Common use of Mandato dei Periti I Periti devono Clause in Contracts

Mandato dei Periti I Periti devono. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 6.1; c) verificare I’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 6.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi

Mandato dei Periti I Periti devono. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare veri- ficare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 6.18.1; c) verificare I’esistenzal’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime medesi- me avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 6.5 “8.5 «Valore delle cose assicurate assi- curate e determinazione del danno”; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegialecolle- giale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi qual- siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, caso qualsivoglia azione od ad eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

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Samples: Insurance Policy, Insurance Policy

Mandato dei Periti I Periti devono. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 6.1co- municate; c) verificare I’esistenzase l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 22; d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’artdi cui all'art. 6.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”25; de) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattualie delle spese. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 23 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti calla lettere d) e ded e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, erroreerrori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all' indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalitàformalità di legge.

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Samples: Assicurazione Per La Copertura Di Immobili Oggetto Di Finanziamento

Mandato dei Periti I Periti devono. a1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro; b2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali del Contraente e riferire se accertare se, al momento del sinistro esistevano Sinistro, esisteva- no circostanze aggravanti che avessero aggravato il rischio Rischio e non fossero fosse- ro state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso obblighi di sinistro” dell’art. 6.1cui all’Articolo 5; c3) verificare I’esistenzal’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurateas- sicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 6.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”va- lutazione di cui all’Articolo 3; d4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattualidi Polizza. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi con- cordi oppure dalla maggioranza, maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime sti- me dettagliate) , da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti cpun- ti 3) e d4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, erroreer- rore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata contrattuali impre- giudicata in ogni caso, qualsivoglia caso qualsiasi azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalitàfor- malità giudiziaria.

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Samples: Insurance Agreement

Mandato dei Periti I Periti devono. a1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché ; 3) verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli “Obblighi in caso obblighi di sinistro” dell’art. 6.1cui all’art.13 ; c4) verificare I’esistenzal’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro sinistro, secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 6.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”di cui all’art.17; d5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattualicomprese le spese di salvataggio. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art.15 b), i risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, peritali devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate (da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei danni). La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalitàformalità giudiziaria.

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Samples: Polizza Danni Diretti Ed Indiretti a Impianti Fotovoltaici

Mandato dei Periti I Periti devono. a) indagare su accertare circostanze, natura, causa e modalità del sinistroSinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro Sinistro esistevano circostanze aggravanti che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente arti.13 – “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 6.1Sinistro”; c) verificare I’esistenzaal momento del Sinistro l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando degli enti assicurati e stimare il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 6.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”degli enti illesi o colpiti da Sinistro; d) procedere alla stima ed alla liquidazione definizione del danno in conformità alle disposizioni contrattualisecondo i criteri di cui all’art.18 – “Determinazione del danno”. I risultati delle operazioni peritali, peritali concretati dai Periti concordi periti concordi, oppure dalla maggioranza, maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (verbale, con allegate le stime dettagliate) dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Partiparti, le quali rinunciano fin da ora d’ora a qualsiasi impugnativaimpu- gnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, caso qualsivoglia azione od eccezione o ecce- zione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

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Samples: Polizza Collettiva Di Assicurazione

Mandato dei Periti I Periti devono. a) indagare su circostanze, naturanatura causa, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché nonchè verificare se l’Assicurato il Contraente ha adempiuto agli “Obblighi in caso obblighi di sinistro” dell’art. 6.1;cui all’Art.1 della presente Sezione. c) verificare I’esistenzal'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 6.5 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”;di cui all'Art.6 della presente Sezione. dc) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattualicomprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Partiparti. I risultati delle valutazioni operazioni di cui ai punti alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Partila parti, le quali rinunciano fin da ora d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalitàformalità di legge.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei Periti I Periti devono. a1) indagare su circostanzecircostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro; b2) verificare l’esattezza l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché ; 3) verificare se l’Assicurato l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 6.1); c4) verificare I’esistenzal'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’artdeterminandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 6.5 “3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno); d5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, peritali concretati dai Periti concordi concordi, oppure dalla maggioranza, maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c4) e d5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità dei dannil'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti periti sono dispensati dall’osservanza dall'osservanza di ogni formalitàformalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

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Samples: Insurance Policy

Mandato dei Periti I Periti devono. a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze aggravanti il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi in caso di sinistro” dell’art. 6.18.1; c) verificare I’esistenzal’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall’art. 6.5 “8.5 «Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”; d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso, caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Attività Commerciali