Common use of Modalità di fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Modalità di fatturazione e pagamenti. 7.1 La fatturazione avrà periodicità mensile, salvo diversa periodicità indicata nelle CTE o diverso accordo stabilito con il cliente anche in corso di fornitura. Il Fornitore si riserva il diritto di emettere con cadenza differente le fatture di importo inferiore a 30,00€. 7.2 Le bollette saranno emesse conformemente a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com – Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.. Sarà quindi prevista una “bolletta sintetica” che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest’ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore. 7.3 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del Cliente, resi disponibili al Fornitore dal Distributore o sulla base delle autoletture del Cliente. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, il Fornitore ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al Cliente, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui alla 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima del Fornitore ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) dati storici di consumo; b) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore; c) autolettura del Cliente - per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del Cliente; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. Il conguaglio sui consumi avverrà, per la somministrazione di energia elettrica, con la prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore; per la somministrazione di gas naturale avverrà con la prima fattura utile successiva alla ricezione dell’autolettura da parte del Cliente o della lettura del Misuratore da parte del Distributore. 7.4 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura entro e non oltre il termine di scadenza ivi indicato, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni rispetto alla data di emissione della fattura stessa, secondo le modalità scelte dal Cliente tra quelle indicate nella Richiesta di fornitura.

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Samples: ajoenergia.it, ajoenergia.it

Modalità di fatturazione e pagamenti. 7.1 La fatturazione avrà periodicità mensileI pagamenti disposti dalla D.L. avverranno per stati di avanzamento lavori al raggiungimento di importi netti definiti per ogni singolo affidamento. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, salvo diversa periodicità indicata nelle CTE o diverso accordo stabilito delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. L’importo finale netto dei lavori dedotto degli acconti, sarà pagato dopo la sottoscrizione del conto finale, mentre le ritenute delle 0,5% di cui sopra saranno svincolate a seguito dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione ed emissione della polizza di garanzia. Entro i 20 giorni successivi all’avvenuta esecuzione delle opere di cui al comma 2, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità che deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ” con il cliente anche in corso di fornitura. Il Fornitore si riserva il diritto di emettere con cadenza differente le fatture di importo inferiore a 30,00€. 7.2 Le bollette saranno emesse conformemente a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com – Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.. Sarà quindi prevista una “bolletta sintetica” che costituisce fattura ai fini l’indicazione della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest’ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore. 7.3 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Localedata. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente (es. DURC, anagrafe tributaria; DURC subappaltatori; fatture quietanzate subappaltatori) mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai consumi effettivi sensi del Cliente, resi disponibili al Fornitore dal Distributore o sulla base delle autoletture D. Lgs. 231 del Cliente. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e s.m.i.., nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, il Fornitore ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al Cliente, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui alla 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale9/10/2002. Qualora i dati lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato d’avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui sopra al comma 1. La mancata attestazione della Regolarità Contributiva a carico dell’appaltatore o del subappaltatore comporta l’impossibilità di emissione del relativo Certificato di Pagamento ed è quindi causa di sospensione dei pagamenti dovuti. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data dell’ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale. Il conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non dovessero essere disponibili firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in tempo utile ogni caso una sua relazione al conto finale. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la fatturazionedifformità ed i vizi dell’opera, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di energia elettrica, in base a stima del Fornitore ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) dati storici di consumo; b) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore; c) autolettura del Cliente - per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del Cliente; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. Il conguaglio sui consumi avverrà, per la somministrazione di energia elettrica, con la prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore; per la somministrazione di gas naturale avverrà con la prima fattura utile successiva alla ricezione dell’autolettura da parte del Cliente o della lettura del Misuratore da parte del Distributore. 7.4 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura entro e non oltre il termine di scadenza ivi indicato, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni rispetto alla data di emissione della fattura stessa, secondo le modalità scelte dal Cliente tra quelle indicate nella Richiesta di fornituracollaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: Accordo Quadro Con Piu’ Operatori, Accordo Quadro Con Piu’ Operatori

Modalità di fatturazione e pagamenti. 7.1 Il corrispettivo complessivo per le obbligazioni contrattuali verrà contabilizzato a canone. I canoni mensili corrisponderanno ad un dodicesimo del canone annuale. Per periodi inferiori al mese, i canoni saranno determinati a partire dai giorni naturali e consecutivi di effettiva erogazione, attribuendo agli stessi un valore pari ad un trecentosessantacinquesimo del canone annuale. La fatturazione avrà dovrà essere effettuata in base a quanto disposto dal D.M. n.55 del 3.4.2013- L.244 del 24.12.2007 art.1, commi dal 209 al 213. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO di ogni Azienda contraente verrà comunicato in sede di contratto. La fatturazione del canone di noleggio sarà effettuata con periodicità mensilemensile posticipata; la prima fattura sarà liquidata solo successivamente all’avvenuto favorevole collaudo della strumentazione fornita. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, salvo diversa periodicità indicata nelle CTE alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o diverso accordo stabilito con eventualità, facendosi carico il cliente anche in corso Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. La fatturazione dovrà avvenire secondo le modalità indicate negli ordinativi di fornitura. Il Fornitore si riserva il diritto Ogni fattura dovrà essere corredata e/o riportare chiaramente gli estremi del documento di emettere con cadenza differente trasporto e dell’ordinativo emesso dalla rispettiva Azienda Sanitaria contraente. In assenza di tale documentazione/indicazione, le fatture di importo inferiore a 30,00€. 7.2 Le bollette saranno emesse conformemente a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com – Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.. Sarà quindi prevista una “bolletta sintetica” che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest’ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitorestesse non potranno essere liquidate. 7.3 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati Presupposto per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore Locale. La fatturazione avverrà sulla base loro liquidabilità è la regolarità dei dati relativi ai consumi effettivi versamenti contributivi e previdenziali nei confronti del Cliente, resi disponibili al Fornitore dal Distributore o sulla base delle autoletture del Cliente. Per la sola fornitura di gas, in caso di mancata raccolta della misura personale dipendente e previo accertamento da parte del Distributore secondo Direttore dell’esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento Aziendale, che la prestazione sia stata effettuata così come individuata e descritta nel contratto. Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad Aziende Sanitarie ed Ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nazionali e s.m.i..regionali ed i propri Fornitori, nel si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali. I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”. In caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, il Fornitore ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al Clienteritardo dei pagamenti, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibilideroga all’art.5 del D.Lgs 231/2002, il Cliente riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00 euro secondo le previsioni di cui alla 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commercialeparti concordano che l’interesse dovuto sia commisurato al saggio legale vigente ex art. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati: - per la fornitura di energia elettrica, in base a stima del Fornitore ottenuta mediante il metodo prodie applicato ai dati disponibili seguenti e con questo ordine prioritario: a) dati storici di consumo; b) consumo annuo calcolato in base ai dati tecnici e alla tipologia di fornitura (residente o non residente) del Punto di prelievo comunicati dal Distributore; c) autolettura del Cliente - per la fornitura di gas naturale sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del Cliente; b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: i) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, ii) consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna1284 c.c. Il conguaglio sui consumi avverrà, per la somministrazione di energia elettrica, con la prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati reali di consumo rilevati dal Distributore; per la somministrazione di gas naturale avverrà con la prima fattura utile successiva alla ricezione dell’autolettura da parte del Cliente o della lettura del Misuratore da parte del Distributore. 7.4 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura entro e non oltre il termine di scadenza ivi indicato, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni rispetto alla La data di emissione della fattura stessa, secondo le modalità scelte dal Cliente tra quelle indicate nella Richiesta pagamento è quella di fornituraconsegna al Tesoriere delle aziende contraenti dei relativi mandati di pagamento. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico saranno a carico del Fornitore.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Speciale D’appalto