entro il normale orario di lavoro del giorno che precede quello in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestato con le modalità di cui ai successivi commi. I datori di lavoro dovranno acquisire l'attestato di inidoneità al lavoro solo attraverso i casi servizi on line messi a disposizione dall'INPS; il lavoratore è esonerato dall'invio dell'attestato, fermo restando l'obbligo dello stesso di giustificato e documentato impedimento o cause comunicare tempestivamente l'assenza per malattia al datore di forza maggiorelavoro secondo i due commi precedenti. Qualora il datore di lavoro ne faccia richiesta, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del il lavoratore comunicazione del fornirà all'azienda il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessainviato dal medico in via telematica. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha Il diritto alla conservazione del posto secondo viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di infermità raggiunga in complesso 12 mesi di assenza nell'arco di 36 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi nell'arco temporale degli ultimi 36 mesi consecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato. La disposizione di cui al precedente comma vale anche se i seguenti termini: - 36 mesi 9 per anzianità fino consecutivi sono stati raggiunti attraverso più rapporti di lavoro consecutivi nel settore. A tal fine il datore di lavoro è obbligato, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 rilasciare una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nei periodi di lavoro precedenti sino a un massimo di 3 anni. In caso di più assenze, Superati i periodi limiti di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad posto, l'azienda su richiesta del lavoratore concederà un arco temporale pari periodo di aspettativa non superiore a 24 mesi. Le assenze dal 4 mesi durante il quale il rapporto di lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di rimane sospeso a tutti gli istituti contrattuali entro effetti senza decorrenza della retribuzione e di alcun istituto contrattuale. Detto periodo di aspettativa potrà essere richiesto una sola volta nell'arco dell'attività lavorativa con la stessa impresa. Decorsi i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltredi cui sopra, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto l'impresa ove proceda al netto delle ritenute a carico licenziamento del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato. Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i seguenti importi; - suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità. Per il trattamento di malattia e infortunio valgono le norme di carattere generale. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, legge 20.5.70 n. 300, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le parti concordano quanto segue:
1. il lavoratore assente è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo nelle fasce orarie previste dalle norme vigenti e precisamente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00;
2. sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro superiore professionale deve essere tempestivamente comunicato all'impresa. Al termine della malattia o dell'infortunio il lavoratore deve presentarsi immediatamente nel suo abituale posto di lavoro. Il lavoratore, che risulti assente alle visite di controllo effettuate nelle fasce orarie predeterminate, decade dal diritto all'integrazione da parte dell'azienda per lo stesso periodo per il quale l'INPS non erogherà l'indennità di malattia. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a 8 giornititolo gratuito durante l'assenza. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito senza giustificata ragione sanitaria il tempestivo accertamento dello stato di infermità, le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata. Resta inteso che la predetta normativa sarà adeguata in relazione a partire dal 1°giorno e fino provvedimenti di legge che, successivamente al 180°giorno; - in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giornopresente accordo, statuiranno sull'argomento.
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Malattia e infortunio. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa Art. 49 (Malattia e infortunio) In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore - al fine di consentire gli adeguamenti organizzativi necessari - deve avvertire l'Associazione entro la i preposti aziendali tramite chiamata telefonica o fax ovvero tramite interposta persona, prima ora dell'inizio del suo normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, l'assenza - fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di accertata forza maggiore. Ai sensi della legge n. 183/2010 il lavoratore non è più tenuto a procedere all'invio cartaceo del certificato di malattia alla propria azienda in quanto spetterà direttamente al medico di base di trasmettere per via informatica all'INPS il certificato, tramite un sistema operativo chiamato Sac (Sistema di accoglienza centrale). All'azienda è riconosciuta la facoltà di richiedere al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere lavoratore in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del malattia il numero di protocollo identificativo del certificato inviato on line dal medico all'INPS; tale obbligo di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessa. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 anni. In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito comunicazione potrà essere ottemperato dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali anche a mezzo e-mail ovvero sms. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Eventuali necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione per gravi eccezionali motivi familiari ovvero ogni mutamento di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importi; - in caso indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro superiore deve essere prontamente comunicato all'azienda. Qualora durante le fasce orarie di reperibilità presso il recapito comunicato all'INPS, il lavoratore non venga trovato dal personale incaricato dalle competenti strutture pubbliche e non vi sia alcun giustificato motivo, il lavoratore perderà l'intero trattamento economico, parziale a 8 giornitotale a carico dell'azienda, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 66. Il lavoratore non in prova, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell'anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) 180 giorni di calendario in un anno solare, comprensivi del periodo di malattia;
b) per le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del 100% posto può arrivare a partire dal 1°giorno 24 mesi. Per poter decorrere nuovamente la conservazione del posto di lavoro, di cui alla lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e fino al 180°giorno; - del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in caso di diverse malattie. Non si terrà conto dell'aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati all'anzianità di servizio ed inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini del calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove decida di procedere al licenziamento del lavoratore, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora non vi sia licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato la conservazione del posto cessa al sopraggiungere della data di scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Art. 50 (Aspettativa non retribuita per malattia) Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti alla conservazione del posto di lavoro di cui al precedente articolo, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a 6 mesi durante il quale non decorrerà retribuzione né si avrà decorrenza di anzianità per alcun istituto. Qualora il protrarsi dell'assenza dal lavoro sia connessa ad una patologia grave e continuativa per la quale si rendano necessarie terapie salvavita periodicamente documentate da personale medico specialistico del Servizio sanitario nazionale (SSN), al lavoratore è riconosciuto il diritto di richiedere tramite istanza per iscritto di poter beneficiare di un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito fino alla propria guarigione clinica ovvero per un periodo non superiore a 12 mesi. Il datore di lavoro è tenuto a dare riscontro alla suddetta istanza, dando al lavoratore comunicazione scritta relativa alla durata e ai termini del periodo di aspettativa. Qualora i suddetti termini spirino senza che il lavoratore rientri in servizio, il datore di lavoro ha facoltà di procedere al licenziamento del lavoratore per superamento dei limiti di tempo massimo previsti per il periodo di comporto. Resta salvo che in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro, il periodo di comporto dovrà essere computato ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore in aspettativa.
Art. 51 (Trattamento economico e normativo per malattia) Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto a percepire alle normali scadenze del periodo di paga: - una indennità, pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia a decorrere dal 21° e per l'intero periodo di comporto, posto a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge n. 833/1978. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare al lavoratore l'indennità di cui al precedente comma, il cui importo sarà posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge n. 33/1980; - una retribuzione pari al 75% da corrispondersi, da parte del datore di lavoro per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza) qualora la durata sia pari o superiore a cinque giorni ed una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1. per i primi 3 giorni di malattia indennità al 75% (solo per malattie di durata inferiore pari o pari superiore a 8 5 giorni);
2. per i giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire di malattia dal 4° giornoal 20° giorno indennità al 60%;
3. per i giorni di malattia dal 21° al 180° giorno indennità al 50%. Per le malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica), oltre il 180° giorno di malattia, il lavoratore conserverà solo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, per massimo di 24 mesi dall'inizio della malattia di lungo periodo. Restano esclusi dalla suddetta disciplina della precedente tabella: ricoveri ospedalieri, day hospital, emodialisi, evento di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni, sclerosi multipla o patologie. Per retribuzione giornaliera è da intendersi la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 58 del presente c.c.n.l. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 33/1980. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, l'integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non superiore a quello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e, comunque, non oltre la scadenza del predetto contratto.
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Malattia e infortunio. Trattamento Non Sul Lavoro
1. Il lavoratore malato deve avvertire di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa norma l’azienda prima dell'inizio del suo orario di malattia o lavoro e comunque entro il primo giorno di infortunio non sul lavoroassenza, specificando il recapito del luogo in cui il lavoratore stesso si trova ammalato, se diverso dalla propria abitazione. Entro tre giorni dall’inizio dell’assenza il lavoratore deve avvertire l'Associazione inviare all’azienda il certificato medico attestante la malattia da cui risulti la data di inizio della malattia e la relativa prognosi.
2. L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro la prima ora del normale orario di lavoro del il primo giorno in cui si verifica l'assenzail lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza indicato nel certificato medico precedente.
3. Il lavoratore malato non può allontanarsi dal luogo comunicato all’azienda. Qualora il lavoratore durante il periodo di malattia debba recarsi in altra località, fatti salvi i casi lo stesso deve avvisare preventivamente l’azienda, anche telefonicamente, specificando il recapito presso il quale è a disposizione per il controllo di cui al successivo punto 4.
4. Il lavoratore è tenuto a trovarsi a disposizione nel luogo comunicato all’azienda nelle seguenti fasce orarie giornaliere: ‐ dalle ore 10 alle ore 12Antimeridiane; ‐ dalle ore 17 alle ore 19 pomeridiane.
5. Salvo il caso di forza maggiore o di giustificato motivo, debitamente documentato, l’inosservanza di quanto previsto ai precedenti punti 1, 2, 3 e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte 4 comporta l’irrogazione a carico del lavoratore comunicazione della sanzione disciplinare prevista dall’art. 54 (Mancanze punibili con la multa) del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessapresente CCNL.
6. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio Il lavoratore assente per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino posto, con il riconoscimento dell’anzianità a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 anni. In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione effetti, anche ai fini del posto sopra previsti. Inoltrepassaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale, per un periodo di comporto di 12 mesi; durante l’interruzione di servizio tale periodo le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importi; - in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino un trattamento economico pari al 180°giorno; - in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 9 mesi ed all’80% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i successivi 3 mesi. L’eventuale prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a partire dal 4° giornonorma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta.Qualora l’ultimo evento morboso in atto al termine del periodo di comporto risulti di durata superiore a 40 giorni, il periodo di comporto sarà pari a 15 mesi e durante tale prolungamento il lavoratore ha diritto al 50% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione). Nel computo dei periodi di comporto di cui al presente punto non si tiene conto delle assenze dovute ai periodi di degenza ospedaliera continuativa di durata superiore a 35 giorni.
7. Nel caso di più assenze per malattia, anche in relazione a diversi eventi morbosi, il suddetto periodo di conservazione del posto si intende riferito alle assenze complessivamente verificatesi in un arco temporale di 36 mesi consecutivi.
8. Nei casi di assenze dovute a malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Xxxxxx ovvero periodi di degenza ospedaliera determinati da trapianti chirurgici, il periodo di comporto di cui al precedente punto 6 sarà elevato a 30 mesi nell’arco temporale di 36 mesi consecutivi, durante i quali verrà corrisposto al lavoratore il 100% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) per i primi 18 mesi ed il 70% della retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c),
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Malattia e infortunio. Trattamento Il lavoratore, in caso si assenti per malattia, salvo i casi di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa di malattia o di infortunio non sul lavorograve e giustificato impedimento, il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del avvisare immediatamente l’impresa, nel normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi o di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio apertura della stessa. ln mancanza E’ obbligo, inoltre, del lavoratore trasmettere rispettivamente, a norma di ciascuna delle comunicazioni suddettelegge, salvo casi entro 48 ore il certificato medico di giustificato impedimentoinizio malattia ed entro 24 quello di continuazione. Il lavoratore deve, l’assenza sarà considerata ingiustificatainoltre, dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio o malattia professionale, anche di lieve entità. Qualora il lavoratore non ottemperi al suddetto obbligo, il datore di lavoro che non sia venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto resta esonerato da ogni responsabilità. Le assenze per malattia, infortunio e malattia professionale senza la presentazione del relativo certificato medico o con tardiva presentazione dello stesso, sono considerate ingiustificate con le conseguenze disciplinari ed economiche previste per legge e CCNL.
a) Periodo di comporto In caso di malattia il lavoratore, con contratto full e part time orizzontale, non in prova e con anzianità di servizio fino a 3 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 8 mesi in un arco temporale mobile di 24 mesi. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa il lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento all'art. 5 della legge n. 300ad un arco temporale mobile di 24 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. In caso di interruzione malattia il lavoratore, con contratto full e part time orizzontale, non in prova e con anzianità di servizio superiore a 3 anni, ha diritto al mantenimento del servizio posto di lavoro per malattia ed assenza continuativa e/o frazionata di 14 mesi in un arco temporale mobile di 36 mesi. Per il lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 36 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. Per i lavoratori affetti da TBC si farà riferimento a quanto previsto dalla legge n. 419/1975 e s.m.i. . In caso di infortunio non sul lavoro, intendendosi per questo i casi previsti ed indennizzabili dall’INAIL, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 anniquando duri l’inabilità temporanea che impedisca allo stesso di riprendere proficuamente il lavoro. In caso di più assenzemalattia professionale, i periodi il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 9 mesi in un arco temporale mobile di 14 mesi a prescindere dal tipo di contratto di lavoro in essere. La malattia, l’infortunio e la malattia professionale sospendono il decorso del preavviso e delle ferie. Superato il periodo di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad per malattia e malattia professionale, le parti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, possono risolvere il rapporto di lavoro con diritto al relativo periodo di preavviso. In caso di rischio di superamento del periodo di conservazione del posto per sola malattia, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica da far pervenire al datore di lavoro 15 giorni prima della scadenza del comporto da controllare a sua diligente cura, di un arco temporale pari periodo di aspettativa della durata di 10 mesi durante i quali non decorrerà alcun istituto contrattuale.
b) Trattamento economico in caso di malattia
c) Trattamento economico caso di infortunio o malattia professionale • dal 1° al 4° giorno d’infortunio o di malattia professionale, il 100% della normale retribuzione giornaliera; • per i giorni successivi al 4°, e comunque fino alla fine dell’evento, un’integrazione fino a 24 mesigarantire il 100% della normale retribuzione giornaliera che il dipendente avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa. La quota INAIL verrà anticipata obbligatoriamente ai sensi dell’art. 70 del T.U. n. 1124/1965 e s.m.i. . Sull’integrazione INPS/INAIL il datore calcolerà la lordizzazione. L’integrazione stessa non è dovuta se INPS e/o INAIL non riconoscono l’indennità a loro carico. Al lavoratore in prova, l’azienda non corrisponderà alcuna integrazione rispetto a quanto elargito dagli istituti. Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattie o malattia ed infortunio sono espletate dalle ASL alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l’effettuazione delle suddette visite fiscali, il lavoratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le vigenti disposizioni di legge. - giornate non sul lavoro sono computate agli effetti indennizzabili I casi di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione giornate non indennizzabili sono: - assenza del posto sopra previsti. Inoltre, durante l’interruzione lavoratore alle eventuali visite di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importicontrollo; - giornate non coperte da certificazione medica. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in caso materia di malattia, infortunio e malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorniprofessionale, valgono le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - norme di legge in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giornomateria.
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Malattia e infortunio. Trattamento Il lavoratore, in caso si assenti per malattia, salvo i casi di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa di malattia o di infortunio non sul lavorograve e giustificato impedimento, il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del avvisare immediatamente l’impresa, nel normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi o di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio apertura della stessa. ln mancanza E’ obbligo, inoltre, del lavoratore trasmettere rispettivamente, a norma di ciascuna delle comunicazioni suddettelegge, salvo casi entro 48 ore il certificato medico di giustificato impedimentoinizio malattia ed entro 24 quello di continuazione. Il lavoratore deve, l’assenza sarà considerata ingiustificatainoltre, dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio o malattia professionale, anche di lieve entità. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'artQualora il lavoratore non ottemperi al suddetto obbligo, il datore di lavoro che non sia venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto resta esonerato da ogni responsabilità. 5 della Le assenze per malattia, infortunio e malattia professionale senza la presentazione del relativo certificato medico o con tardiva presentazione dello stesso, sono considerate ingiustificate con le conseguenze disciplinari ed economiche previste per legge n. 300e CCNL. In caso di interruzione del servizio assenza per malattia ed o infortunio, al lavoratore verrà assicurato il seguente trattamento:
a) Periodo di comporto In caso di malattia il lavoratore, con contratto full e part time orizzontale, non in prova e con anzianità di servizio fino a 3 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 8 mesi in un arco temporale mobile di 24 mesi. Per il lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 24 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. In caso di malattia il lavoratore, con contratto full e part time orizzontale, non in prova e con anzianità di servizio superiore a 3 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 14 mesi in un arco temporale mobile di 36 mesi. Per il lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 36 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. Per i lavoratori affetti da TBC si farà riferimento a quanto previsto dalla legge n. 419/1975 e s.m.i. . In caso di infortunio non sul lavoro, intendendosi per questo i casi previsti ed indennizzabili dall’INAIL, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 anniquando duri l’inabilità temporanea che impedisca allo stesso di riprendere proficuamente il lavoro. In caso di più assenzemalattia professionale, i periodi il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 9 mesi in un arco temporale mobile di 14 mesi a prescindere dal tipo di contratto di lavoro in essere. La malattia, l’infortunio e la malattia professionale sospendono il decorso del preavviso e delle ferie. Superato il periodo di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad per malattia e malattia professionale, le parti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, possono risolvere il rapporto di lavoro con diritto al relativo periodo di preavviso. In caso di rischio di superamento del periodo di conservazione del posto per sola malattia, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica da far pervenire al datore di lavoro 15 giorni prima della scadenza del comporto da controllare a sua diligente cura, di un arco temporale pari periodo di aspettativa della durata di 10 mesi durante i quali non decorrerà alcun istituto contrattuale.
b) Trattamento economico in caso di malattia Ferme restando le norme di legge in materia, in caso di malattia, l’impresa corrisponderà al lavoratore: • per i primi 3 giorni di carenza, il 60% della normale retribuzione giornaliera ove la malattia non superi i 10 giorni di calendario; • per i primi 3 giorni di carenza, il 100% della normale retribuzione giornaliera ove la malattia superi i 10 giorni di calendario o sia causa di ricovero ospedaliero; • un’integrazione della prestazione INPS, ove prevista, fino a 24 mesigarantire il 100% della normale retribuzione giornaliera nell’arco di 180 giorni per anno solare. La quota INPS verrà conguagliata sui contributi mensili a norma di legge.
c) Trattamento economico caso di infortunio o malattia professionale Ferme restando le norme di legge in materia, in caso di infortunio o malattia professionale, l’impresa corrisponderà al lavoratore: • dal 1° al 4° giorno d’infortunio o di malattia professionale, il 100% della normale retribuzione giornaliera; • per i giorni successivi al 4°, e comunque fino alla fine dell’evento, un’integrazione fino a garantire il 100% della normale retribuzione giornaliera che il dipendente avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa. La quota INAIL verrà anticipata obbligatoriamente ai sensi dell’art. 70 del T.U. n. 1124/1965 e s.m.i. . Sull’integrazione INPS/INAIL il datore calcolerà la lordizzazione. L’integrazione stessa non è dovuta se INPS e/o INAIL non riconoscono l’indennità a loro carico. Al lavoratore in prova, l’azienda non corrisponderà alcuna integrazione rispetto a quanto elargito dagli istituti. Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattie o malattia ed infortunio sono espletate dalle ASL alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l’effettuazione delle suddette visite fiscali, il lavoratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le vigenti disposizioni di legge. - giornate non sul lavoro sono computate agli effetti indennizzabili I casi di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione giornate non indennizzabili sono: - assenza del posto sopra previsti. Inoltre, durante l’interruzione lavoratore alle eventuali visite di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importicontrollo; - giornate non coperte da certificazione medica. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in caso materia di malattia, infortunio e malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorniprofessionale, valgono le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - norme di legge in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giornomateria.
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Malattia e infortunio. Trattamento Art. 49 (Malattia e infortunio)
a) 180 giorni di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa calendario in un anno solare, comprensivi del periodo di malattia o malattia;
b) per le malattie di infortunio non sul particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica) la conservazione del posto può arrivare a 24 mesi. Per poter decorrere nuovamente la conservazione del posto di lavoro, di cui alla lettera a) deve esserci la ripresa dell'attività lavorativa per almeno 30 giorni continuativi. Cesserà per l'azienda l'obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno abbia raggiunto in cui si verifica l'assenzacomplesso, fatti salvi durante i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore17 mesi antecedenti i limiti massimi previsti dalla suddetta lettera a) e, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lettera b), anche in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessa. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione diverse malattie. Non si terrà conto dell'aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati all'anzianità di servizio ed inoltre i periodi di aspettativa non verranno considerati ai fini del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha calcolo del periodo di comporto e del trattamento economico. Eguale diritto alla conservazione del posto secondo spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso, fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso. Alla scadenza dei termini sopra indicati l'azienda, ove decida di procedere al licenziamento del lavoratore, è tenuta a corrispondergli il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora non vi sia licenziamento, il rapporto di lavoro rimane sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di anzianità. Per i seguenti termini: - mesi 9 lavoratori assunti con contratto a tempo determinato la conservazione del posto cessa al sopraggiungere della data di scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Art. 50 (Aspettativa non retribuita per anzianità fino malattia)
Art. 51 (Trattamento economico e normativo per malattia)
1. per i primi 3 giorni di malattia indennità al 75% (solo per malattie di durata pari o superiore a 5 anni; - giorni);
2. per i giorni di malattia dal 4° al 20° giorno indennità al 60%;
3. per i giorni di malattia dal 21° al 180° giorno indennità al 50%. Per le malattie di particolare gravità (oncologiche, sclerosi multipla, cirrosi epatica), oltre il 180° giorno di malattia, il lavoratore conserverà solo il diritto alla conservazione del posto di lavoro, per massimo di 24 mesi dall'inizio della malattia di lungo periodo. Restano esclusi dalla suddetta disciplina della precedente tabella: ricoveri ospedalieri, day hospital, emodialisi, evento di malattia con prognosi iniziale non inferiore a 12 per anzianità oltre 5 annigiorni, sclerosi multipla o patologie. In caso Per retribuzione giornaliera è da intendersi la quota giornaliera della retribuzione di più assenzefatto di cui all'art. 58 del presente c.c.n.l. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della L. n. 33/1980. Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, i periodi nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltreposto, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importi; - anche in caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS. Per l'assistenza di malattia a favore del lavoratore o infortunio dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali. Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, l'integrazione aziendale sarà corrisposta per un periodo non sul lavoro superiore a 8 giorniquello per il quale è dovuta l'indennità economica di malattia da parte dell'INPS e, le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento comunque, non oltre la scadenza del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giornopredetto contratto.
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Malattia e infortunio. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore dipendente deve avvertire l'Associazione darne telefonicamente avviso al proprio Responsabile entro la prima ora del normale orario di lavoro e, in caso di assenza del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggioreResponsabile, al fine servizio di consentire all'Associazione stessa segreteria/reception (telefono 0422/0000000). In caso di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi infortunio il dipendente deve anche recarsi dal medico/pronto soccorso per avviare la denuncia di infortunio all’Inail. Ai fini del pagamento dell'indennità di malattia, l'infermità che si rendessero eventualmente necessaricomporta incapacità lavorativa, anche per un solo giorno, deve essere documentata dal lavoratore mediante certificazione. Alla comunicazione dovrà seguire da parte Secondo le nuove disposizioni relative alla adozione del sistema telematico di certificazione, le attestazioni rilasciate dei medici di base vengono inviate ai datori di lavoro e direttamente all’Inps. E’ facoltà del lavoratore comunicazione del chiedere al proprio medico curante il numero di protocollo identificativo del certificato che il medico invia telematicamente all’Inps e fornire tale numero al proprio datore di lavoro. E’ possibile visionare il proprio certificato medico tramite il link xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx.xxxx?xxxxx=0&xxxxxxxxxxx=000 , inserendo il numero di certificato rilasciato dal medico curante ed il proprio codice fiscale. Il ritardo della certificazione di inizio o continuazione della malattia rilasciato entro 3 potrebbe comportare la perdita dell'indennità INPS per i giorni dall’inizio di ritardo. L'indennità spetta per la durata della stessa. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300malattia indicata nella certificazione sanitaria. In caso di interruzione del servizio prosecuzione oltre la prognosi il lavoratore, per conservare il diritto all'indennità, è tenuto a documentare la continuazione della malattia. Secondo la nuova normativa si prevede che nell’arco di un anno solare in occasione della prima e della seconda assenza per malattia ed infortunio la percentuale riconosciuta è del 100%, per la terza verrà riconosciuta la percentuale del 66%, per la quarta sarà del 50% e dalla quinta in poi non sul lavoro, il lavoratore sarà riconosciuto nessun importo. La gestione a scalare della carenza non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 vale per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 anni. In caso di più assenze, i periodi di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltreeventi come ad esempio ricovero ospedaliero, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importi; - in caso certificati con prognosi di malattia iniziale superiore ai 12 giorni (o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorniper eventuali continuazioni o ricadute), le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giornoday hospital, patologie con terapie salvavita, emodialisi, sclerosi multipla ed eventi morbosi verificatisi durante la gravidanza.
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Samples: Regolamento Del Personale
Malattia e infortunio. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa di malattia o di infortunio non sul lavoro, il Il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in a tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessa. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova indeterminato ha diritto alla conservazione del posto secondo di lavoro per un periodo di 180 giorni sia nel caso di malattia e sia nel caso di infortunio. Ove trattasi di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL la conservazione del posto dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e in ogni caso non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio. Qualora l’assenza si protragga oltre i seguenti termini: - dodici mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 annidall’infortunio, può essere concesso al lavoratore infortunato che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di dodici mesi. Trascorsi i periodi sopra indicati e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di più assenzenecessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. In caso di malattia il lavoratore avrà diritto: − se trattasi di operai, in aggiunta al trattamento di legge, all’erogazione da parte del datore di lavoro, per un periodo massimo di novanta giorni in un anno, di una indennità giornaliera nella misura del 25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento; − se trattasi di impiegato, all’erogazione dal parte del datore di lavoro del 100 per cento della retribuzione mensile ordinaria per sei mesi. Tali indennità saranno corrisposte dal giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno e subordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell’INPS. Fermo restando quanto previsto dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 in ordine al trattamento economico per i periodi primi tre giorni di conservazione infortunio, per i casi di infortunio sul lavoro il lavoratore a tempo indeterminato avrà diritto alla erogazione, da parte del posto suindicato datore di lavoro, a partire al quarto giorno in cui si intendono riferiti è verificato l’infortunio e sino ad un arco temporale massimo di 180 giorni, di una indennità giornaliera pari a 24 mesialla differenza tra la indennità di legge e la retribuzione giornaliera contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti La corresponsione della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte degli istituti previdenziali o assistenzialidell’INAIL. Il trattamento integrativo a quello di legge per malattia e per infortunio di cui ai commi precedenti, gli verrà assicurato non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda, trenta giorni continuativi di lavoro. L’operaio a tempo determinato che abbia effettuato presso la stessa azienda il predetto periodo lavorativo avrà diritto, per i casi di malattia e di infortunio riconosciuti, rispettivamente, dall’INPS e dall’INAIL, alla medesima indennità giornaliera prevista, rispettivamente, ai precedenti commi quinto e settimo, a partire dal 31° giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giorni in un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione anno. L’obbligo di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente corrispondere i seguenti importi; - sopra indicati trattamenti economici in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore può essere assolto per il tramite della Casse extra legem provinciali di cui all’art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, previa apposita convenzione con le predette casse a 8 giornicura del datore di lavoro interessato. In ogni caso, le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta il trattamento spettante al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giornonon potrà essere inferiore alle misure indicate nel presente articolo.
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Malattia e infortunio. Trattamento Il lavoratore, in caso si assenti per malattia, salvo i casi di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa di malattia o di infortunio non sul lavorograve e giustificato impedimento, il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del avvisare immediatamente l’impresa, nel normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi o di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio apertura della stessa. ln mancanza E’ obbligo, inoltre, del lavoratore trasmettere rispettivamente, a norma di ciascuna delle comunicazioni suddettelegge, salvo casi entro 48 ore il certificato medico di giustificato impedimentoinizio malattia ed entro 24 quello di continuazione. Il lavoratore deve, l’assenza sarà considerata ingiustificatainoltre, dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio o malattia professionale, anche di lieve entità. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'artQualora il lavoratore non ottemperi al suddetto obbligo, il datore di lavoro che non sia venuto altrimenti a conoscenza dell’accaduto resta esonerato da ogni responsabilità. 5 della Le assenze per malattia, infortunio e malattia professionale senza la presentazione del relativo certificato medico o con tardiva presentazione dello stesso, sono considerate ingiustificate con le conseguenze disciplinari ed economiche previste per legge n. 300e CCNL. In caso di interruzione del servizio assenza per malattia ed o infortunio, al lavoratore verrà assicurato il seguente trattamento:
a) Periodo di comporto In caso di malattia il lavoratore, con contratto full e part time orizzontale, non in prova e con anzianità di servizio fino a 3 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 8 mesi in un arco temporale mobile di 24 mesi. Per il lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 24 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. In caso di malattia il lavoratore, con contratto full e part time orizzontale, non in prova e con anzianità di servizio superiore a 3 anni, ha diritto al mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 14 mesi in un arco temporale mobile di 36 mesi. Per il lavoratore con contratto part time verticale o misto, il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale mobile di 36 mesi, in caso di più assenze, verrà riproporzionato alla metà delle giornate lavorate concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro in esse prestato. Per i lavoratori affetti da TBC si farà riferimento a quanto previsto dalla legge n. 419/1975 e s.m.i. . In caso di infortunio non sul lavoro, intendendosi per questo i casi previsti ed indennizzabili dall’INAIL, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 anniquando duri l’inabilità temporanea che impedisca allo stesso di riprendere proficuamente il lavoro. In caso di più assenzemalattia professionale, i periodi il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per assenza continuativa e/o frazionata di 9 mesi in un arco temporale mobile di 14 mesi a prescindere dal tipo di contratto di lavoro in essere. La malattia, l’infortunio e la malattia professionale sospendono il decorso del preavviso e delle ferie. Superato il periodo di conservazione del posto suindicato si intendono riferiti ad per malattia e malattia professionale, le parti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, possono risolvere il rapporto di lavoro con diritto al relativo periodo di preavviso. In caso di rischio di superamento del periodo di conservazione del posto per sola malattia, il lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta e relativa certificazione medica da far pervenire al datore di lavoro 15 giorni prima della scadenza del comporto da controllare a sua diligente cura, di un arco temporale pari periodo di aspettativa della durata di 10 mesi durante i quali non decorrerà alcun istituto contrattuale.
b) Trattamento economico in caso di malattia Ferme restando le norme di legge in materia, in caso di malattia, l’impresa corrisponderà al lavoratore non in prova: • per i primi 3 giorni di carenza, il 60% della normale retribuzione giornaliera ove la malattia non superi i 10 giorni di calendario; • per i primi 3 giorni di carenza, il 100% della normale retribuzione giornaliera ove la malattia superi i 10 giorni di calendario o sia causa di ricovero ospedaliero; • un’integrazione della prestazione INPS, ove prevista, fino a 24 mesigarantire il 100% della normale retribuzione giornaliera nell’arco di 180 giorni per anno solare. La quota INPS verrà conguagliata sui contributi mensili a norma di legge.
c) Trattamento economico caso di infortunio o malattia professionale Ferme restando le norme di legge in materia, in caso di infortunio o malattia professionale, l’impresa corrisponderà al lavoratore: • dal 1° al 4° giorno d’infortunio o di malattia professionale, il 100% della normale retribuzione giornaliera; • per i giorni successivi al 4°, e comunque fino alla fine dell’evento, un’integrazione fino a garantire il 100% della normale retribuzione giornaliera che il dipendente avrebbe percepito in caso di normale prestazione lavorativa. La quota INAIL verrà anticipata obbligatoriamente ai sensi dell’art. 70 del T.U. n. 1124/1965 e s.m.i. . Sull’integrazione INPS/INAIL il datore calcolerà la lordizzazione. L’integrazione stessa non è dovuta se INPS e/o INAIL non riconoscono l’indennità a loro carico. Al lavoratore in prova, l’azienda non corrisponderà alcuna integrazione rispetto a quanto elargito dagli istituti. Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze dal lavoro per malattie o malattia ed infortunio sono espletate dalle ASL alle quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l’effettuazione delle suddette visite fiscali, il lavoratore è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità secondo le vigenti disposizioni di legge. - giornate non sul lavoro sono computate agli effetti indennizzabili I casi di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione giornate non indennizzabili sono: - assenza del posto sopra previsti. Inoltre, durante l’interruzione lavoratore alle eventuali visite di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importicontrollo; - giornate non coperte da certificazione medica. Per quanto non previsto dal presente CCNL, in caso materia di malattia, infortunio e malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorniprofessionale, valgono le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - norme di legge in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giornomateria.
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Malattia e infortunio. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessa. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato all'impiegato non in prova il seguente trattamento:
1) 1) per anzianità di servizio fino a 6 anni: conservazione del posto per mesi 12 e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi;
2) 2) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione dell'intera retribuzione per 6 mesi e della metà di essa per altri 4 mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato in periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Agli effetti del trattamento sopra fissato è considerata malattia ed infortunio anche l'infermità derivante da infortuni non sul lavoro, il lavoratore purché esso non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 annisia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al dipendente stesso. In caso di più assenzeprolungamento dell'assenza al di là del limite massimo stabilito nei precedenti capoversi, il datore di lavoro potrà effettuare e il lavoratore chiedere, la risoluzione del rapporto conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto di anzianità maturata e all'indennità sostitutiva del preavviso. Al lavoratore assente per malattia professionale o infortunio saranno conservati il posto di lavoro e l'anzianità fino alla guarigione clinica, intesa questa nel senso che la stessa coincida con il rilascio del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro, ovvero quando cessa da parte dell'istituto assicuratore l'erogazione della indennità temporanea economica secondo la legge in vigore. L'assenza per malattia e le prosecuzioni devono essere comunicate all'impresa nello spazio di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento, e il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro 3 giorni dall'inizio dell'assenza stessa. Il lavoratore ammalato o infortunato non può essere considerato in ferie, né in preavviso, né in periodo di congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto suindicato posto. Il lavoratore che entro 5 giorni dal termine del periodo di malattia non si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesipresenti al lavoro, sarà considerato dimissionario. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. InoltreAlla scadenza dei termini avanti indicati, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti previdenziali o assistenzialiove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli verrà assicurato un trattamento integrativa a carico dell'Associazionecorrisponderà il TFR, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico ivi compresa l'indennità sostitutiva del lavoratorepreavviso. Per quanto concerne i controlli, tale da fargli conseguite complessivamente i seguenti importi; - valgono le leggi in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giornovigore.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Malattia e infortunio. Trattamento di malattia ed e infortunio non sul lavoro ln casa lavoro In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve avvertire l'Associazione l'azienda di norma entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo il giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo l'invio del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessamedico attestante la malattia. ln In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'artall’art. 5 della legge n. 300300/1970. In caso di interruzione del servizio per malattia ed e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto secondo i seguenti termini: - mesi 9 per anzianità fino un periodo pari a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 annimesi. In caso di più assenze, assenze i periodi di conservazione del posto suindicato su indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre, Inoltre durante l’interruzione l'interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore da parte degli istituti Istituti previdenziali o assistenziali, gli verrà assicurato un trattamento integrativa integrativo a carico dell'Associazionedell'azienda, calcolato sulla normale retribuzione di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite conseguire complessivamente i seguenti importi; - : • in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, 6 giorni le Associazioni aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°° giorno; - • in caso di malattie malattia di durata inferiore o pari a 8 6 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economia economica a carico dell'Associazione dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno. Le parti convengono che a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore a 3 mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale Per quanto non previsto dal presente articolo, si richiamano · le · disposizioni di legge che regolano la materia. Affinché possano essere prestate le previste cure di pronto soccorso ed effettuare le denunce di legge, l'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente dal lavoratore all'impresa. Quando l'infortunio accade al lavoratore nel caso di lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà estesa al più vicino posto di soccorso. In caso di assenza per malattia professionale o infortunio sul lavoro, il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste dal presente articolo. Durante l'assenza dal lavoro causata da malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conserva- zione del posto fino a guarigione clinica. Inoltre, durante l'interruzione di servizio causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale, ad integrazione di quanto percepito dal lavoratore da parte dell'INAIL e fino alla guarigione clinica verrà assicurato al lavoratore stesso un trattamento integrativo a carico dell'azienda, calcolato sulla retribuzione normale di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguire complessivamente un importo pari al 100% della retribuzione.
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Malattia e infortunio. Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro ln casa di malattia o di infortunio non sul lavoro, il Il lavoratore deve avvertire l'Associazione entro la prima ora del normale orario di lavoro del primo giorno in cui si verifica l'assenza, fatti salvi i casi di giustificato e documentato impedimento o cause di forza maggiore, al fine di consentire all'Associazione stessa di provvedere in a tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari. Alla comunicazione dovrà seguire da parte del lavoratore comunicazione del numero di protocollo identificativo del certificato di malattia rilasciato entro 3 giorni dall’inizio della stessa. ln mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di giustificato impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Per quanto concerne gli accertamenti sanitari si fa riferimento all'art. 5 della legge n. 300. In caso di interruzione del servizio per malattia ed infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova indeterminato ha diritto alla conservazione del posto secondo di lavoro per un periodo di 180 giorni sia nel caso di malattia e sia nel caso di infortunio. Ove trattasi di infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL la conservazione del posto dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e in ogni caso non potrà superare il periodo di dodici mesi dall’infortunio. Qualora l’assenza si protragga oltre i seguenti termini: - dodici mesi 9 per anzianità fino a 5 anni; - mesi 12 per anzianità oltre 5 annidall’infortunio, può essere concesso al lavoratore infortunato che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di dodici mesi. Trascorsi i periodi sopra indicati e perdurando la infermità è reciproco il diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, della tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché della indennità sostitutiva delle ferie maturate sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. In caso di più assenzenecessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. In caso di malattia il lavoratore avrà diritto: - se trattasi di operai, in aggiunta al trattamento di legge, all’erogazione da parte del datore di lavoro, per un periodo massimo di novanta giorni in un anno, di una indennità giornaliera nella misura del 25 per cento del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento; - se trattasi di impiegato, all’erogazione dal parte del datore di lavoro del 100 per cento della retribuzione mensile ordinaria per sei mesi. Tali indennità saranno corrisposte dal giorno in cui si è verificata la malattia, se questa si protrae oltre il terzo giorno e subordinatamente al riconoscimento della malattia stessa da parte dell’INPS. Fermo restando quanto previsto dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124 in ordine al trattamento economico per i periodi primi tre giorni di conservazione infortunio, per i casi di infortunio sul lavoro il lavoratore a tempo indeterminato avrà diritto alla erogazione, da parte del posto suindicato datore di lavoro, a partire al quarto giorno in cui si intendono riferiti è verificato l’infortunio e sino ad un arco temporale massimo di 180 giorni, di una indennità giornaliera pari a 24 mesialla differenza tra la indennità di legge e la retribuzione giornaliera contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza in vigore al momento dell’evento. Le assenze dal lavoro per malattie o infortunio non sul lavoro sono computate agli effetti di tutti gli istituti contrattuali entro i limiti La corresponsione della conservazione del posto sopra previsti. Inoltre, durante l’interruzione di servizio per le cause in questione, ad integrazione di quanto comunque percepito dal lavoratore anzidetta indennità giornaliera è subordinata al riconoscimento dell’infortunio da parte degli istituti previdenziali o assistenzialidell’INAIL. Il trattamento integrativo a quello di legge per malattia e per infortunio di cui ai commi precedenti, gli verrà assicurato non spetta agli operai a tempo determinato che non abbiano raggiunto presso la stessa azienda, trenta giorni continuativi di lavoro. L’operaio a tempo determinato che abbia effettuato presso la stessa azienda il predetto periodo lavorativo avrà diritto, per i casi di malattia e di infortunio riconosciuti, rispettivamente, dall’INPS e dall’INAIL, alla medesima indennità giornaliera prevista, rispettivamente, ai precedenti commi quinto e settimo, a partire dal 31° giorno dalla data di assunzione e per la durata di quarantacinque giorni in un trattamento integrativa a carico dell'Associazione, calcolato sulla normale retribuzione anno. L’obbligo di fatto al netto delle ritenute a carico del lavoratore, tale da fargli conseguite complessivamente corrispondere i seguenti importi; - sopra indicati trattamenti economici in caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore può essere assolto per il tramite della Casse extra legem provinciali di cui all’art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 2002, previa apposita convenzione con le predette casse a 8 giornicura del datore di lavoro interessato. In ogni caso, le Associazioni garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino raggiungimento del 100% a partire dal 1°giorno e fino al 180°giorno; - in caso di malattie di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta il trattamento spettante al lavoratore una integrazione economia a carico dell'Associazione fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giornonon potrà essere inferiore alle misure indicate nel presente articolo.
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