Collaudo delle opere. Il Committente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori (ovvero entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori per il collaudo in corso d'opera) da uno a tre tecnici con competenze adeguate alla tipologia, categoria, complessità e importo degli interventi e qualifiche professionali di legge. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini ed i documenti contrattuali, ed in particolare secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità ad eventuali varianti approvate ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi. Il collaudo avrà inoltre lo scopo di verificare la rispondenza dell'opera ai requisiti acustici passivi ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e di contenimento dei consumi energetici ai sensi del d.lgs. 311/06 valutati in fase di progetto. Il collaudo comprende anche tutte le verifiche tecniche particolari previste dai documenti di contratto e dalla legislazione vigente oltre all'esame di eventuali riserve dell'Appaltatore, poste nei termini prescritti, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva. Nei casi e nei termini previsti dalla legge è obbligatorio il collaudo in corso d'opera con le modalità prescritte. All'organo di collaudo il Committente dovrà fornire, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, la seguente documentazione: la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute; l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente capitolato e dalla normativa vigente e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto. Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il Committente trasmette all'organo di collaudo: - la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d'appalto nonché delle eventuali varianti approvate; - copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa e approvato dal Direttore dei Lavori; - copia del contratto, e degli eventuali atti di sot...
Collaudo delle opere. 9.1 Il Comune, su richiesta del Lottizzante, sottoporrà a collaudo tutte le opere di urbanizzazione primaria. Non prima di 60 giorni dall’ultimazione dei lavori e non oltre 180 giorni dalla medesima sarà prodotto il collaudo finale che avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo assumerà carattere definitivo ancorché non sia intervenuto uno specifico atto formale entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Collaudo delle opere. HERA provvederà alla nomina del collaudatore statico per le opere struttu- rali ed alla nomina del collaudatore tecnico funzionale. HERA curerà altresì la redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoli interventi. Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non sia possibile la redazione del certificato di regolare esecuzione, SIS provvederà alla nomina del collauda- tore tecnico amministrativo così come previsto dalla vigente normativa sugli appalti pubblici. Le opere, non appena positivamente collaudate, saranno affidate al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del Verbale di con- segna (Allegato B).
Collaudo delle opere. 00.0.Xx collaudo delle opere di urbanizzazione deve avvenire in corso d’opera. A tal fine il Comune, entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori, accertata nei modi stabiliti dall’art. 11, nomina il collaudatore delle opere di cui al precedente art.2.1 lettere b), c), ed e); 00.0.xx Parte Attuatrice è tenuta a rimborsare al Comune gli onorari ed ogni spesa inerente al collaudo entro trenta giorni dall’emissione del certificato di collaudo finale o dei singoli certificati relativi a parti autonome e funzionali, ove previsti. Il rimborso è garantito dalla polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 10.3.le visite, le verifiche e tutte le operazioni necessarie al collaudo delle opere dovranno essere avviate in tempo utile per consentire l’emissione del certificato di collaudo entro il termine di 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori; 00.0.xx Parte Attuatrice si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutti gli accertamenti e le verifiche richieste dal collaudatore e a eliminare eventuali difformità o vizi dell’opera entro il termine stabilito dal collaudatore stesso, assumendo a proprio carico tutte le spese. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempienza della Parte Attuatrice, il Comune provvederà d’ufficio, con spese a carico della Parte medesima, avvalendosi della polizza fidejussoria di cui al successivo art.13; 00.0.xx richiesta della Parte Attuatrice ovvero del Comune è possibile eseguire il collaudo delle opere per parti autonome e funzionali, benché appartenenti al complesso unitario di opere di urbanizzazione oggetto del presente Accordo; 10.6.per le ipotesi di cui al comma precedente, la Parte Attuatrice si impegna, in ogni caso, a realizzare prioritariamente gli interventi di viabilità, di illuminazione e i relativi sottoservizi con riguardo all’intero intervento;
Collaudo delle opere. All’atto del collaudo, il manto dovrà apparire in stato di perfetta conservazione, senza ondulazioni o depressioni superiori ai 5 mm. Rispetto ad un’asta rettilinea di tre metri appoggiata comunque sul manto; senza segni di sgretolamento, screpolature, ormaie con scarico regolare delle acque in ogni punto della superficie. Al collaudo lo spessore del manto non dovrà risultare in tutti i punti misurati, inferiore di più di 1 mm. rispetto allo spessore contrattuale. Nel caso che l’Assuntore abbia operato rifacimenti di manutenzione per più di un quinto della superficie totale della pavimentazione, l’Amministrazione potrà rifiutare il collaudo per l’intero manto. Nella misurazione del manto e della fondazione all’atto del collaudo, è consentita la media degli spessori purchè per il manto gli spessori minimo e massimo risultino sempre interni all’intervallo compreso tra 20 e 25 mm., in coso di spessori eccedenti i 20 mm. questi saranno comunque conteggiati a 20 mm.
Collaudo delle opere. HERA provvederà alla nomina del collaudatore statico per le opere struttu- rali ed alla nomina del collaudatore tecnico funzionale. HERA curerà altresì la redazione del certificato di regolare esecuzione dei singoli interventi. Nei casi in cui, in base alle norme vigenti, non sia possibile la redazione del certificato di regolare esecuzione, Unica Reti provvederà alla nomina del collaudatore tecnico amministrativo così come previsto dalla vigente norma- tiva sugli appalti pubblici. Ad avvenuto collaudo, sarà consegnata a Unica Reti la puntuale rendicon- tazione delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell’intervento e i documenti giustificativi (copie fatture, certificati di rego- lare pagamento e atti contabili, scheda comprovante le spese del personale, dei mezzi e del materiale del magazzino Hera), la denuncia di fine lavori presentata agli Enti competenti, il certificato di regolare esecuzione, il ver- bale di collaudo, copia cartacea a firma del D.L. degli as build e l’eventuale ulteriore documentazione amministrativa di pertinenza della proprietà, do- cumentazione tutta contenuta nel Verbale di consegna (allegato B). Le opere, non appena positivamente collaudate, saranno affidate al Gestore del servizio idrico integrato, mediante la sottoscrizione del Verbale di con- segna (Allegato B).
Collaudo delle opere. (nel caso di lavori)
Collaudo delle opere. Ultimate tutte le opere di urbanizzazione, o di loro eventuali stralci, funzionali alla cessione in uso anticipato al Comune, da individuarsi prima del r i lascio del permesso di costruire, l’Attuatore presenta la dichiarazione di f ine lavori con contestuale r ichiesta di collaudo.
Collaudo delle opere. I lavori oggetto della presente convenzione sono soggetti a collaudo anche in corso d’opera, a cura di una Commissione di collaudo, nominata dal Comune e costituita da non più di tre membri, uno dei quali abilitato per l’esecuzione dei collaudi statici. I componenti di detta Commissione devono, all’atto del conferimento dell’incarico, dichiarare esplicitamente di non avere in alcun modo, direttamente o indirettamente, preso parte alla progettazione o all’esecuzione dell’opera e di non avere rapporti professionali o di altro genere con il concessionario o con le imprese realizzatrici dell’intervento oggetto del collaudo. La Commissione provvede all’emissione del collaudo finale dell’opera con facoltà di ordinare al concessionario di provvedere a propria cura e spese all’eliminazione di tutti i difetti e vizi che dovessero essere evidenziati dallo stesso. Il concessionario è comunque tenuto all’eliminazione di tutti i difetti e vizi che dovessero essere evidenziati anche successivamente al collaudo, secondo i termini e le modalità previste dal codice civile. Il collaudo, anche statico, in corso d’opera dovrà essere completato, con l’emissione del relativo certificato entro un mese dall’ultimazione delle opere eseguite. Il collaudo definitivo dovrà essere completato, compresa l’emissione del relativo certificato, entro un mese dall’ultimazione delle opere, previa comunicazione della data prevista per l’ultimazione delle stesse da parte del concessionario. Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere completato entro tre mesi dalla verifica della contabilità finale. A collaudo avvenuto, sulla base delle risultanze della Commissione di collaudo, si provvederà all’accertamento dello stato di consistenza dei manufatti, in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante del concedente e dal concessionario.
Collaudo delle opere. Per le operazioni di collaudo si fa riferimento all’art. 141 del D. Lgs 163/2006 e s.m.e i. e al regolamento di applicazione dello stesso (DPR 207/2010). Come già previsto precedentemente, l'Appaltatore è tenuto a provvedere alla custodia ed alla buona conservazione, nonché alla gratuita manutenzione per tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del collaudo, ferma restando la facoltà dell'Appaltante di richiedere la consegna anticipata di tutte o parte delle opere ultimate. I lavori di gratuita manutenzione ritenuti indifferibili a insindacabile giudizio dell'Appaltante, alla cui esecuzione l'Appaltatore non abbia provveduto nei termini che gli siano stati prescritti, sono eseguiti direttamente dall'Appaltante stesso, con addebito della relativa spesa all'Appaltatore inadempiente. La presa in consegna delle opere oggetto dell'appalto da parte dell’Appaltante deve risultare da apposito verbale in duplice originale, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal rappresentante dell’organo incaricato della gestione e dall’Appaltatore o suo rappresentante, unitamente ad uno stato di consistenza redatto in contraddittorio tra le parti.