Market Hub Pit Clausole campione

Market Hub Pit. Intesa SanPaolo S.p.A. ha incluso nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione una modalità procedimentalizzata di esecuzione degli ordini, definita Market Hub Pit. In particolare, gli ordini possono essere eseguiti attraverso la modalità Market Hub Pit solo relativamente a strumenti obbligazionari: • negoziati sulle altre sedi di esecuzione incluse nella Strategia i cui ordini non possono essere inoltrati a tali sedi per motivi legati alla quantità o ad altre caratteristiche non compatibili con le modalità di funzionamento del mercato; • non ammessi a negoziazione su mercati regolamentati o MTF o comunque non negoziati sulle altre sedi di esecuzione incluse nella Strategia; • per i quali il cliente abbia impartito l’istruzione specifica di esecuzione attraverso Market Hub Pit; in tal caso tale istruzione implica la conoscenza e l’accettazione delle modalità di funzionamento descritte nei paragrafi successivi. Intesa SanPaolo S.p.A. attraverso tale specifico sistema informatico (Market Hub Pit) offre la possibilità di: - negoziare in conto terzi presso la nuova sede di negoziazione Bloomberg MTF; - negoziare in contropartita diretta gli ordini della clientela. La possibilità di avvalersi della modalità di esecuzione procedimentalizzata di Market Hub Pit da parte del singolo cliente è regolato dagli accordi negoziali previsti con la Banca. - Xxxxx xxxxx Relativamente all’attività di negoziazione svolta da Market Hub Pit sulla nuova sede di negoziazione Bloomberg MTF, Market Hub Pit lavorerà in conto terzi. In assenza di autorizzazione da parte del cliente a Intesa SanPaolo S.p.A. ad internalizzare l’ordine, lo stesso verrà rifiutato se non sarà possibile eseguirlo su Bloomberg MTF (di seguito sempre BMTF). - Conto proprio È anche possibile che, per la clientela che avrà autorizzato ad internalizzare, Intesa SanPaolo S.p.A. provveda a rilevare sui principali circuiti elettronici (Bloomberg, BondVision, ecc.), la presenza di quotazioni da parte di intermediari selezionati sulla base di criteri che assicurano la qualità dei prezzi quotati e la probabilità e l’affidabilità di esecuzione. Tali quotazioni comprendono anche quelle eventualmente proposte dalla proprietà della Banca e possono essere integrate dagli operatori di front-office con altre quotazioni acquisite telefonicamente o attraverso altri strumenti telematici e con le informazioni relative ad eventuali ordini di altri clienti in attesa di esecuzione. L’operatore di front-office provvede qui...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).