MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. 2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata da: a) nome e domicilio del convenuto, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni; b) l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese; c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta; d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile produrre; e) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell'arbitrato; f) la procura conferita al difensore, se questo è nominato; g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato. 3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto. 4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l'arbitrato prosegue in sua assenza.
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Samples: Arbitration Regulation
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria Entro il termine di risposta entro 30 20 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
2. La risposta è , il convenuto deve notificare all’attore una memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali, sottoscritta personalmente dalla parte o dal suo difensore munito di procura procura, e contiene deve contenere ovvero è essere accompagnata da:
a) il nome o la denominazione, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio eletto del convenuto, ivi compreso nonché il codice fiscale del difensore, se nominato;
b) la procura conferita al difensore;
c) l’indirizzo PEC al quale inviare di posta elettronica certifica della parte o del difensore dove si intendono ricevere le comunicazioni;
bd) l'esposizionela dichiarazione espressa, anche breve e sommarianell’ipotesi di cui all’art. 2, delle difesecomma 3, di accettare la proposta di arbitrato;
ce) la nomina dell'arbitro ovvero dell’arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
d) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
ef) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitrato;
f) la procura conferita al difensore, se questo è nominatodell’arbitrato;
g) l'eventuale dichiarazione l’esposizione, anche sommaria, della difesa;
h) l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
i) l’elenco dei documenti e degli ulteriori mezzi di accettazione dell'arbitratoprova richiesti che la parte ritenga utile produrre;
j) la prova di avvenuta notificazione alla controparte.
32. La Segreteria trasmette Entro 10 giorni dall’avvenuto perfezionamento della notifica, il convenuto deve depositare la memoria di risposta all'attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attorerisposta, fermo restando il deposito della memoria stessa con eventuali domande riconvenzionali, e gli eventuali documenti, presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenutosecondo quanto previsto dall’art. 7.
43. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta risposta, o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l'arbitrato l’arbitrato prosegue in sua assenza.
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Samples: Arbitration Agreement
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare convenuto, entro giorni trenta dal ricevimento della notifica della domanda di arbitrato, deposita presso la Segreteria della Camera Arbitrale la memoria di risposta e, successivamente, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motividieci giorni dal deposito, la notifica all’attore ed alle altre parti.
2. La memoria di risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura deve contenere il nome ed il domicilio delle parti, l’esposizione dei fatti e contiene ovvero è accompagnata da:
a) nome e domicilio del convenutole difese, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni;
b) l'esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
c) la nomina dell'arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
d) l'eventuale indicazione l’indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che di cui la parte ritenga utile produrre;
e) intenda avvalersi, le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità sede e sulla la lingua dell'arbitrato;
f) del procedimento, la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) l'eventuale dichiarazione la nomina dell’arbitro tra gli arbitri iscritti nell’apposito elenco istituito presso la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di accettazione dell'arbitratoVelletri.
3. L’eccezione circa l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione arbitrale o circa la competenza dell’organo arbitrale, deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto successiva alla domanda a cui l’eccezione si riferisce.
4. In caso di domanda riconvenzionale del convenuto, che deve essere proposta a pena di decadenza nella memoria di risposta, l’attore o le altre parti possono depositare, presso la Segreteria del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica della memoria di risposta, una memoria di replica.
5. La Segreteria trasmette chiamata in arbitrato del terzo deve avvenire con la memoria di risposta all'attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del depositorisposta. Il convenuto può anche trasmettere direttamente consenso dell’Organo arbitrale e delle parti alla chiamata del terzo od all’intervento volontario deve essere espresso entro la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenutoprima udienza.
46. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimento, l'arbitrato l’arbitrato prosegue in sua assenza.
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Samples: Regolamento Di Procedura
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta convenuto, entro 30 giorni dalla ricezione dal ricevimento della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi.
2. La risposta è , deve notificare alla controparte mediante Raccomandata AR o tramite Ufficiale Giudiziario una memoria di risposta, in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo e sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e procura. La memoria di risposta contiene ovvero è accompagnata da:
a) nome cognome e domicilio residenza del convenutoconvenuto o, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazionitrattandosi di società, l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti;
b) l'esposizioneil nome, anche breve il cognome dell’eventuale difensore con la procura ad litem e sommaria, delle difesel’eventuale elezione di domicilio;
c) la nomina dell'arbitro ovvero l’esposizione delle ragioni della difesa e le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro sceltaeventuali domande riconvenzionali;
d) l'eventuale l’indicazione, anche sommaria, del valore della controversia;
e) la nomina dell’arbitro o le indicazioni utili e necessarie per la scelta e per identificarne il numero;
f) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga ritiene utile produrreallegare, nonché l’elenco degli stessi;
eg) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità equità, sulla sede dell’arbitrato e sulla lingua dell'arbitratodell’arbitrato;
fh) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) l'eventuale l’eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitratodell’arbitrato.
2. Entro dieci giorni dalla notifica la memoria deve essere depositata presso la segreteria della Camera Arbitrale unitamente alla documentazione di avvenuta notifica.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore entro 5 giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimentorisposta, l'arbitrato l’arbitrato prosegue in sua assenza.
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Samples: Arbitration Agreement
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta convenuto, entro 30 trenta giorni dalla ricezione dal ricevimento della domanda di arbitrato, deve depositare, a mezzo PEC presso la Segreteria (xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.), la memoria di risposta, con eventuali domande riconvenzionali. Tale Il predetto termine può essere prorogato dalla Segreteria prorogato, previa istanza motivata, dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi. Nell’ipotesi di cui all’art. 1, 2° comma, lettera b), il convenuto deve anche dichiarare espressamente di accettare la proposta di arbitrato.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o e dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata dacontiene:
a) nome il nome, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del convenuto, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioniconvenuto nonché il codice fiscale del difensore e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del difensore;
b) l'esposizionel’esposizione, anche breve e sommaria, delle difesedella difesa;
c) l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d) la nomina dell'arbitro ovvero o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
de) l'eventuale indicazione l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
ef) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitratodell’arbitrato;
fg) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
gh) l'eventuale dichiarazione la prova di accettazione dell'arbitrato.avvenuta notificazione alla controparte;
3. La Segreteria trasmette la copia della memoria di risposta all'attore deve essere trasmessa a mezzo scansione, in formato PDF, dell'originale cartaceo unitamente alla documentazione prodotta ed alla procura.
4. Nel termine all’uopo assegnato dalla Segreteria dovranno pervenire presso quest'ultima, anche a mezzo posta o corriere, l'originale cartaceo per la Camera Arbitrale, una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri, allegando, altresì, le marche da bollo ove dovute.
5. La Segreteria, entro 5 sette giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la dal ricevimento, provvederà a trasmettere, a mezzo PEC una copia della memoria di risposta all'attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenutocon ogni mezzo idoneo a dimostrarne l’avvenuta ricezione.
46. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimentorisposta, l'arbitrato l’arbitrato prosegue in sua assenza.
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Samples: Arbitration Regulation
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto (o i convenuti) deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta entro 30 trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motiviarbitrato un atto di adesione con la memoria di risposta.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte Parte o dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata dacontiene:
a) a. il nome e il domicilio del convenuto, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare ;
b. il luogo in cui il convenuto o il suo difensore intendono ricevere le comunicazioni, il numero telefonico, il numero di fax, l’indirizzo email e l’indirizzo di posta elettronica certificata;
b) l'esposizione, anche breve c. l’esposizione dei fatti e sommaria, dei motivi della controversia e delle difese;
c) d. se previsto dalla convenzione arbitrale o dal compromesso, la nomina dell'arbitro designazione dell’arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della sulla loro scelta;
d) l'eventuale e. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e e, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali;
f. ogni altro documento che la parte Parte ritenga utile produrreallegare;
e) g. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla sede e la lingua dell'arbitratodell’arbitrato;
f) x. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) l'eventuale i. l’eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitratodell’arbitrato (se necessaria per l’istaurarsi dell’arbitrato).
3. La Segreteria trasmette l’adesione e la memoria di risposta all'attore all’attore entro 5 cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attoreall’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che non procederà, in tal caso non la trasmetterà all'attorecaso, ad alcuna trasmissione di domanda al medesimo attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta nei 30 giorni successivi alla ricezione della domanda, ed il ricorso all'arbitrato sia previsto da compromesso o non partecipi a qualsiasi fase del procedimentoda convenzione arbitrale, l'arbitrato l’arbitrato prosegue in sua assenza.
5. Il convenuto che non abbia depositato la propri risposta entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del'istanza, potrà presentare la propria risposta in qualunque momento della procedura.
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Samples: Arbitration Agreement
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 trenta giorni dalla ricezione dal ricevimento della domanda di arbitratoarbitrato trasmessa dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi. Nell’ipotesi di cui all’art. 1, 2° comma, lettera b), il convenuto deve dichiarare di accettare la proposta di arbitrato nel termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione della Segreteria.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o e dal difensore munito di procura e contiene ovvero è accompagnata dacontiene:
a) nome il nome, i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del convenuto, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioniconvenuto nonché il codice fiscale del difensore;
b) l'esposizionel’esposizione, anche breve e sommaria, delle difesedella difesa;
c) l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico;
d) la nomina dell'arbitro ovvero o le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro scelta;
de) l'eventuale indicazione l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
ef) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitratodell’arbitrato;
fg) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore all’attore entro 5 cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attoreall’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimentorisposta, l'arbitrato l’arbitrato prosegue in sua assenza.
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Samples: Arbitration Regulation
MEMORIA DI RISPOSTA. 1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria di risposta risposta, con eventuali domande riconvenzionali, entro 30 giorni dalla ricezione dal ricevimento della domanda di arbitratoarbitrato trasmessa dalla Segreteria o dall’attore. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria dal Presidente della Camera Arbitrale per giustificati motivi. Nell’ipotesi di cui all’art.1, 2° comma, lettera b), il convenuto deve nel proprio atto anche dichiarare di accettare la proposta di arbitrato.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte e/o dal difensore – se necessario – munito di procura e contiene ovvero è accompagnata dacontiene:
a) nome e il nome, i dati anagrafici, il codice fiscale, la mail, la pec ed il domicilio del convenutoconvenuto nonché il codice fiscale, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazionila mail, la pec e il domicilio del difensore; è ammessa l’elezione di xxxxxxxxx;
b) l'esposizionel’esposizione, anche breve e sommaria, delle difesedella difesa;
c) l’indicazione delle eventuali domande riconvenzionali e del relativo valore economico; in tali casi qualora la nomina dell'arbitro ovvero controversia dovesse superare l’importo di € 5.000,00 o diventare di valore indeterminato, a seguito della domanda riconvenzionale spiegata, le parti devono essere obbligatoriamente assistite da un Avvocato.
d) le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulle modalità della loro sceltaarbitri;
de) l'eventuale indicazione l'indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile produrre;
ef) le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità equità, sulla sede e sulla lingua dell'arbitratodell’arbitrato;
fg) la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
g) l'eventuale dichiarazione di accettazione dell'arbitrato.
3. La Segreteria trasmette la memoria di risposta all'attore all’attore entro 5 10 giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all'attoreall’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all'attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenutoSegreteria entro i termini sopra indicati.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non partecipi a qualsiasi fase del procedimentorisposta, l'arbitrato l’arbitrato decorsi i termini indicati prosegue in sua assenza.
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