Manutenzione dell’impianto Clausole campione

Manutenzione dell’impianto. L’impianto sportivo viene concesso nelle condizioni di funzionalità in cui si trova. La manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo così come descritto al precedente articolo 1 è posta a carico del nuovo gestore, mentre quella straordinaria è a carico del Comune. La manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle migliorie di cui al successivo articolo 10 è a carico del nuovo gestore, per tutta la durata della concessione. Per tutta la durata della concessione il Concessionario si impegna a mantenere l’impianto sportivo nelle migliori condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà, compatibile con una regolare e diligente conduzione.
Manutenzione dell’impianto. 1. L’impresa aggiudicataria deve garantire il corretto e costante funzionamento del sistema, provvedendo alla relativa manutenzione o sostituzione per tutto il periodo di durata dell’appalto.
Manutenzione dell’impianto. 1. Durante tutto il periodo di durata del servizio il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria; egli ha facoltà di eseguire, nel suo interesse e nei limiti di cui al presente articolo, opere di manutenzione straordinaria.
Manutenzione dell’impianto. Il gestore dovrà provvedere a propria cura e spese allo svolgimento di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie a mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione della struttura sportiva, dei beni, delle attrezzature esistenti e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l’ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario. Per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti si intendono le seguenti mansioni :
Manutenzione dell’impianto. 1. L’impresa aggiudicataria deve garantire il corretto e costante funzionamento di tutti i dispositivi necessari al funzionamento del sistema, provvedendo alla relativa manutenzione o sostituzione per tutto il periodo di durata dell’appalto.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).