Modalità di liquidazione dei sinistri Clausole campione

Modalità di liquidazione dei sinistri. In base al Contratto di Assicurazione, la Compagnia corrisponderà eventuali indennizzi direttamente al Beneficiario delle prestazioni.
Modalità di liquidazione dei sinistri. Ciascuna Società, entro un periodo massimo di 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso tale termine saranno dovuti all’Assicurato gli interessi moratori.
Modalità di liquidazione dei sinistri. L’Assicuratore liquida all’Aderente/Assicurato l’ammontare dovuto per ogni Sinistro, in base alle condizioni tutte che regolano il contratto di assicurazione. L’Assicuratore effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Modalità di liquidazione dei sinistri. In base alla presente Polizza Collettiva la Compagnia corrisponderà eventuali indennizzi direttamente al Beneficiario delle prestazioni cosi come identificato all’Art. 17.
Modalità di liquidazione dei sinistri. In base alla presente polizza collettiva la Compagnia corrisponderà eventuali indennizzi direttamente al beneficiario delle prestazioni.
Modalità di liquidazione dei sinistri. 14 di 14
Modalità di liquidazione dei sinistri. 20.1 L’Assicuratore liquida l’Indennizzo al Beneficiario in base alle condizioni di Polizza. 20.2 L’accredito al Beneficiario da parte dell’Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento dell’Indennizzo.
Modalità di liquidazione dei sinistri. 19.1 La Contraente che viene a conoscenza del Decesso dell’Assicurato deve comunicarlo alla Società utilizzando il Modulo di Denuncia Sinistro a sua disposizione, nonché trasmettere alla Società stessa: 19.2 Ad avvenuto pagamento della prestazione assicurata, la Società si riserva il diritto di: 19.3 Il Beneficiario è tenuto ad utilizzare il relativo ammontare ai fini dell’estinzione del Debito Residuo dell’Assicurato, esistente al momento del Sinistro. 19.4 L’accredito al Beneficiario da parte dell’Assicuratore costituisce prova liberatoria di avvenuto pagamento della Prestazione.
Modalità di liquidazione dei sinistri. Ciascuna Società, a seconda del sinistro verificatosi (i.e., relativo alla copertura della polizza vita o alla copertu- ra della polizza danni) entro un periodo massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione della documentazione completa, provvederà a corrispondere le somme dovute. Decorso tale termine saranno dovuti all’Assicurato gli interessi moratori.
Modalità di liquidazione dei sinistri. Il beneficiario delle garanzie previste dal contratto è l’Ente Erogante. Conseguentemente l’Assicurato riconosce fin d’ora che le Società saranno liberate dalla propria obbligazione di pagamento dell’indennizzo con il versamento del medesimo all’Ente Erogante. Si intende che l’Ente Erogante è autorizzato a trattenere gli indennizzi come sopra incassati, per la decurtazione e l’estinzione del suo residuo credito derivante dal Contratto di prestito.