Common use of Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto Clause in Contracts

Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi del precedente art. 3.9 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia (Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni del 09/03/2016): - stabilità ed autonomia dell’attività economica organizzata di cui all’art. 2112, comma 4°, c.c.; - precisa definizione di struttura e dimensione; - connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda; - autonomia organizzativa del ramo aziendale; - funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addetti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica; - che si tratti di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; - che l’attività economica organizzata in ramo d’azienda sia con o senza scopo di lucro; - che l’attività che costituisce ramo d’azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento; - che il trasferimento consenta la conservazione dell’identità del ramo d’azienda ceduto; - che i rapporti di lavoro continuino con l’acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano; - che l’alienante/affittante e l’acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento; - che l’acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; - l’esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento; - che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge; - che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia; - che l’atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Appears in 2 contracts

Samples: va.minambiente.it, www.stradeanas.it

Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi del precedente artdei precedenti articol1 1.8.1. 3.9 e 1.8.2 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore iniziale ini- ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche an- che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societariaso- cietaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato ag- giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del ContrattoCon- tratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appaltatore dell’Appalta- tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare compro- vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione valu- tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia mate- ria (Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo im- porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni in- tegrazioni del 09/03/2016): - stabilità ed autonomia dell’attività economica organizzata di cui all’art. 2112, comma 4°, c.c.; - precisa definizione di struttura e dimensione; - connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda; - autonomia organizzativa del ramo aziendale; - funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addetti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica; - che si tratti di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; - che l’attività economica organizzata in ramo d’azienda sia con o senza scopo di lucro; - che l’attività che costituisce ramo d’azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento; - che il trasferimento consenta la conservazione dell’identità del ramo d’azienda ceduto; - che i rapporti di lavoro continuino con l’acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano; - che l’alienante/affittante e l’acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento; - che l’acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; - l’esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento; - che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge; - che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia; - che l’atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa valutazione va- lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Appears in 2 contracts

Samples: www.stradeanas.it, www.stradeanas.it

Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. D. Lgs. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi del precedente art. 3.9 dei precedenti punti 1.12 e 1.13 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS alla Regione da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANASla Regione, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia (Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni del 09/03/2016): - stabilità ed autonomia dell’attività economica organizzata di cui all’art. 2112, comma 4°, c.c.; - precisa definizione di struttura e dimensione; - connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda; - autonomia organizzativa del ramo aziendale; - funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addetti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica; - che si tratti di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; - che l’attività economica organizzata in ramo d’azienda sia con o senza scopo di lucro; - che l’attività che costituisce ramo d’azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento; - che il trasferimento consenta la conservazione dell’identità del ramo d’azienda ceduto; - che i rapporti di lavoro continuino con l’acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano; - che l’alienante/affittante e l’acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento; - che l’acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; - l’esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo cedutomateria), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento; - che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge; - che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia; - che l’atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANASla Regione, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS la Regione procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.LgsD. Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Triennale Per L’affidamento Di Servizi Di Ingegneria E Architettura Quali Studi Di Fattibilità Tecnica Ed Economica E/O La Progettazione Definitiva E/O Esecutiva Per La Realizzazione E/O La Trasformazione E/O L’ampliamento Di Impianti Per Il Trattamento Della Frazione Organica in Regione Campania

Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi del precedente artdei precedenti articol1 1.8.1. 3.9 e 1.8.2 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore iniziale all'Appaltatore ini- Edizione del 31 luglio 2016 zia le subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche an- che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione trasformazione' di azienda ovvero owero del ramo d’azienda ovvero d'azienda owero trasformazione, fusione e scissione societariaso- cietaria), purché quest’ultimo quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato ag- giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del ContrattoCon- tratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appaltatore dell'Appalta- tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore stesso unitamente unita mente a tutta la documentazione necessaria a comprovare compro- vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimentoprowedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione valu- tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia mate- ria (Manuale sull’attività sull'attività di qualificazione per l’esecuzione l'esecuzione di lavori pubblici di importo im- porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 16/1 0/2014 e successive integrazioni in- tegrazioni del 09/03/2016): - stabilità ed autonomia dell’attività dell'attività economica organizzata di cui all’artall'art. 2112, comma 4°, c.c.; - precisa definizione di struttura e dimensione; - connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda; - autonomia organizzativa del ramo aziendale; - funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addettiad- detti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica; - che si tratti di un’entità un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione desti~ nata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento persegui mento di uno specifico obiettivo; - che l’attività l'attività economica organizzata in ramo d’azienda d'azienda sia con o senza scopo di lucro; - che l’attività l'attività che costituisce ramo d’azienda d'azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimentotrasferi- mento; - che il trasferimento consenta la conservazione dell’identità dell'identità del ramo d’azienda d'azienda ceduto; Edizione del 31 luglio 2016 - che i rapporti di lavoro continuino con l’acquirentel'acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano; - che l’alienantel'alienante/affittante e l’acquirentel'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento; - che l’acquirentel'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; - l’esatta l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo cedutoce- duto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento; - che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione re- lazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge; - che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto ce- duto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia; - che l’atto l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA 50A per i dovuti aggiornamenti delle attestazioni at- testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Appears in 1 contract

Samples: www.stradeanas.it

Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi del precedente art. 3.9 dei precedenti articoll 1.8.1.e 1.8.2 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore iniziale all'Appaltatore ini- Edizionedel 31 luglio 2016 ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche an- che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di _ azienda ovvero owero del ramo d’azienda ovvero d'azienda owero trasformazione, fusione e scissione societariaso- cietar'ia), purché quest’ultimo quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato ag- giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del ContrattoCon- tratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appaltatore dell'Appalta- tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore stesso unitamente unita mente a tutta la documentazione necessaria a comprovare compro- vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimentoprowedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione valu- tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia mate- ria (Manuale sull’attività sull'attività di qualificazione per l’esecuzione l'esecuzione di lavori pubblici di importo im- porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive integrazioni in- tegrazioni del 09/03/2016): - stabilità ed autonomia dell’attività dell'attività economica organizzata di cui all’artall'art. 2112, comma 4°, c.ce.e.; - precisa definizione di struttura e dimensione; - connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda; - autonomia organizzativa del ramo aziendale; - funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addettiad- detti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica; . - che si tratti di un’entità un'entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione desti- nata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento persegui mento di uno specifico obiettivo; - che l’attività l'attività economica organizzata in ramo d’azienda d'azienda sia con o senza scopo di lucro; - che l’attività l'attività che costituisce ramo d’azienda d'azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimentotrasferi- mento; - che il trasferimento consenta la conservazione dell’identità dell'identità del ramo d’azienda d'azienda ceduto; - Edizione del 31 luglio 2016 che i rapporti di lavoro continuino con l’acquirentel'acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano; - che l’alienantel'alienante/affittante e l’acquirentel'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento; - che l’acquirentel'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; - l’esatta l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo cedutoce- duto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento; - che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione re- lazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge; - che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto ce- duto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia; - che l’atto l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per XXXxxx i dovuti aggiornamenti delle attestazioni at- testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatoredell'Appaltatore, ANAS, previa valutazione va- lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento prowedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo quest'ultimo caso ANAS procederà ANASprocederà a prenderne atto mediante proprio provvedimentoprowedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo dell'articolo 106, co. 1, lett. (dletto(d) (2) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs.50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Appears in 1 contract

Samples: Cessione Crediti Riserve Contestazioni