Malattia e infortunio. In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia o d’infortunio, Swisscom con- cede per una durata massima di 730 giorni una continuazione del versamento del salario di base (netto)3 in misura del 100 %. Per fornire le sue prestazioni, Swisscom stipula assicurazioni collettive relative ad indennità giornaliere per malattia e infortuni (supplemento LAINF) con un periodo d’attesa massimo di 180 giorni. Le collaboratrici e i collaboratori parteci- pano, in entrambi i casi in misura della metà, alle quote dell’assicurazione-inden- nità giornaliere, calcolate secondo un periodo d’attesa di 180 giorni, come pure alle quote dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Nei confronti di Swisscom sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario solo per la durata del rapporto di lavoro. Dopo la fine del rapporto di lavoro sussiste nei confronti dell’assicurazione solo un eventuale diritto all’in- dennità giornaliera assicurata in base alle condizioni di assicurazione applicabili (in caso di CIL a tempo determinato il diritto ad indennità giornaliere per malat- tia si estingue al più tardi con la cessazione del CIL). La collaboratrice/Il collabora- tore deve poter passare all’assicurazione individuale senza nessuna nuova riserva.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Malattia e infortunio. In caso d’incapacità lavorativa a causa di malattia infortunio o d’infortuniomalattia, Swisscom con- cede il trattamento di trasferta è dovuto per una durata massima di 730 giorni una continuazione del versamento del salario di base (netto)3 in misura del 100 %. Per fornire le sue prestazioni, Swisscom stipula assicurazioni collettive relative ad indennità giornaliere per malattia e infortuni (supplemento LAINF) con un periodo d’attesa massimo di 180 giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento come previsto al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi momento. Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà pari alla sola quota di pernottamento di cui al precedente punto I, fino ad un massimo di 15 giorni. Le collaboratrici Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminate caso per caso, ai fini dell’eventuale estensione del trattamento di trasferta. Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore dichiarato trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e i collaboratori parteci- pano, in entrambi i casi in misura della metà, alle quote dell’assicurazione-inden- nità giornaliere, calcolate secondo un periodo d’attesa delle spese di 180 giornivitto e pernottamento, come pure alle quote dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Nei confronti di Swisscom sussiste un diritto alla continuazione del versamento del salario solo per la durata del rapporto di lavoro. Dopo la fine del rapporto di lavoro sussiste nei confronti dell’assicurazione solo un eventuale diritto all’in- dennità giornaliera assicurata in base alle condizioni di assicurazione applicabili (in caso di CIL a tempo determinato il diritto ad indennità giornaliere per malat- tia si estingue previsto al più tardi con la cessazione del CILsuccessivo punto VI). La collaboratrice/Il collabora- tore deve poter passare all’assicurazione individuale senza nessuna nuova riserva.
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Samples: Collective Labor Agreement, Collective Bargaining Agreement
Malattia e infortunio. In E’ acquisito come normativa aziendale il criterio del pagamento (sotto forma sempre di permesso retribuito) del tempo necessario per il raggiungimento ed il rientro dalle strutture sanitarie SSN o convenzionate secondo le seguenti modalità: Certificazione obbligatoria del tempo di permanenza nella struttura sanitaria. Pagamento di max. 30 minuti (andata) più 30 minuti (rientro), in funzione della distanza, sulla base delle sole timbrature d’uscita/entrata. Pagamento d’ulteriori periodi oltre i precedenti, esclusivamente se approvati dal responsabile di reparto e in ogni modo per non più di un’ulteriore ora complessiva. A decorrere dalla firma del presente contratto, i lavoratori presenti sul posto di lavoro che dovessero assentarsi per ragioni di salute, non dovranno presentare alcun certificato medico nel caso d’incapacità lavorativa tale loro assenza sia del solo giorno in cui si è verificato l’evento morboso, ciò’ a causa condizione che l’ora in cui ha abbandonato il posto di malattia o d’infortuniolavoro sia successiva alle ore 12.00 Ai lavoratori che, Swisscom con- cede terminato il periodo di comporto, abbiano fatto richiesta d’aspettativa non retribuita per una durata massima motivi di 730 giorni una continuazione del versamento del salario salute, l’Azienda riconoscerà un trattamento d’integrazione della retribuzione, comprensiva di base (netto)3 in misura del 100 %. Per fornire le sue prestazionitutti gli istituti contrattuali e di legge, Swisscom stipula assicurazioni collettive relative pari al 40% della retribuzione stessa per il periodo d’aspettativa concesso, fino ad indennità giornaliere per malattia e infortuni (supplemento LAINF) con un periodo d’attesa massimo di 180 giorni. Le collaboratrici e i collaboratori parteci- pano12 mesi complessivi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in entrambi i casi in misura della metà, alle quote dell’assicurazione-inden- nità giornaliere, calcolate secondo un periodo d’attesa tema di 180 giorni, come pure alle quote dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Nei confronti di Swisscom sussiste un diritto alla continuazione conservazione del versamento del salario solo per la durata del rapporto posto di lavoro. Dopo la fine del rapporto di lavoro sussiste nei confronti dell’assicurazione solo un eventuale diritto all’in- dennità giornaliera assicurata in base alle condizioni di assicurazione applicabili (in caso di CIL a tempo determinato il diritto ad indennità giornaliere per malat- tia si estingue al più tardi con la cessazione del CIL). La collaboratrice/Il collabora- tore deve poter passare all’assicurazione individuale senza nessuna nuova riserva.
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Samples: Contratto Aziendale
Malattia e infortunio. In caso d’incapacità lavorativa L’operaio a causa tempo indeterminato di malattia o d’infortuniocui sia stata comprovata la malattia, Swisscom con- cede ha diritto alla conservazione del posto per una durata massima di 730 giorni una continuazione del versamento del salario di base (netto)3 in misura del 100 %. Per fornire le sue prestazioni, Swisscom stipula assicurazioni collettive relative ad indennità giornaliere per malattia e infortuni (supplemento LAINF) con un periodo d’attesa massimo di 180 giornigiorni nell’anno solare. Le collaboratrici e i collaboratori parteci- pano, in entrambi i casi in misura della metà, alle quote dell’assicurazione-inden- nità giornaliere, calcolate secondo un periodo d’attesa Nel caso di 180 giorni, come pure alle quote dell’assicurazione contro gli infortuni non professionali. Nei confronti di Swisscom sussiste un infortunio sul lavoro l’operaio ha diritto alla continuazione conservazione del versamento posto fino a guarigione clinica comprovata dal certificato medico definitivo riconosciuto dall’INAIL. Trascorso tale periodo e perdurando l’infermità, è reciproco diritto di risolvere il rapporto di lavoro dietro corresponsione del salario solo per la durata t.f.r., della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché l’indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro. Dopo la fine Nel periodo durante il quale viene conservato il posto, l’operaio a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi del rapporto 1° comma dell’art. 21 del presente CPL, continuerà ad usufruire gratuitamente dell’abitazione concessa. In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. L’assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all’azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro sussiste nei confronti dell’assicurazione solo un eventuale diritto all’in- dennità giornaliera assicurata in base alle condizioni di assicurazione applicabili (in caso di CIL a tempo determinato dovrà corrispondere ai lavoratori infortunati l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio ed il diritto ad indennità giornaliere 60% della retribuzione stessa per malat- tia si estingue al più tardi con la cessazione del CIL). La collaboratrice/Il collabora- tore deve poter passare all’assicurazione individuale senza nessuna nuova riservai 3 giorni successivi.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro