MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE Clausole campione

MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE. Il RESPONSABILE garantisce la sicurezza del trattamento ai sensi degli artt. 28 par. 3 punto c) e 32 RGPD, in particolare ai sensi dell'art. 5 par. 1 e par. 2 RGPD. Tali misure devono garantire la sicurezza dei dati ed un livello di protezione adeguato al rischio per la confidenzialità, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi. Ai sensi dell'art. 32 par. 1 RGPD, nel valutare il livello di adeguatezza delle misure di sicurezza deve tenersi conto dello stato dell'arte, i costi di realizzazione, la natura, l'oggetto e gli scopi del trattamento, così come la probabilità di una violazione di dati personali e la gravità dei rischi da essa potenzialmente derivanti per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il RESPONSABILE controlla periodicamente i processi interni e le misure tecniche e organizzative per assicurare che il trattamento nella sua area di competenza sia conforme ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati personali e dei diritti degli interessati, ai sensi di quanto specificato dall'art. 32 RGPD. Il RESPONSABILE garantisce al TITOLARE la verificabilità delle misure tecniche e organizzative nell'ambito dei suoi poteri di controllo.
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE. Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali Il Sub-Responsabile nel servizio contrattualizzato non memorizza di norma particolari categorie particolari di dati personali fuori dalla gestione del software applicativo a supporto dell’elettromedicale. Nel caso si verificasse la necessità di memorizzare categorie particolari di dati personali collegata alla attività di assistenza e manutenzione, il Sub-Responsabile separa i dati personali dai dati che tratta in modo tale che non sia possibile collegare il dato trattato a una persona identificata o identificabile senza avere informazioni aggiuntive, che sono archiviate dal Sub-Responsabile separatamente ed in modo sicuro. Il Sub-Responsabile, se del caso, provvede alla cifratura dei dati personali con chiavi simmetriche e asimmetriche.
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE. 3.1.Xxxxx Xxxxx dovrà garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano preventivamente sottoscritto un accordo di riservatezza. 3.2.Xxxxx Xxxxx dovrà nominare, ai sensi dell’articolo 28, par. 2 del regolamento UE 2016/679 un altro responsabile esclusivamente previa esplicita approvazione da parte del titolare. 3.3.Cassa Edile dovrà mantenere le misure tecniche ed organizzative al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio. 0.0.Xx Titolare si riserva il diritto di verificare e monitorare lo stato di conformità del responsabile alle indicazioni fornite in materia di protezione dei dati, anche attraverso audit periodici da parte del proprio personale o di personale esterno incaricato.
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE. MONICA XXXXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE. (1) Prima di dare esecuzione alla presente nomina, il Responsabile sarà tenuto ad implementare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per la protezione dei dati personali ed a consegnare al Titolare un documento che descrive dettagliatamente tutte le misure di sicurezza adottate dallo stesso Responsabile, anche con specifico riferimento all'esecuzione del presente contratto. Tali misure sono soggette allo scrutinio del Titolare ed alla sua previa approvazione. Se approvate dal Titolare, tali misure, cristallizzate nel documento di cui al paragrafo precedente, divengono parte integrante e sostanziale di questo contratto di nomina e s'intendono integralmente richiamate nello stesso. Qualora mediante ispezione o revisione il Titolare dovesse constatare la necessità di modificarle, le modifiche saranno apportate di concerto tra le parti. (2) Il Responsabile garantisce la sicurezza del trattamento ai sensi degli artt. 28 par. 3 punto c) e 32 RGPD, in particolare ai sensi dell'art. 5 par. 1 e par.
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE. (a) SAP implementerà ed adotterà, come minimo, le appropriate misure tecniche ed organizzative, come descritte nell'Appendice 2 all'allegato. (b) L'Appendice 2 riguarda le modalità adottate nel sistema produttivo del Cloud Service per la sicurezza e la protezione dei dati contro elaborazioni non autorizzate o illecite e la perdita, la distruzione o il danno accidentale. Gli ambienti non produttivi, quali le istanze di test del Cloud Service, offrono una sicurezza ridotta, ragion per cui SAP raccomanda di non memorizzare i Dati Personali negli ambienti non produttivi. (c) SAP fornisce il Cloud Service uniformemente a tutti i clienti tramite un'applicazione in hosting basata sul web. Le opportune misure tecnico-organizzative adottate in un dato momento varranno, pertanto, per tutta la base clienti SAP ospitata nel medesimo data center e abbonata allo stesso Cloud Service. Il Cliente riconosce e accetta che le misure tecnico-organizzative adottate dipenderanno dal grado di progresso, sviluppo e miglioramento tecnico raggiunto nell'ambito della protezione dei Dati Personali.
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE. Il Responsabile deve offrire garanzie sufficienti al fine di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti degli Interessati. Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto dei propri obblighi di legge, in particolare dell’art. 28 GDPR, oltre che a contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni (Audit), realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato, e che dovranno essere notificate con un preavviso di almeno 30 giorni. La valutazione del livello di adeguatezza delle misure di sicurezza, come sancito dall’art. 32 del GDPR, deve tener conto dei costi di realizzazione, dell'oggetto e degli scopi del trattamento, nonché della probabilità del verificarsi di un Data Breach (violazione dei dati personali). Il Responsabile collaborerà pienamente durante gli Audit, consentendo compatibilmente con le finalità degli stessi, l'accesso ai locali e ai sistemi interessati, oltre a fornire le informazioni che possano essere necessarie al compimento dell’Audit stesso. Il Responsabile interviene in appoggio al Titolare al fine dell’osservanza degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali, nonché in caso di Data Breach, legato ai trattamenti posti in essere dal Responsabile, informa il titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Le attività di audit non comporteranno alcun onere economico in capo al Titolare. Qualora l’attività posta in essere da parte del Responsabile (risorse e tempistiche) si rivelasse ragionevolmente sproporzionata rispetto agli standard previsti per simili attività potrà essere richiesto da parte del Responsabile un adeguato compenso.
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE. Pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali
MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE. Le Parti stabiliscono, di comune accordo, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la minimizzazione dei rischi con riguardo al trattamento dei dati personali. Le Parti supervisionano, anche mediante le rispettive organizzazioni interne, l'effettiva e continua adozione di tali misure.

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  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali): 1. la raccolta dei dati è finalizzata esclusivamente alla scelta del contraente; 2. il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale o informatizzata; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto comporterà la non considerazione dell’offerta e conseguentemente l’impossibilità di aggiudicazione della fornitura; 4. i dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici per adempimenti di legge, indagini di mercato e a soggetti privati in caso di contenzioso; 5. i diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 6. il titolare dei dati è l’ASL Cagliari; 7. il Responsabile dei dati è il Responsabile unico del procedimento per la fase antecedente la stipula del contratto.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Destinatari dei dati personali I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione, fatta eccezione per la: ● Comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso ai sensi della L. 241/1990; ● comunicazione ai soggetti che effettuano istanza di accesso civico, previa valutazione dei limiti cui è sottoposta tale comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis del D.lgs. 33/2013; ● pubblicazione ai sensi della normativa in materia di trasparenza in caso di aggiudicazione.

  • Torna al sommario Il processo di conservazione

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata: a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016; c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; e) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018; I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nell’Atto di Adesione purché non in contrasto con i predetti documenti. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente L’assicurazione prevede, direttamente a carico del Contraente, i costi indicati ai seguenti punti 5.1.1 e 5.1.2.