Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1. e 1.8.2 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore ini- ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an- che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione so- cietaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato ag- giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con- tratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appalta- tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a compro- vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valu- tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate- ria (Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di im- porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive in- tegrazioni del 09/03/2016): Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa va- lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi, Capitolato Speciale Di Appalto Di Servizi
Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1del precedente art. e 1.8.2 3.9 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore ini- ziale iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an- che anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione so- cietariasocietaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato ag- giudicato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con- trattoContratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appalta- tore dell’Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a compro- vare comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valu- tazione valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate- ria materia (Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di im- porto importo superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive in- tegrazioni integrazioni del 09/03/2016): - stabilità ed autonomia dell’attività economica organizzata di cui all’art. 2112, comma 4°, c.c.; - precisa definizione di struttura e dimensione; - connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda; - autonomia organizzativa del ramo aziendale; - funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono addetti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica; - che si tratti di un’entità economica organizzata in modo stabile e non destinata all’esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo; - che l’attività economica organizzata in ramo d’azienda sia con o senza scopo di lucro; - che l’attività che costituisce ramo d’azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferimento; - che il trasferimento consenta la conservazione dell’identità del ramo d’azienda ceduto; - che i rapporti di lavoro continuino con l’acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano; - che l’alienante/affittante e l’acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento; - che l’acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; - l’esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ceduto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento; - che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge; - che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ceduto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia; - che l’atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle attestazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa va- lutazione valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, contrario accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto Di Lavori, Construction Contract
Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1. e articoll 1.8.1.e 1.8.2 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore all'Appaltatore ini- Edizionedel 31 luglio 2016 ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an- che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di _ azienda ovvero owero del ramo d’azienda ovvero d'azienda owero trasformazione, fusione e scissione so- cietariacietar'ia), purché quest’ultimo quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato ag- giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con- tratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appalta- dell'Appalta- tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore stesso unitamente unita mente a tutta la documentazione necessaria a compro- vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimentoprowedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valu- tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate- ria (Manuale sull’attività sull'attività di qualificazione per l’esecuzione l'esecuzione di lavori pubblici di im- porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive in- tegrazioni del 09/03/2016): stabilità ed autonomia dell'attività economica organizzata di cui all'art. 2112, comma 4°, e.e.; precisa definizione di struttura e dimensione; connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda; autonomia organizzativa del ramo aziendale; - funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono ad- detti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica; . - che si tratti di un'entità economica organizzata in modo stabile e non desti- nata all'esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al persegui mento di uno specifico obiettivo; - che l'attività economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza scopo di lucro; che l'attività che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferi- mento; che il trasferimento consenta la conservazione dell'identità del ramo d'azienda ceduto; Edizione del 31 luglio 2016 che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano; che l'alienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento; che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ce- duto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento; - che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in re- lazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge; che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ce- duto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia; che l'atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla XXXxxx i dovuti aggiornamenti delle at- testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatoredell'Appaltatore, ANAS, previa va- lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento prowedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo quest'ultimo caso ANAS procederà ANASprocederà a prenderne atto mediante proprio provvedimentoprowedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo dell'articolo 106, co. 1, lett. (dletto(d) (2) del D.Lgs. 50/2016D.Lgs.50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
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Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1. e 1.8.2 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore all'Appaltatore ini- ziale Edizione del 31 luglio 2016 zia le subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an- che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione trasformazione' di azienda ovvero owero del ramo d’azienda ovvero d'azienda owero trasformazione, fusione e scissione so- cietaria), purché quest’ultimo quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato ag- giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con- tratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appalta- dell'Appalta- tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore dell'Appaltatore stesso unitamente unita mente a tutta la documentazione necessaria a compro- vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimentoprowedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valu- tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate- ria (Manuale sull’attività sull'attività di qualificazione per l’esecuzione l'esecuzione di lavori pubblici di im- porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 16/1 0/2014 e successive in- tegrazioni del 09/03/2016): Entro stabilità ed autonomia dell'attività economica organizzata di cui all'art. 2112, comma 4°, c.c.; precisa definizione di struttura e dimensione; connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda; autonomia organizzativa del ramo aziendale; - funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono ad- detti, tale da fare assurgere il termine preteso ramo ad unitaria entità economica; che si tratti di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatoreun'entità economica organizzata in modo stabile e non desti~ nata all'esecuzione di una sola opera, ANASma finalizzata al persegui mento di uno specifico obiettivo; - che l'attività economica organizzata in ramo d'azienda sia con o senza scopo di lucro; che l'attività che costituisce ramo d'azienda preesista alla cessione e non sia, previa va- lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencatainvece, notificherà una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferi- mento; che il trasferimento consenta la propria opposizione conservazione dell'identità del ramo d'azienda ceduto; Edizione del 31 luglio 2016 - che i rapporti di lavoro continuino con l'acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano; - che l'alienante/affittante e l'acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al subentro tempo del trasferimento; che l'acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza; l'esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ce- duto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento; - che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di altro soggetto nella titolarità del lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in re- lazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge; - che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ce- duto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con conseguente provvedimento le modalità e nel rispetto dei termini di recesso o risoluzione dello stesso ocui alla vigente normativa in materia; che l'atto di affitto/cessione/fusione, al contrariocomprensivo di perizia giurata, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto di stima sia regolarmente notificato ai sensi dell’articolo 106di legge presso la camera di commercio competente, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di dirittononché trasmesso alla 50A per i dovuti aggiornamenti delle at- testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.
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Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto. In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. D. Lgs. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1. punti 1.12 e 1.8.2 1.13 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore ini- ziale iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an- che anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione so- cietariasocietaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato ag- giudicato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con- trattoContratto. Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appalta- tore dell’Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS alla Regione da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a compro- vare comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANASla Regione, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento. Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valu- tazione valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate- ria (Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di im- porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive in- tegrazioni del 09/03/2016): materia). Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANASla Regione, previa va- lutazione valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS la Regione procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento. Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.LgsD. Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
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