Mediazione obbligatoria Clausole campione

Mediazione obbligatoria. Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione delle even- tuali controversie concernenti le richieste d’indennizzo originate da sinistri regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le quali si intenda promuovere un giudi- zio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D.Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche (di seguito “Decreto 28”). Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di Mediazione di volta in volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente competente. La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il Contraente) si riserva il diritto di non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di mediazio- ne prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione. Laddove il regolamento dell’Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la mediazio- ne in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti. In ogni caso la parte istante si impegna: 1. ad indicare nell’istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all’Organismo di Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla Compagnia della relativa istanza: mediazione@pec.vittoriaassicurazioni.it 2. a richiedere all’Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il primo incontro di mediazione. Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet dell’Or- ganismo prescelto.
Mediazione obbligatoria. L’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.
Mediazione obbligatoria. L’art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D. L. 21 giugno 2013, n. 69, indica quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in materia di contratti assicurativi il ricorso alla mediazione. Il procedimento deve essere incardinato con apposita domanda da depositare presso un Organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia. Il Contraente o l’Assicurato potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede legale della Società mediante missiva spedita a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. SEZIONE a) SEZIONE RIMBORSO SPESE VETERINARIE PER RICOVERO O DAY HOSPITAL, DOVUTO A INFORTUNIO O MALATTIA CON O SENZA INTERVENTO CHIRURGICO
Mediazione obbligatoria. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, (i) l’Arbitro Bancario Finanziario, un organismo di risoluzione delle controversie regolato dall’articolo 128-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, secondo la procedura prevista dalla “Guida Pratica ABF”, disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; o (ii) l’organismo di conciliazione abilitato presso l’Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, in conformità alla procedura del “Regolamento di procedura per la conciliazione”, disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le Parti hanno in ogni caso facoltà di raggiungere un accordo in forma scritta per la definizione di una procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia presso un altro organismo di mediazione o conciliazione iscritto presso il relativo registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Le Parti in ogni caso concordano che il mediatore non potrà effettuare alcuna proposta di mediazione salvo che allo stesso sia stato richiesto di procedere in questo senso da tutte le Parti che sono parte del procedimento di mediazione. Nessuna disposizione del presente Articolo 14 preclude alle Parti di adire il Foro di Venezia o altro giudice in conformità all’Articolo 14 (Legge Applicabile e Giurisdizione) che precede, per procedimenti di ingiunzione, provvedimenti urgenti e/o cautelari, nonché ogni altra azione giudiziaria che ricada in una delle materie escluse dall’ambito di applicazione del Decreto Mediazione.
Mediazione obbligatoria. Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all’articolo 2.15 “Mediazione obbligatoria” Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fa- scicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com. Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicura- zioni.com. L’Amministratore Delegato Roberto Guarena AREA RISERVATA “In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet dell’ Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio. Per registrarsi è sufficiente inserire: - Codice fiscale (o Partita IVA); - un indirizzo e-mail valido e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail. Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è attivo il numero verde 800.01.66.11”. ASSICURAZIONE INFORTUNI FAMIGLIA Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. N O T A Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Mediazione obbligatoria. In caso di controversie, prima di ricorrere all’autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 28/2010 e successive modifiche/norme attuative). A tal fine, l’organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, potrà assolvere all’obbligo di mediazione preventiva anche ricorrendo all’Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dall’articolo 17 e nel rispetto della relativa disciplina.
Mediazione obbligatoria. Per le controversie relative all'esecuzione e all'interpretazione del presente contratto, ai sensi Art. 5 cc. 1 e 1-bis D. Lgs. 28/2010 l’Organismo di Mediazione, con sede di convocazione in Provincia di Siena, è scelto dalla Parte attrice. Gli oneri di Controparte, di mediazione e legali secondo DM 55/2014 e s.m.i., saranno integralmente dovuti dalla Parte non idoneamente presentatasi o rappresentata personalmente, oppure non idoneamente assistita durante gli incontri fissati.
Mediazione obbligatoria. Per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati. Si rimanda per dettagli all’articolo 9 “Foro competente e mediazione obbligatoria” .
Mediazione obbligatoria. Assicurazione per conto altrui

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