Common use of Modalità attuative Clause in Contracts

Modalità attuative. Prima della stipula il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede, d’intesa con ciascuna Regione e Provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli Enti pubblici interessati all’intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. In sede di prima applicazione tale ricognizione va conclusa in tempi compatibili con la stipula dell’intesa entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera. Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale: a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi attraverso la strumentazione di cui all’articolo 2, comma 203, lett. c), della legge 662/96; b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c, comma 203, dell'articolo 2 della legge 662/1996; c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro; d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa da parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un apposito Comitato istituzionale di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della Giunta della Regione o della Provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, composto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità dettate nell’intesa medesima. L'intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.

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Samples: Programmazione Negozata, Programmazione Negozata

Modalità attuative. Prima della stipula il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede, d’intesa d'intesa con ciascuna Regione regione e Provincia provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli Enti enti pubblici interessati all’intesaall'intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. In sede di prima applicazione tale ricognizione va conclusa in tempi compatibili con la stipula dell’intesa dell'intesa entro 12 dodici mesi dalla pubblicazione della presente delibera. Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale: a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi attraverso la strumentazione di cui all’articolo all'art. 2, comma 203, lett. lettera c), della legge 662/96n. 662 del 1996; b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell'articolo dell'art. 2 della legge 662/1996n. 662 del 1996; c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro; d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa da parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un apposito Comitato istituzionale di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della Giunta giunta della Regione regione o della Provincia provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, composto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità dettate nell’intesa nell'intesa medesima. L'intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni regioni e le Province province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.

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Samples: Delibera Cipe 21 Marzo 1997

Modalità attuative. Prima della stipula il Ministero del bilancio e della programmazione economica procede, d’intesa con ciascuna Regione regione e Provincia provincia autonoma, alla ricognizione degli interventi e delle risorse finanziarie finanzia- rie disponibili sul bilancio dello Stato, delle amministrazioni regionali, degli Enti pubblici interessati all’intesa, nonché delle risorse comunitarie in settori in cui siano attivabili i fondi strutturali, e delle altre risorse pubbliche e private. In sede di prima applicazione tale ricognizione va conclusa in tempi compatibili con la stipula dell’intesa entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente delibera. Ogni intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale triennale: a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi attraverso la strumentazione stru- mentazione di cui all’articolo 2, comma 203, lett. c), della legge 662/96; b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c, comma 203, dell'articolo dell’articolo 2 della legge 662/1996; c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli accordi di programma quadro; d) le modalità di periodica verifica e di aggiornamento degli obiettivi generali nonché degli strumenti attuativi dell'intesa dell’intesa da parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine danno vita ad un apposito appo- sito Comitato istituzionale di gestione, composto da rappresentanti del Governo e della Giunta della Regione regione o della Provincia provincia autonoma il quale si avvale di un Comitato paritetico di attuazione, composto compo- sto dai rappresentati delle amministrazioni interessate secondo le modalità dettate nell’intesa medesimamedesi- ma. L'intesa L’intesa deve essere approvata, prima della sottoscrizione, dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per- manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni regioni e le Province province autonome. La Conferenza è altresì sentita sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra le parti nel Comitato di gestione.

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Samples: Intesa Istituzionale Di Programma