Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12, Parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, L. 20 maggio 1970, n. 300.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12, Parte parte seconda, dell'accordo dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale Elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, L. legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Samples: Accordo Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12), Parte seconda, dell'accordo dall'accordo interconfederale 20 dicembre 19931993 10 gennaio 2014, Parte seconda, Sezione terza, il luogo ed e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, L. legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12, Parte parte seconda, dell'accordo interconfederale dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, L. 20 maggio Maggio 1970, n. 300.
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Samples: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali
Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12, Parte seconda, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20, L. legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12, Parte secondaparte II, dell'accordo Accordo interconfederale 20 dicembre 199320.12.93, il luogo ed e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea d'assemblea di cui all'art. 20, L. 20 maggio 1970, legge 20.5.70 n. 300.
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Modalità della votazione. Secondo quanto stabilito al punto 12, Parte parte seconda, dell'accordo dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo ed e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. all'articolo 20, L. legge 20 maggio 1970, n. 300.
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Samples: Accordo Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie