Common use of Modalità della collaborazione Clause in Contracts

Modalità della collaborazione. 1. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzione, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante di quest’ultima. 2. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 3. I suddetti atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati. 5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. 6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi e non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici. 7. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere, inoltre, conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” dell’Ateneo. 8. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l’erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi. 9. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali delle Parti, che in particolare per l’Ateneo sono così individuate: • attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; • attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. 10. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. 11. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 10 della presente Convenzione Quadro. 12. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità alla presente Convenzione. 13. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. 14. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento di entrambe le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintivi. 15. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

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Samples: Convenzione Quadro

Modalità della collaborazione. 1Nell’ambito del presente Accordo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzionedegli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente Accordo. Nel caso di quest’ultima. 2convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento al presente Accordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 3. I suddetti Tali atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane modalità e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, i termini di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati. 5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. 6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi e non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici. 7. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della Il presente Convenzione quadro dovranno essere, inoltre, conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” dell’Ateneo. 8. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l’erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi. 9. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali delle Parti, che in particolare per l’Ateneo sono così individuate: • attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; • attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. 10. La presente Convenzione Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. 11. Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Accordo dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 10 della 11 del presente Convenzione Quadro. 12. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità alla presente Convenzione. 13. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. 14Accordo. In ogni opera o scrittoscritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento di entrambe l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintiviattività medesime. 15. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

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Samples: Collaboration Agreement

Modalità della collaborazione. 1. Le Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, SMACT potrà proporre all’Università lo svolgimento di attività di ricerca, anche commissionate da terze parti; le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzione, potranno, di volta in volta, essere saranno regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante di quest’ultima. 2accordi. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, i compensi da corrispondere all’Università per le attività svolte ed incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 3. I suddetti Tali atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane modalità e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, i termini di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con Ogni Accordo Attuativo conterrà altresì l'indicazione del personale docente e ricercatore e degli eventuali studenti, laureandi e dottorandi dell’Università e dei partecipanti a impegnati sullo specifico Programma di Ricerca, nonché le attività ad essi affidate e l’impegno orario richiesto. Ogni accordo prevedrà inoltre il coinvolgimento tempo e le modalità d’impiego dei laboratori/locali di soggetti terzi pubblici SMACT e privati. 5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. 6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi dei laboratori/locali dell’Università da parte di terzi e tali soggetti. La partecipazione al Programma di Ricerca non siano praticabili fattispecie convenzionali farà in alcun modo sorgere in capo alle Parti obblighi di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici. 7. Gli atti alcuna natura previdenziale e/o accordi attuativiretributiva o assimilabile a lavoro subordinato, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essereprestazione professionale, inoltreoccasionale o ancora ad altra forma ad essi equiparabile nei confronti dei soggetti ospitati. Gli eventuali aspetti economici collegati allo svolgimento di attività didattica e di ricerca saranno stabiliti nell’Accordo Attuativo, conformi a nel rispetto, per quanto previsto dai Regolamenti per l’amministrazioneriguarda l’Università, delle normative che regolano la finanza didattica universitaria e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi le collaborazioni nell’attività di Trieste” dell’Ateneo. 8. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l’erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi. 9. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali delle Parti, che in particolare per l’Ateneo sono così individuate: • attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; • attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. 10. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. 11ricerca. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 10 della presente Convenzione Quadro. 12. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità alla presente Convenzione. 13. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. 14. In ogni opera o scrittoscritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento di entrambe l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintiviattività medesime. 15. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

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Samples: Convenzione Quadro

Modalità della collaborazione. 1Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzionedegli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di quest’ultima. 2convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Istituto, così individuate: ● attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Istituto; ● attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 3. I suddetti Tali atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane modalità e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, i termini di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati. 5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. 6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi e non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici. 7. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere, inoltre, conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” dell’Ateneo. 8. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l’erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi. 9. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali delle Parti, che in particolare per l’Ateneo sono così individuate: • attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; • attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. 10. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. 11. Per l’Istituto di Cultura Pantheon Design & Technology, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Istituto per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 10 11 della presente Convenzione Quadro. 12. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità alla presente Convenzione. 13. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. 14. In ogni opera o scrittoscritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento di entrambe l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintiviattività medesime. 15. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

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Samples: Convenzione Quadro

Modalità della collaborazione. 1Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzionedegli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di quest’ultima. 2convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 3. I suddetti Tali atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane modalità e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, i termini di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati. 5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. 6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi e non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici. 7. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere, inoltre, conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” dell’Ateneo. 8. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l’erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi. 9. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali delle Parti, che in particolare per l’Ateneo sono così individuate: • attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; • attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. 10. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. 11. Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 10 11 della presente Convenzione Quadro. 12. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità alla presente Convenzione. 13. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. 14. In ogni opera o scrittoscritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento di entrambe l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintiviattività medesime. 15. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

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Samples: Convenzione Quadro

Modalità della collaborazione. 1Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzionedegli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di quest’ultima. 2convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali locali, laboratori, attrezzature e strumentazionistrumentazione, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 3. I suddetti Tali atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane modalità e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, i termini di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati. 5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. 6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi e non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici. 7. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere, inoltre, conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” dell’Ateneo. 8. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l’erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi. 9. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali delle Parti, che in particolare per l’Ateneo sono così individuate: • attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; • attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. 10. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. 11. Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 10 11 della presente Convenzione Quadro. 12. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità alla presente Convenzione. 13. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. 14. In ogni opera o scrittoscritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, nel materiale e nelle attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della presente Convenzione dovrà essere menzionato l’intervento di entrambe l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintiviattività medesime. 15. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

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Samples: Convenzione Quadro

Modalità della collaborazione. 1Nell’ambito della presente Convenzione Quadro compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche scientifiche, divulgative e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzionedegli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione. Nel caso di quest’ultima. 2convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate: - attività scientifiche, di collaborazione, divulgative, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione compreso l’utilizzo dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 3. I suddetti Tali atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e delle prestazioni cui si impegnano impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane modalità e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, i termini di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati. 5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. 6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi e non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici. 7pubblici né ai suoi principi, salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. Gli Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere, inoltre, essere conformi a quanto previsto dai Regolamenti dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” dell’Ateneo. 8. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l’erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi. 9. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali delle Parti, che in particolare per l’Ateneo sono così individuate: • attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; • attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze. 10. La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. 11. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 10 della presente Convenzione Quadro. 12. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità alla presente Convenzione. 13. Iniziative di comunicazione, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività intraprese o realizzate sulla base di essa dovranno essere previamente concordate dalle Parti. 14. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle scritto relativi alle specifiche attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della divulgazione di cui al presente Convenzione atto dovrà essere menzionato l’intervento di entrambe l'intervento delle Parti, quali Enti patrocinanti le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintiviattività medesime. 15. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

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Modalità della collaborazione. 1Nell’ambito del presente Accordo, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo. Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento dell’obiettivo generale della presente Convenzionedegli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante di quest’ultima. 2. Gli atti e/o accordi attuativi in questione indicheranno gli obiettivi specifici di ciascun progetto e iniziativa, individuati e stabiliti di comune accordo dalle Direzioni delle Parti, e regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. 3. I suddetti atti e/o accordi attuativi dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegnano le strutture organizzative delle Parti, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane e strutturali più idonee al conseguimento degli obiettivi specifici del progetto o dell’iniziativa, nonché il reperimento, qualora reputato necessario, di particolari professionalità esterne funzionali ad attività specifiche, e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. 4. I suddetti accordi attuativi potranno essere eventualmente stipulati con il coinvolgimento di soggetti terzi pubblici e privati. 5. Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i. 6. Qualora gli accordi attuativi prevedano prestazioni da eseguirsi da parte di terzi e non siano praticabili fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge, le Parti dovranno agire in rigorosa osservanza della normativa sui contratti pubblici. 7. Gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere, inoltre, conformi a quanto previsto dai Regolamenti per l’amministrazione, la finanza e la contabilità adottati da ciascuna delle Parti e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste” dell’Ateneo. 8. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari specifici per le Parti né l’erogazione di servizi contendibili. Ciascuna Parte garantisce di sostenere i costi di esecuzione delle attività discendenti a proprio carico dalla presente Convenzione, salvo che non sia diversamente specificato negli accordi attuativi. 9Accordo. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla al presente ConvenzioneAccordo, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali delle Partidell’Ateneo, che in particolare per l’Ateneo sono così individuate: - attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo; - attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari, seminari e cicli di conferenze. 10. La Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature e strumentazione, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati. Il presente Convenzione Accordo non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina. 11. La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative Per l’Università di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun EnteTrieste, ai sensi dell’art. 10 della presente Convenzione Quadro. 12. Le Parti concordano di garantire un’adeguata visibilità alla presente Convenzione. 13. Iniziative di comunicazionegli atti e/o accordi attuativi, promozionali o pubblicitarie della presente Convenzione e delle attività intraprese o realizzate adottati sulla base di essa del presente Accordo dovranno essere previamente concordate dalle Parti. 14conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”. In ogni opera o scritto, nel materiale e nelle scritto relativi alle specifiche attività di comunicazione riguardanti le azioni attuative della cui al presente Convenzione atto, dovrà essere menzionato l’intervento di entrambe l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le Parti e fatto uso dei relativi loghi e segni distintiviattività medesime. 15. La presente Convenzione non genera alcun diritto di esclusiva. Ne consegue che ciascuna Parte è libera di sottoscrivere accordi similari con soggetti terzi.

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