Malattia e infortunio. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro del lavoratore interessato, salvo casi di comprovato impedimento e sempreché l’Azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione, e giustificate con la comunicazione all’Azienda entro due giorni del numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. La comunicazione preventiva va effettuata, secondo le modalità definite dall’Azienda, via telefono, e mail o sms o altri sistemi di messaggistica via internet. In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al Datore di Lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a.r. all’Azienda entro due giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
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Samples: www.fistelcisl.it, farecontrattazione.adapt.it
Malattia e infortunio. Le assenze L’operaio a tempo indeterminato di cui sia stata comprovata la malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni nell’anno solare. Nel caso di infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario perdurando l’infermità, è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del lavoratore interessatot.f.r., salvo casi della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di comprovato impedimento e sempreché l’Azienda sia lavoro. Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in condizione di ricevere la comunicazionequanto ne abbia diritto ai sensi del 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, e giustificate con la comunicazione all’Azienda entro due giorni del numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. La comunicazione preventiva va effettuata, secondo le modalità definite dall’Azienda, via telefono, e mail o sms o altri sistemi di messaggistica via internetcontinuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessa. In caso di mancata trasmissione telematica del certificato necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per qualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza dello stato patologico all’estero, la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il lavoratore, previo avviso al Datore di Lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a.r. all’Azienda entro due 60% della retribuzione stessa per i 3 giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:successivi.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti Della Provincia Di Siena
Malattia e infortunio. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per L’inserimento di questa clausola tutela il Promotore il quale, a differenza dell’agente di commercio, non avrebbe alcuna garanzia in caso di malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro del lavoratore interessato, salvo casi di comprovato impedimento e sempreché l’Azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione, e giustificate con la comunicazione all’Azienda entro due giorni del numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. La comunicazione preventiva va effettuata, secondo le modalità definite dall’Azienda, via telefono, e mail o sms o altri sistemi di messaggistica via internet. infortunio Utente 15/11/2019 16:22 In caso di mancata trasmissione telematica malattia o infortunio del certificato Promotore che costituisca causa di malattia per qualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza dello stato patologico all’esteroimpedimento nell’espletamento del mandato affidatogli, il lavoratorerapporto di promozione editoriale scolastica, previo avviso al Datore a richiesta del Promotore interessato, resterà sospeso per la durata massima di Lavorosei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la Preponente non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla Preponente è tenuto riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assicurare l’esercizio del mandato di promozione o a recapitare o dare ad inviare con raccomandata a.raltri l’incarico ad esercitarlo. all’Azienda entro due giorni il certificato Il titolare del mandato di malattia che il medico è tenuto promozione editoriale scolastica, ammalato od infortunato, non ha diritto a rilasciare su supporto cartaceocompensi sui proventi degli affari promossi nel periodo stesso, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
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Malattia e infortunio. Le assenze E’ acquisito come normativa aziendale il criterio del pagamento (sotto forma sempre di permesso retribuito) del tempo necessario per il raggiungimento ed il rientro dalle strutture sanitarie SSN o convenzionate secondo le seguenti modalità: Certificazione obbligatoria del tempo di permanenza nella struttura sanitaria. Pagamento di max. 30 minuti (andata) più 30 minuti (rientro), in funzione della distanza, sulla base delle sole timbrature d’uscita/entrata. Pagamento d’ulteriori periodi oltre i precedenti, esclusivamente se approvati dal responsabile di reparto e le prosecuzioni d’assenza in ogni modo per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario non più di un’ulteriore ora complessiva. A decorrere dalla firma del presente contratto, i lavoratori presenti sul posto di lavoro che dovessero assentarsi per ragioni di salute, non dovranno presentare alcun certificato medico nel caso tale loro assenza sia del lavoratore interessatosolo giorno in cui si è verificato l’evento morboso, salvo casi ciò’ a condizione che l’ora in cui ha abbandonato il posto di comprovato impedimento lavoro sia successiva alle ore 12.00 Ai lavoratori che, terminato il periodo di comporto, abbiano fatto richiesta d’aspettativa non retribuita per motivi di salute, l’Azienda riconoscerà un trattamento d’integrazione della retribuzione, comprensiva di tutti gli istituti contrattuali e sempreché l’Azienda sia in condizione di ricevere la comunicazionelegge, e giustificate con la comunicazione all’Azienda entro due giorni del numero pari al 40% della retribuzione stessa per il periodo d’aspettativa concesso, fino ad un massimo di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. La comunicazione preventiva va effettuata, secondo le modalità definite dall’Azienda, via telefono, e mail o sms o altri sistemi di messaggistica via internet. In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al Datore di Lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a.r. all’Azienda entro due giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità12 mesi complessivi, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:dalla vigente normativa in tema di conservazione del posto di lavoro.
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Samples: www.rsusiaemic.org
Malattia e infortunio. Le assenze Si richiede l'informazione preventiva (almeno con un mese di anticipo) della scadenza del periodo di comporto. A livello aziendale con le R.S.U. e le prosecuzioni d’assenza XX.XX. saranno individuate specifiche modalità di comunicazione. Si richiede di non applicare le fascie di controllo domiciliare, così come all’art.40, ai lavoratori e alle lavoratrici assenti per infortunio e per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario professionale. Si richiede di lavoro modificare i commi 1, 13, 14, art. 40, specificando la qualità di “non professionale“ al termine infortunio. Si richiede di equiparare il trattamento di malattia delle lavoratrici e dei lavoratori apprendisti a quello dei lavoratori e delle lavoratrici con contratto a tempo indeterminato. Per i lavoratori e per le lavoratrici con patologie gravi e a lunga degenza, per i soggetti diversamente abili, si richiede di aumentare i periodi di comporto, escludendo dal calcolo della loro conservazione del lavoratore interessatoposto di lavoro, salvo casi il periodo di comprovato impedimento ricoveri ospedalieri. Infine per tutti i lavoratori e sempreché l’Azienda sia le lavoratrici, si richiede di allungare il periodo di aspettativa non retribuita in condizione di ricevere la comunicazione, e giustificate con la comunicazione all’Azienda entro due giorni del numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. La comunicazione preventiva va effettuata, secondo le modalità definite dall’Azienda, via telefono, e mail o sms o altri sistemi di messaggistica via internet. In caso di mancata trasmissione telematica assenza per malattia oltre il termine di conservazione del certificato di malattia per qualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al Datore di Lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a.r. all’Azienda entro due giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:posto.
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Samples: www.aib.bs.it