Mediazione obbligatoria. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle even- tuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudi- zio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazio- ne prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazio- ne in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna: 1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it 2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo prescelto.
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Mediazione obbligatoria. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle even- tuali eventuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudi- ziogiudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. Si precisa che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. La parte che viene chiamata in mediazione (sia VittoriaXxxxxxxx, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazio- ne mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazio- ne mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.itxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo prescelto.
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Mediazione obbligatoria. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle even- tuali eventuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo d'indennizzo originate da sinistri pag. 15 di 44 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I C O N D I Z I O N I G E N E R A L I regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudi- ziogiudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. La parte che viene chiamata in mediazione (sia VittoriaXxxxxxxx, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazio- ne mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell’Organismo dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazio- ne mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.itxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. a richiedere all’Organismo all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo dell’Organismo prescelto.
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Mediazione obbligatoria. Fatto salvo il preventivo espletamento delle Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione delle even- tuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per di tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo dal contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si la legge prevede che la Parte che intenda promuovere un giudi- zio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, causa debba in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati. N O T A Si rimanda per dettagli all’articolo 15 “Mediazione obbligatoria” delle Condizioni Generali di volta in volta scelti dalla parte richiedenteAssicurazione. Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, tra quelli presenti non di carattere normativo, contenute nel luogo Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del giudice territorialmente competentesito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. La parte Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. di 48 N O T A ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE - INFORTUNI AREA RISERVATA In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il Contraente) si riserva il diritto sul sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazio- ne prescelto le ragioni che giustificano consultare la propria mancata partecipazioneposizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Laddove Per registrarsi è sufficiente inserire: - il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità numero di svolgere la mediazio- ne in forma telematica una qualsiasi polizza attiva con Vittoria Assicurazioni S.p.A.; - Codice fiscale (on lineo Partita IVA), si conviene ; - un indirizzo e-mail valido; e seguire le semplici istruzioni che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due partiverranno inviate dal sistema via mail. In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo presceltoverde 000.00.00.00.
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Samples: Assicurazione Infortuni Globale
Mediazione obbligatoria. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza Polizza per la soluzione delle even- tuali eventuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudi- ziogiudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). ASSISTENZA STRADALE PER SOCI TCI Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte Parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un “Consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. La parte Parte che viene chiamata in mediazione (sia VittoriaXxxxxxxx, sia il ContraenteContraente e/o l’Assicurato) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazio- ne mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. di 12 C O N D I Z I O N I G E N E R A L I Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazio- ne mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due partiParti. In ogni caso la parte Parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizzaPolizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.itistanza:xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo dell’Organismo prescelto.
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Samples: Assicurazione
Mediazione obbligatoria. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza POLIZZA per la soluzione delle even- tuali eventuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo d’INDENNIZZO originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le C O N T R A T T O D A L L A A L L A quali si intenda promuovere un giudi- ziogiudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. Si precisa che nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un “ CONSUMATORE” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione presenti nel luogo di residenza o domicilio elettivo del CONTRAENTE o ASSICURATO. La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoriala SOCIETA’, sia il ContraenteCONTRAENTE) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo all’Organismo di mediazio- ne Mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazio- ne mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizzaPOLIZZA), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.itxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx mailto:mediazione@pec. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo dell’Organismo prescelto.
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Mediazione obbligatoria. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle even- tuali eventuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo d'indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudi- ziogiudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente, ovvero, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato con un "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo, nel luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o Assicurato. La parte che viene chiamata in mediazione (sia VittoriaXxxxxxxx, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazio- ne mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell’Organismo dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazio- ne mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:: ASSICURAZIONE INFORTUNI GLOBALE PER CONFCOMMERCIO
1. ad indicare nell’istanza nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo all'Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.itxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. a richiedere all’Organismo all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo dell’Organismo prescelto.. di 48
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Mediazione obbligatoria. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza POLIZZA per la soluzione delle even- tuali eventuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo d’INDENNIZZO originate da sinistri SINISTRI regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contrattoCONTRATTO, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudi- ziogiudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. Si precisa che nel caso in cui il CONTRATTO sia stato stipulato con un “CONSUMATORE” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo, il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione presenti nel luogo di RESIDENZA o domicilio elettivo del CONTRAENTE o ASSICURATO. La parte che viene chiamata in mediazione (sia VittoriaXxxxxxxx, sia il ContraenteCONTRAENTE) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazio- ne mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazio- ne mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistroSINISTRO, numero della polizzaPOLIZZA), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.itxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo dell’Organismo prescelto.
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