Common use of Modalità e termini di collaudo Clause in Contracts

Modalità e termini di collaudo. 1. Per i lavori di cui al presente contratto è rilasciato certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 2. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi di cui all’art. 229 del D.P.R. n. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall’art. 229, co. 3, del medesimo D.P.R.. 3. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, dovessero emergere vizi o difetti dell’opera il responsabile del procedimento provvederà a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera. L’appaltante potrà far eseguire in danno dell’esecutore i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 4. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli uleriori provvedimenti amministrativi. 5. L’appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini e alle condizioni di cui all’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010. 6. L’appaltante acquisisce d’ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/1/2015, “DURC on-line” in corso di validità, ai fini del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Contratto d'Appalto, Contratto d'Appalto Per Lavori Di Riqualificazione

Modalità e termini di collaudo. 1Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell’art. Per i lavori di cui al presente contratto è rilasciato 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, dal certificato di regolare esecuzione, emesso rilasciato dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell’Amministrazione. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all’art. 229 102 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall’artD.lgs. 22950/2016. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, co. 3l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, del medesimo D.P.R.. 3. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione, dovessero emergere vizi collaudo o difetti dell’opera il responsabile del procedimento provvederà a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera. L’appaltante potrà far eseguire in danno dell’esecutore i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 4. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli uleriori provvedimenti amministrativi. 5. L’appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini e alle condizioni trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Amministrazione si riserva di cui all’artprendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. 6. L’appaltante acquisisce d’ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/1/2015, “DURC on-line” in corso di validità, ai fini del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Construction Contract

Modalità e termini di collaudo. 1. Per i lavori di cui al presente contratto è rilasciato Il certificato di regolare esecuzione, collaudo è emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell’Amministrazione. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all’art. 229 102 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall’artD.lgs. 22950/2016. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, co. 3l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, del medesimo D.P.R.. 3. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione, dovessero emergere vizi collaudo o difetti dell’opera il responsabile del procedimento provvederà a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera. L’appaltante potrà far eseguire in danno dell’esecutore i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 4. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli uleriori provvedimenti amministrativi. 5. L’appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini e alle condizioni trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Amministrazione si riserva di cui all’artprendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. 6. L’appaltante acquisisce d’ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/1/2015, “DURC on-line” in corso di validità, ai fini del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Construction Contract

Modalità e termini di collaudo. 1. Per i lavori di cui al presente contratto è rilasciato Il certificato di regolare esecuzione, collaudo è emesso dal direttore lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte dell’Amministrazione. Come disposto dall’art. 215 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 è obbligatorio il collaudo in corso d’opera in quanto trattasi di intervento …………………………………………. 2…………… Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale d’appalto o nel contratto. Il certificato di regolare esecuzione contiene gli elementi ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, con le modalità di cui all’art. 229 102 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e si applicano le disposizioni previste dall’artD.lgs. 22950/2016. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, co. 3l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, del medesimo D.P.R.. 3. Qualora nel biennio decorrente dalla data di emissione del ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione, dovessero emergere vizi collaudo o difetti dell’opera il responsabile del procedimento provvederà a denunciare il vizio o difetto e ad accertare, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell’opera. L’appaltante potrà far eseguire in danno dell’esecutore i necessari interventi. Nell’arco di tale biennio l’esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 4. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 234, commi 2, 3 e 4, D.P.R. n. 207/2010 circa gli uleriori provvedimenti amministrativi. 5. L’appaltante si riserva la facoltà di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere, prima che intervenga il certificato di regolare esecuzione, nei termini trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alle condizioni alla gratuita manutenzione di cui all’arttutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010. 6. L’appaltante acquisisce d’ufficio, con modalità telematica secondo le prescrizioni del D.M. 30/1/2015, “DURC on-line” in corso di validità, ai fini del certificato di regolare esecuzione.

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