MODIFICA DEGLI STANDARD E APPLICABILITÀ Clausole campione

MODIFICA DEGLI STANDARD E APPLICABILITÀ. Nel caso in cui gli standard FSC di riferimento per la certificazione, inclusi quelli che regolamentano l’ammontare di qualsiasi FEE richiesta, e i relativi requisiti siano modificati da FSC nel corso del periodo di validità del certificato, l’Organizzazione dovrà adeguarsi ai nuovi requisiti FSC secondo le disposizioni previste da FSC, o dall’organismo di accreditamento (ASI), o, in assenza di queste, da quelle impartite e comunicate da CSI. CSI si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso dell’Organizzazione. Nei casi sopra riportati, CSI ne dà comunicazione all’Organizzazione certificata entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione delle modifiche, precisando le azioni richieste e il tempo utile per metterle in atto, nonché eventuali requisiti che eccedono quelli richiesti da FSC. Organizzazioni già certificate prima della data di approvazione di uno standard FSC devono essere conformi ai requisiti del nuovo standard approvato in accordo con la "data effettiva" specificata nello standard. Se una nuova versione di uno standard FSC applicabile alla certificazione dell'Organizzazione viene approvato con una "data effettiva" antecedente a quella del primo audit di sorveglianza pianificata allora la nuova versione dello standard sostituisce quella precedentemente usata come standard per la verifica, sulla base del tempo di transizione stabilito da FSC. Nel caso siano richieste spiegazioni relativamente all'applicazione degli standard, le richieste di chiarimento sono inoltrate da CSI a FSC IC, in quanto tutte le interpretazioni dei requisiti FSC sono a sola discrezione di FSC IC stesso. CSI si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso dell’Organizzazione. Se tali modifiche non hanno influenza sull’attività svolta presso l’Organizzazione, le stesse saranno rese note tramite pubblicazione sul proprio sito web xxx.xxx-xxx.xxx . Nel caso in cui il presente Regolamento venga modificato in maniera significativa nel corso del periodo di validità del certificato, comportando impatti significativi per l’Organizzazione, CSI provvederà a comunicare l’avvenuta modifica del Regolamento precisando le eventuali azioni richieste e il tempo utile per metterle in atto, inviando un’informativa alle Organizzazioni certificate. In tal caso, l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione entro trenta (30) giorni successivi alla ...
MODIFICA DEGLI STANDARD E APPLICABILITÀ. Nel caso in cui gli standard PEFC di riferimento per la certificazione e i relativi requisiti siano modificati da PEFC nel corso del periodo di validità del certificato, l’Organizzazione dovrà adeguarsi ai nuovi requisiti PEFC secondo le disposizioni previste da PEFC, o dall’organismo di accreditamento, o, in assenza di queste, da quelle impartite e comunicate da CSI. CSI si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso dell’Organizzazione. Se tali modifiche non hanno influenza sull’attività svolta presso l’Organizzazione, le stesse saranno rese note tramite pubblicazione sul proprio sito web xxx.xxx-xxx.xxx . Nel caso in cui il presente Regolamento venga modificato in maniera significativa nel corso del periodo di validità del certificato, comportando impatti significativi per l’Organizzazione, CSI provvederà a comunicare l’avvenuta modifica del Regolamento precisando le eventuali azioni richieste e il tempo utile per metterle in atto, inviando un’informativa alle Organizzazioni certificate. In tal caso, l’Organizzazione ha facoltà di rinunciare alla certificazione entro trenta (30) giorni successivi alla comunicazione, come previsto dall’Art. 9.2 . A seguito delle modifiche, nel caso in cui l’Organizzazione decidesse di mantenere la certificazione, CSI provvederà a verificare la conformità dell’Organizzazione alle nuove prescrizioni normative; le spese per le eventuali attività di verifica relative e la riemissione del certificato sono a carico dell’Organizzazione certificata.
MODIFICA DEGLI STANDARD E APPLICABILITÀ. Nel caso in cui gli standard FSC di riferimento per la certificazione, inclusi quelli che regolamentano l’ammontare di qualsiasi FEE richiesta da FSC, e i relativi requisiti siano modificati da FSC nel corso del periodo di validità del certificato, o nel caso CSI modifichi i suoi requisiti per la certificazione, l’Organizzazione dovrà adeguarsi ai nuovi requisiti FSC secondo le disposizioni previste da FSC nei nuovi standard o dall’organismo di accreditamento (ASI), o, in assenza di queste, quelle impartite e comunicate da CSI. Nei casi sopra riportati, CSI ne dà comunicazione all’Organizzazione certificata entro 30 giorni dalla data di approvazione delle modifiche, precisando le azioni richieste e il tempo utile per metterle in atto, nonché eventuali requisiti che eccedono queli richiesti da FSC. Organizzazioni già certificate prima della data di approvazione di uno standard FSC devono essere conformi ai requisiti del nuovo standard approvato in accordo con la "data effettiva" specificata nello standard. Se una nuova versione di uno standard FSC applicabile alla certificazione dell'Organizzazione viene approvato con una "data effettiva" antecedente a quella del primo audit di sorveglianza pianificato, allora la nuova versione dello standard deve sostituire quella precedentemente usata come standard per la verifica. Nel caso siano richieste spiegazioni relativamente all'applicazione degli standard, le richieste di chiarimento sono inoltrate da CSI a FSC IC, in quanto tutte le interpretazioni dei requisiti FSC sono a sola discrezione di FSC IC stesso.

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  • Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.

  • Legge applicabile Al contratto si applica la legge italiana.

  • Legislazione applicabile Al contratto sarà applicata la legge italiana.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Norme applicabili Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA 1. Ogni modifica e/o variazione al contratto di vendita del pacchetto turistico che il cliente richieda prima della partenza, non obbliga l’Organizzatore nei casi in cui non possa essere soddisfatta e, in ogni caso, comporterà il pagamento di un diritto amministrativo pari a euro 25,00 o del diverso importo indicato in sede di informazioni precontrattuali. 2. L’Organizzatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso su un supporto durevole quale ad esempio la posta elettronica. 3. Se, prima dell'inizio del pacchetto, l’Organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a) Cdt, o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a) CdT, oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8% ai sensi dell’articolo 39, comma 3 CdT, il Viaggiatore, entro un periodo ragionevole specificato dall'Organizzatore, può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l'Organizzatore può offrire al Viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 4. L’Organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il Viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole: a) delle modifiche proposte e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto; b) delle conseguenze della mancata risposta del Viaggiatore e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. Il Viaggiatore informa l’Organizzatore della sua decisione entro due giorni lavorativi. 5. Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al punto 3 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il Viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 6. In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del punto 3, se il Viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’Organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo, e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto, tutti i pagamenti effettuati da o per conto del Viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’Art. 43 commi 2,3,4,5,6,7,8 CdT. 7. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui all’Art. 41 comma 5, lettere a), b) CdT, l’Organizzatore che annulla restituirà al Viaggiatore una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’Organizzatore, tramite il Venditore. 8. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Viaggiatore sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dall’art. 10, qualora fosse egli ad annullare.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Modalità per la denuncia dei sinistri La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministero per l’Industria il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’Art. 143 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (modulo di constatazione amichevole d’incidente) e deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata: a) alla Società, qualora in base alle indicazioni fornite all’Assicurato all’atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni per danni materiali al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente come identificate dall’art. 139 del Codice delle Assicurazioni; b) all’Impresa di assicurazione del civilmente responsabile e, qualora diversa persona , al proprietario del veicolo di controparte, nei casi in cui trovi applicazione la procedura di risarcimento ordinaria ai sensi dell’art. 148 del Codice delle Assicurazioni; c) alla Società e per conoscenza all’Assicurato nel caso di sinistro che comporti lesioni a terzi trasportati a bordo dei veicoli assicurati ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, nonchè nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte, in ragione del pregiudizio sofferto, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.