Modalità di consegna delle apparecchiature Clausole campione

Modalità di consegna delle apparecchiature. La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione, collaudo sono a carico del fornitore. In particolare l’allacciamento delle apparecchiature mobili all’alimentazione elettrica deve essere effettuato con cavi intercambiabili dotati di spine pressofuse corrispondenti alle prese dei locali di destinazione; se l’attrezzatura è portatile, e ne è intrinsecamente previsto l’utilizzo in differenti locali, la fornitura deve comprendere adeguata dotazione di cavi intercambiabili con le spine pressofuse corrispondenti. Salvo diversamente indicato la consegna deve essere effettuata tramite passaggio presso il Punto Unico di ricevimento merci (c/o magazzini), per il controllo di ingresso, ma è responsabilità del fornitore il trasporto delle attrezzature presso i locali di destinazione; l’eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montaggio non esonera il fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c.. Le singole Aziende si riservano di non consentire l’appoggio presso il proprio magazzino dei colli, a loro insindacabile giudizio. E’ responsabilità del fornitore farsi espressamente autorizzare, in caso di necessità. Sono a carico del fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli). Il fornitore dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all’ultima release disponibile all’atto della consegna; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alle Aziende e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri. L’Amministrazione si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se accettare le innovazioni migliorative offerte a parità di condizioni economiche o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell’offerta (o comunque caratteristiche non inferiori). Non sono di regola accettati periodi massimi di consegna (dalla comunicazione dell’aggiudicazione alla consegna nell’Unità Operativa interessata) superiori a 120 gg solari, salvo espressa approvazione da parte dell’Amministrazione; l’eventuale clausola migliorativa contrattuale (dichiarata in offerta ed approvata) per un pe...
Modalità di consegna delle apparecchiature. La consegna, la messa in esercizio delle attrezzature e l’erogazione dei corsi di addestramento nelle quantità e nei luoghi di destinazione indicati nel citato Allegato B (che potrà anche avvenire per scaglioni) dovranno essere completate entro la fine del corrente anno 2014. La fornitura andrà resa franco di imballo, trasporto sino al sito finale d’installazione, assicurazione durante il trasporto sino al sito finale d’installazione, disimballaggio, installazione e addestramento del personale interessato secondo le condizioni del presente contratto. La Società dovrà altresì provvedere al ritiro e allo smaltimento degli imballi e dei relativi residui, in qualità di produttore del rifiuto ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. Modalità e orari delle consegne dovranno essere concordati con la Segreteria delle Strutture destinatarie e con il Servizio Cassa generale, da contattare almeno con cinque giorni di anticipo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 16:20. La Banca si riserva la facoltà di eseguire controlli in uscita sugli automezzi impiegati dalla Società, o da eventuali trasportatori terzi, nelle aree di pertinenza della Banca stessa. Durante il periodo di vigenza contrattuale la Banca si riserva la facoltà di trasferire le apparecchiature tra le proprie Strutture informandone la Società.
Modalità di consegna delle apparecchiature. 14 Art. 12 Collaudo 15
Modalità di consegna delle apparecchiature. La consegna si intende porto franco; tutte le spese di imballo, trasporto, montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione alla rete LAN e collaudo sono a carico del fornitore. Il fornitore dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed aggiornate all’ultima release disponibile all’atto della consegna; nel caso siano state introdotte innovazioni, il soggetto aggiudicatario è obbligato a darne tempestiva comunicazione alle Aziende e deve offrire l’attrezzatura innovata senza maggiori oneri. Le Aziende si riservano il diritto di valutare, a proprio insindacabile giudizio, se accettare le innovazioni migliorative offerte, a parità di condizioni economiche, o pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell’offerta (o comunque caratteristiche non inferiori). Sino al superamento del verifica di conformità, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, le Aziende non rispondono di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili. L’intera fornitura dovrà essere corredata, e l'onere relativo compreso nell’importo di fornitura, dalla manualistica elettronica in italiano relativamente a: • manuale utente per l'utilizzo di ogni applicativo; • manuale utente per l’utilizzo di ogni apparecchiatura compresa nella fornitura; • manuali tecnici/operativi, di amministrazione, gestione, ricovero e backup del sistema per la gestione e amministrazione del sistema; • documentazione relativa alla struttura della base dati completa di tabelle e relativi tracciati e relazioni tra tabelle.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).