Restituzione del contributo. 1. I contributi erogati ma risultati non dovuti saranno revocati e dovranno essere restituiti dall’impresa alla Regione, maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra la data di ricevimento dei contributi medesimi e quella di restituzione degli stessi. Gli interessi legali sono calcolati al tasso previsto dall’art. 1284 del Codice civile, vigente alla data di adozione dell’atto di revoca del contributo. Alle operazioni di recupero provvede, con propri atti, la Regione.
Restituzione del contributo. Si ricorda che è prevista la restituzione del contributo addizionale nel caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato e nel caso di assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. Poiché l’incremento del contributo addizionale costituisce una componente della complessiva contribuzione addizionale, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro comprende anche l’aumento del contributo addizionale; l’Inps precisa che, nel caso di più rinnovi contrattuali, è suscettibile di recupero l’importo del contributo addizionale e del relativo incremento afferenti all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato. Normativa del lavoro Lo scorso mese di luglio 2019 l’Inps ha emanato la propria circolare operativa per fornire i chiarimenti necessari per la fruizione dell’incentivo previsto per i datori di lavoro che assumono i beneficiari del Reddito di cittadinanza, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato, del beneficiario del Reddito di cittadinanza (di seguito “RdC”) è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite dell’importo mensile del RdC spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione, con un tetto mensile di 780€. L’incentivo in oggetto è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro abbia preliminarmente provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RdC, attivata presso l’ANPAL. La durata dell’incentivo è varia in funzione del periodo di fruizione del RdC già goduto dal lavoratore assunto: in particolare corrisponde a 18 mensilità meno le mensilità già godute dal beneficiario del RdC fino alla data di assunzione, con un minimo pari a 5 mensilità. Nel caso in cui il RdC percepito dal lavoratore assunto derivasse dal rinnovo della misura, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa in 5 mensilità. L’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni: - realizzazione di un incremento occupazionale netto; - fruizione nei limiti del “de minimis”; - rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi ...
Restituzione del contributo. La restituzione del contributo concesso avviene mediante un bonifico sul conto corrente dedicato all'intervento che il comune reperisce chiedendolo all'istituto di credito e comunica agli ordinati. L'istituto di credito provvede a stornare le cifre ricevute sul conto dedicato dai crediti verso CDP secondo regole e modalità previste dall'accordo ABI-CDP.
Restituzione del contributo. Viene altresì prevista la restituzione di 6 mensilità del contributo addizionale pagato in caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di assunzione successiva alla scadenza del rapporto a tempo determinato, la restituzione viene ridotta di un numero di mensilità pari a quelle intercorse tra la cessazione del primo rapporto e l’instaurazione di quello a tempo indeterminato. L’INPS, attraverso il messaggio n. 4152/2014, ha precisato che la restituzione del contributo può avvenire anche in caso di successiva assunzione con un contratto di apprendistato, nel rispetto delle condizioni richiamate dalla circolare del Ministero del Lavoro n.5/2013.
Restituzione del contributo. 1. Il contributo versato è restituibile, ove i lavori previsti dal Permesso di Costruire, o dalla S.C.I.A, non abbiano avuto luogo o siano stati eseguiti anche solo parzialmente. In tal caso l'intestatario dovrà provvedere ad inoltrare specifica richiesta corredata di relazione a firma del direttore dei lavori.
Restituzione del contributo. 6.1 Le somme dovute a titolo di restituzione dei contributi erogati in tutto o in parte non spettanti, oltre interessi e sanzioni, richieste ai sensi dell’articolo 25, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia di cui al punto 3.4, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo forniti dall’Agenzia con apposita risoluzione.