Manutenzione a distanza Clausole campione

Manutenzione a distanza. Accesso del cliente all’apparecchio
Manutenzione a distanza. Qualora Xxxxxxxx, nel corso dell’assistenza remota, installi dei software all’interno di un sistema del Cliente, senza invio di personale in loco, al fine di configurare i software in questione, il Cliente, durante la fase di configurazione e di messa in funzione, è tenuto ad adottare, per quanto possibile, tutte le misure adeguate al fine di ridurre i danni causati da eventuali malfunzionamenti del software stesso. Tali misure includono: • Verifiche funzionali dei sistemi e delle attrezzature interessate dall’assistenza remota prima dell’avvio; • Una maggiore attenzione ai parametri funzionali nella fase iniziale; • Assicurare che il sistema e le attrezzature possano essere spente immediatamente nel caso in cui si dovessero presentare malfunzionamenti; • Assicurare che nessun membro del personale sia presente in aree potenzialmente pericolose durante l’installazione del software e durante le fasi di prova. Al Cliente viene concesso un diritto non esclusivo di utilizzare il software che è stato installato nell’ambito dei servizi di assistenza remota. Per l’uso del software trova applicazione quanto segue: il software è fornito esclusivamente per l'utilizzo previsto dal servizio di assistenza remota e può essere utilizzato su un unico sistema. Il Cliente può duplicare, elaborare, tradurre il software ovvero convertire il codice oggetto nel codice sorgente nei limiti consentiti dalla legge (L. n. 633/1941 e successive modifiche/integrazioni). Il Cliente è autorizzato ad attuare la decompilazione e a copiare il software se tali azioni sono necessarie per garantire l'interoperabilità con altri programmi. Quanto appena affermato trova applicazione solo nel caso in cui Xxxxxxxx non abbia fornito al Cliente le informazioni necessarie entro un congruo termine dalla richiesta di quest’ultimo. Il Cliente si impegna a non rimuovere i dati del produttore – in particolare i simboli di copyright – ovvero a non modificarli senza il previo consenso espresso di Xxxxxxxx. Tutti gli altri diritti sul software e sulle documentazioni, incluse le copie, restano rispettivamente in capo al Venditore o al fornitore/creatore del software. È vietata la concessione in sub-licenza. Le modifiche al codice macchina contenute nel software di controllo possono essere effettuate solo con il consenso espresso del reparto di ingegneria elettrica di Xxxxxxxx.
Manutenzione a distanza. Qualora Xxxxxxxx installi un software tramite assistenza remota, senza invio di personale in loco, al fine di configurare il software in questione, il Cliente, durante la fase di configurazione e di messa in funzione, è tenuto ad adottare, per quanto possibile, tutte le misure idonee al fine di ridurre i danni causati da eventuali malfunzionamenti del software stesso. Le misure includono verifiche funzionali dei sistemi e delle attrezzature interessate dalla teleassistenza prima della messa in funzione, una maggiore attenzione iniziale ai parametri funzionali nonché la possibilità di spegnere il sistema immediatamente nel caso in cui si dovessero presentare malfunzionamenti.

Related to Manutenzione a distanza

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.