Common use of Modalità di erogazione del contributo Clause in Contracts

Modalità di erogazione del contributo. Al termine del procedimento, in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'erogazione del beneficio sarà subordinata alla presentazione della seguente documentazione: • contributo per il CASO A): formale rinuncia del locatore agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno del conduttore e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi e non coperti dal contributo oltre all'indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Dovrà essere prodotto il verbale di udienza in cui risulti la rinuncia alla prosecuzione della procedura o altro atto idoneo, sulla base dello stato del procedimento. Qualora sia richiesta anche la liquidazione delle spese legali, nei limiti previsti dall'art. 3 , dovrà essere prodotta notula o altro documento idoneo. Il contributo verrà liquidato direttamente al locatore in un'unica soluzione; • contributo per il CASO B): formale dichiarazione del locatore di differimento dello sfratto per un tempo minimo di 6 (sei) mesi ed indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo verrà erogato direttamente al locatore con cadenza trimestrale, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio da parte del conduttore; • contributo per il CASO C): proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal beneficiario del contributo, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data prevista di consegna dell'alloggio, dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato, pena la restituzione del contributo. • contributo per il CASO D): proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal beneficiario del contributo, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data di consegna dell'alloggio, dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo, pena la restituzione del contributo, copia del contratto di locazione a canone concordato stipulato dal beneficiario ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/1998 - sulla base degli Accordi Territoriali stipulati dalle Associazioni di categoria - con attestato di conformità e regolarmente registrato. Il nuovo contratto può essere stipulato anche con il locatore che ha intentato la procedura di sfratto da cui il contributo. Il contributo sarà erogato direttamente al locatore con cadenza semestrale, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio A pena di esclusione dall'erogazione del beneficio, la documentazione dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio, emerga una modifica delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità al contributo, potranno essere adottati provvedimenti motivati di revoca dello stesso, con conseguente recupero delle somme indebitamente erogate. In caso di recesso anticipato dal contratto di locazione da una delle due parti, sia il locatore che il conduttore sono tenuti ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Servizi Sociali. Il Comune di Arezzo non è garante in alcun modo degli oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto di locazione.

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Modalità di erogazione del contributo. Al termine del procedimentoIl versamento dei contributi sarà effettuato esclusivamente mediante accredito sul c/c bancario o postale italiano e carte prepagate con IBAN, in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'erogazione del beneficio sarà subordinata alla presentazione della seguente documentazione: • contributo per il CASO A): formale rinuncia del locatore agli atti della procedura di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno del conduttore e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi e non coperti dal contributo oltre all'indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Dovrà essere prodotto il verbale di udienza in cui risulti la rinuncia alla prosecuzione della procedura o altro atto idoneo, sulla base dello stato del procedimento. Qualora sia richiesta anche la liquidazione delle spese legali, nei limiti previsti dall'art. 3 , dovrà essere prodotta notula o altro documento idoneo. Il contributo verrà liquidato direttamente intestate al locatore in un'unica soluzione; • contributo per il CASO B): formale dichiarazione del locatore di differimento dello sfratto per un tempo minimo di 6 (sei) mesi ed indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo verrà erogato direttamente al locatore con cadenza trimestrale, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio da parte del conduttore; • contributo per il CASO C): proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal personale beneficiario del contributo, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data prevista di consegna dell'alloggio, dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN contributo e in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente possesso dell’Ufficio preposto al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato, pena la restituzione del contributo. • contributo per il CASO D): proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal beneficiario del contributo, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data di consegna dell'alloggio, dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo, pena la restituzione del contributo, copia del contratto di locazione a canone concordato stipulato dal beneficiario ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/1998 - sulla base degli Accordi Territoriali stipulati dalle Associazioni di categoria - con attestato di conformità e regolarmente registrato. Il nuovo contratto può essere stipulato anche con il locatore che ha intentato la procedura di sfratto da cui il contributopagamento. Il contributo sarà erogato direttamente solo per le mobilità svolte fisicamente all’estero, al locatore con cadenza semestralerientro in sede previa presentazione della documentazione obbligatoria richiesta come di seguito: ● contributo unitario per il soggiorno calcolato sulla base delle disposizioni comunitarie - forfettario in base ai massimali giornalieri e delle disposizioni nazionali - in base al numero di giorni da attestato finale rilasciato dalla sede di destinazione al termine del periodo e, ove ammissibili, degli eventuali giorni di viaggio; ● contributo viaggio in base ai costi reali previa verifica circa presentazione dei documenti giustificativi. I contributi saranno erogati previa trasmissione a mezzo email (xxxxxx@xxxxxx.xx) all’Ufficio Mobilità Internazionale dei documenti di seguito specificati: - carte d’imbarco (viaggio di andata e ritorno) o stampa del check-in effettuato online; - copia del titolo di viaggio o della fattura emessa da eventuale Agenzia indicante il perdurare dell'occupazione dell'alloggio A pena nominativo del personale docente e l’importo speso; - eventuale titolo di esclusione dall'erogazione pedaggio autostradale e costi di parcheggio (esclusivamente se l’uso del beneficiomezzo proprio è stato autorizzato e solo per brevi tragitti come specificato al punto 3.2) - attestato rilasciato dall’Università/sede ospitante, debitamente firmato e timbrato, contenente le date di inizio e di fine dell’attività all’estero (primo giorno e l’ultimo giorno in cui lo staff deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante), la tipologia di attività e, nel caso di mobilità STA le ore di attività di docenza (minimo 8 ore per settimana) secondo il facsimile disponibile nella sezione Documenti xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxx-x-xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx0000000.xxxx; nel caso di mobilità Blended l’attestato dovrà riportare i giorni di mobilità fisica (nel rispetto della durata minima e massima prevista dal programma) e i giorni – inizio/fine – della componente virtuale. Sono ammesse copie scansionate e firme elettroniche. - Rapporto narrativo “EU Survey” sugli aspetti didattici e organizzativi relativi al periodo di docenza, da compilare on line attraverso la funzionalità Beneficiary Module, tassativamente entro il 30esimo gg. dal termine della mobilità (tale funzionalità prevede l'invio in automatico di un messaggio email ad ogni partecipante alla mobilità al termine della stessa)18. La compilazione è obbligatoria. - Copia della documentazione prodotta (es. presentazioni, materiale informativo, dispense, altro). Per le mobilità che terminano il 31 dicembre 2023, tutta la documentazione dovrà obbligatoriamente essere prodotta entro e non oltre il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al del 10 gennaio 2024. Ai/alle partecipanti che non produrranno la suddetta documentazione entro i termini e con le modalità stabilite non sarà erogato alcun contributo. Nel caso in cuiÉ a cura esclusivamente del personale beneficiario la compilazione del modulo di richiesta di rimborso (modulo missione dell’Amministrazione Centrale) e la consegna cartacea o l’invio via pec (xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx) della documentazione al Centro Gestione Documentale – Campus Universitario di Macchia Romana, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficiovia dell’Xxxxxx Xxxxxx 00, emerga una modifica delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità al contributo, potranno essere adottati provvedimenti motivati di revoca dello stesso, con conseguente recupero delle somme indebitamente erogateXxxxxxx. In caso di recesso anticipato dal contratto di locazione da una delle due parti, sia il locatore A tal fine si ricorda che il conduttore sono tenuti ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Servizi Socialipersonale assegnatario dovrà allegare al modulo di rimborso la seguente documentazione: - autorizzazione alla missione opportunamente sottoscritta; - carte di imbarco del viaggio di andata e ritorno) o stampa del check-in effettuato online; - titolo di viaggio o fattura emessa da eventuale Agenzia indicante l’importo; - eventuale titolo di pedaggio autostradale e costi di parcheggio (esclusivamente se l’uso del mezzo proprio è stato autorizzato e solo per brevi tragitti come specificato all’art. Il Comune 3.1), nonché copia: - dell’Accordo di Arezzo non è garante in alcun modo degli oneri derivanti mobilità Erasmus STA istituto/staff sottoscritto prima della partenza; - dell’attestato rilasciato dalla stipula del nuovo contratto di locazione.sede ospitante. Per informazioni dettagliate su cosa fare prima, durante e al rientro, consultare il sito Relazioni Internazionali xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxx/xxxxxxxxxxx.xxxx

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Modalità di erogazione del contributo. Al All'Organismo di Formazione verrà riconosciuto per l’attività svolta per ogni allievo, un importo pari al valore dell’intero assegno in funzione delle ore effettivamente frequentate. Qualora non sia contestualmente raggiunta la frequenza minima prevista per le attività (70% delle ore previste dal modulo, comprese eventuali attività di recupero) e conseguimento da parte dell’apprendista dei risultati di apprendimento, al Soggetto attuatore non sarà riconosciuto alcun contributo. Pertanto l’Ente di Formazione, dopo la chiusura del corso, controlla il criterio di frequenza raggiunto e i risultati di apprendimento attestati e individua gli apprendisti con gli assegni liquidabili, mentre posticipa la procedura per quelli che, invece, recupereranno le ore non frequentate in moduli formativi avviati successivamente, fatta salva la validità dell’iscrizione iniziale fino al termine del procedimentopercorso individuato. Il pagamento avverrà, in caso seguito a controllo di esito positivo dell'istruttoriaregolarità formale, l'erogazione del beneficio sarà subordinata alla a presentazione della seguente documentazionedei seguenti documenti: • contributo per il CASO A): formale rinuncia del locatore agli atti della procedura di convalida di sfratto ✓ Fattura o di esecuzione promossa in danno del conduttore e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi e non coperti dal contributo oltre all'indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Dovrà essere prodotto il verbale di udienza in cui risulti la rinuncia alla prosecuzione della procedura o altro atto idoneodocumento equivalente, sulla base dello stato del procedimento. Qualora sia richiesta anche la liquidazione delle spese legali, nei limiti previsti dall'art. 3 , dovrà essere prodotta notula o altro documento idoneo. Il contributo verrà liquidato direttamente al locatore in un'unica soluzione; • contributo per il CASO B): formale dichiarazione del locatore di differimento dello sfratto per un tempo minimo di 6 (sei) mesi ed indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo verrà erogato direttamente al locatore con cadenza trimestrale, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio da parte del conduttore; • contributo per il CASO C): proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal beneficiario del contributo, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data prevista di consegna dell'alloggio, dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato, pena la restituzione del contributo. • contributo per il CASO D): proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal beneficiario del contributo, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data di consegna dell'alloggio, dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo, pena la restituzione del contributo, copia del contratto di locazione a canone concordato stipulato dal beneficiario IVA esente ai sensi dell'art. 2 comma 3 L. 431/1998 - sulla base degli Accordi Territoriali stipulati dalle Associazioni di categoria - 10 del D.P.R. n. 633/72; ✓ Dichiarazione delle ore frequentate da tutti gli apprendisti con attestato di conformità e regolarmente registratoallegata una tabella riepilogativa contenente i seguenti dati: o Dati Corso ▪ Cod. corso−Titolo ▪ Costo a persona ▪ Data fine o Dati Allievo ▪ Cognome; Nome; Codice Fiscale; status con riferimento alle tipologie dei destinatari o Dati Frequenza ▪ Ore frequentate ▪ % ore su totale ore corso o Importo rimborso richiesto o Copia dei registri relativi a corsi conclusi Il nuovo contratto può essere stipulato anche con il locatore che ha intentato la procedura di sfratto da cui il contributo. Il contributo sarà erogato direttamente al locatore con cadenza semestralefinanziamento dei percorsi una volta approvati, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio A pena di esclusione dall'erogazione prevede una copertura del beneficio, la documentazione dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio, emerga una modifica delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità al contributo, potranno essere adottati provvedimenti motivati di revoca dello stesso100% della spesa, con conseguente un parametro di costo di € 15,50 per ora/apprendista, determinato secondo i criteri descritti nello studio metodologico approvato con Delibera di Giunta n. 936 del 6 luglio 2016, pubblicato sul BURP n. 85 del 20 luglio 2016, ai sensi dell’art. 67.1 del reg. (UE) n. 1303/2013, con riferimento alle sole operazioni di formazione continua aventi quale target i “partecipanti occupati”. L’importo comprende e remunera tutte le diverse voci e componenti di spesa collegate all’offerta formativa pubblica, incluso l’eventuale tempo impiegato dal soggetto attuatore per la funzione di orientamento, per quella di definizione del percorso formativo, per la gestione di eventuali corsi di recupero delle somme indebitamente erogate. In caso di recesso anticipato dal contratto di locazione e per ogni altra attività funzionalmente connessa all’erogazione dell’offerta formativa pubblica da una delle due parti, sia il locatore che il conduttore sono tenuti ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Servizi Sociali. Il Comune di Arezzo non è garante in alcun modo degli oneri derivanti dalla stipula parte del nuovo contratto di locazionesoggetto attuatore.

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Modalità di erogazione del contributo. Al termine del procedimentoEntro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione ai contributi, o dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese per le nuove attività, le imprese dovranno sottoscrivere specifica convenzione con l’Amministrazione Comunale, previa presentazione in caso di esito positivo dell'istruttoria, l'erogazione del beneficio sarà subordinata alla presentazione copia della seguente documentazione: • contributo atto costitutivo e statuto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, per il CASO A): formale rinuncia del locatore agli atti della procedura le società di convalida di sfratto o di esecuzione promossa in danno del conduttore persone e a qualsiasi pretesa sui canoni pregressi e non coperti dal contributo oltre all'indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Dovrà essere prodotto il verbale di udienza in cui risulti la rinuncia alla prosecuzione della procedura o altro atto idoneo, sulla base dello stato del procedimento. Qualora sia richiesta anche la liquidazione delle spese legali, nei limiti previsti dall'art. 3 , dovrà essere prodotta notula o altro documento idoneo. Il contributo verrà liquidato direttamente al locatore in un'unica soluzionele società cooperative; • contributo per il CASO B): formale dichiarazione sostitutiva di certificazione di assegnazione della Partita IVA e di iscrizione alla locale CCIAA, ai sensi dell’art. 46 del locatore DPR n° 445/00, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di differimento dello sfratto per un tempo minimo di 6 (sei) mesi ed indicazione del codice IBAN del locatore in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo verrà erogato direttamente al locatore con cadenza trimestrale, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio da parte del conduttoredocumentazione amministrativa”; • contributo per il CASO C): proposta scritta copia dell’atto di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal beneficiario del contributoproprietà o, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data prevista di consegna dell'alloggio, dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo copia del contratto stipulato e registrato, pena la restituzione del contributo. • contributo per il CASO D): proposta scritta di locazione (Patto di futura locazione) sottoscritto dal futuro locatore e dal beneficiario del contributo, quale conduttore. Tale patto deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: entità della cauzione richiesta, canone mensile di locazione, data di consegna dell'alloggio, dati catastali dell'immobile oggetto del nuovo contratto di locazione. Inoltre il locatore dovrà indicare il codice IBAN in cui dovrà essere corrisposto il beneficio. Il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore prima della stipula del contratto. Entro 60 giorni dall'erogazione della cauzione dovrà essere consegnata al Comune di Arezzo, pena la restituzione del contributoalternativa, copia del contratto d’affitto o di locazione a canone concordato stipulato dal beneficiario comodato gratuito (entrambi della durata minima di 4 anni) registrati ai sensi dell'art. 2 del DPR 26 aprile 1986, n° 131 – “Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte di registro” e ai sensi del comma 3 L. 431/1998 - sulla base degli Accordi Territoriali stipulati dalle Associazioni di categoria - con attestato di conformità e regolarmente registrato. Il nuovo contratto può essere stipulato anche con il locatore che ha intentato la procedura di sfratto 346 della Legge 30 dicembre 2004, n° 311 – Legge finanziaria 2004”, da cui il contributorisulti la collocazione della sede principale e operativa in immobile ubicato nella zona dell’Oltrarno di cui al precedente art. Il contributo sarà erogato direttamente al locatore con cadenza semestrale2; • eventuali autorizzazioni amministrative, previa verifica circa il perdurare dell'occupazione dell'alloggio A pena di esclusione dall'erogazione previste dalla vigente normativa, per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale prescelta. Ai fini dell’erogazione del beneficio, la documentazione dovrà essere prodotta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione di ammissione al contributo. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate dall'Ufficio, emerga una modifica delle condizioni soggettive ed oggettive di ammissibilità al contributo, potranno essere adottati provvedimenti motivati sarà necessario: • presentare le fatture quietanzate attestanti le spese sostenute (e relative ai preventivi allegati alla domanda di revoca dello stessopartecipazione al Bando), con conseguente recupero intestate all’impresa ed indirizzate alla propria sede legale o alla sede operativa e principale, corredate dell’opportuna documentazione attestante la quietanza. L’Amministrazione Comunale, o il soggetto dalla stessa delegato alla gestione delle somme indebitamente erogate. In caso erogazioni, si riserva di recesso anticipato dal contratto richiedere agli imprenditori qualunque tipo di locazione da una delle due parti, sia documentazione contabile o fiscale che ritenga opportuna ai fini della corretta valutazione dei documenti di spesa presentati per il locatore che il conduttore sono tenuti ad avvertire tempestivamente l'Ufficio Servizi Sociali. Il Comune di Arezzo non è garante in alcun modo degli oneri derivanti dalla stipula del nuovo contratto di locazionerimborso.

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